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Circolare n. 1003 – Acconti IRPEF/IRES/IRAP – Acconto cedolare secca – Acconto IVIE e IVAFE – Acconto contributi previdenziali – Scadenza 30 novembre 2023 | Studio Penta

Circolare n. 1003

Acconti IRPEF/IRES/IRAP – Acconto cedolare secca – Acconto IVIE e IVAFE – Acconto contributi previdenziali 

Scadenza 30 novembre 2023

Il 30 novembre 2023 scade il termine per il versamento della seconda o unica rata delle imposte IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE, IVAFE e contributi dovuti per l’anno 2023.

E’ stata prevista una proroga al 16.01.2024 per i versamenti da parte delle persone fisiche titolari di partita I.V.A. con ricavi/compensi 2022 non superiori ad 170.000,00.

Acconti IRPEF, IRES, IRAP

Il 30 novembre 2023 scade il termine per il versamento , della seconda o unica rata degli acconti IRPEF e imposte sostitutive, IRES ed IRAP per le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.

Per le società ed enti il cui esercizio non coincide con l’anno solare, la seconda o unica rata di acconto deve essere versata entro l’undicesimo mese dell’esercizio stesso.

Acconto IRPEF e IRES

Acconto IRPEF

Acconto IRES

§ 100% del rigo RN34 Modello Redditi PF 2023, ovvero

§ 100% del rigo RN61, colonna 4, in presenza di situazioni che impongono la rideterminazione dell’acconto;

§ 100% del rigo LM42 per i soggetti forfetari ex L. 190/2014 e per i soggetti aderenti al c.d. “regime di vantaggio” ex L. 98/2011.

§ 100% del rigo RN17 Modello Redditi SC 2023

§ 100% del rigo RN28 Modello Redditi ENC 2023

 

L’acconto risulta dovuto se l’importo indicato nei predetti righi è pari o superiore a € 52,00.

L’acconto risulta dovuto se l’importo indicato nei predetti righi è pari o superiore a € 21,00.

Ricordiamo che, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e per le sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, l’art.4 del DL 145/2023 ha prorogato al 16.01.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Si ricorda altresì che la proroga non trova applicazione per i contributi previdenziali e assistenziali. Per ogni approfondimento, si rinvia alla Circolare di Studio n. 1001 del 25.10.2023.

Società non operative

Per le società non operative, di cui all’art. 30 della L. 724/1994, è prevista la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES. L’acconto è dovuto anche sulla predetta maggiorazione, nella misura (in analogia a quanto previsto per l’IRES e con le medesime modalità) del 100% di quanto indicato al rigo RQ62 colonna 10 del Modello Redditi SC 2023, al netto degli importi indicati alle colonne 13 e 15.

Ricordiamo che il D.L. 73/2022 (Cfr. circolare Studio n. 960 del 27.06.2022) ha abrogato la disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2022.

Acconto IRAP

I versamenti in acconto relativi all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.

Acconto IRAP

Società di persone

Società di capitali, Enti commerciali e non

Amministrazioni ed Enti Pubblici

§  100% del rigo IR21 Modello IRAP 2023.

 

§  100% del rigo IR21 Modello IRAP 2023.

 

Il versamento dell’IRAP da parte delle Amministrazioni Pubbliche è soggetto a regole particolari in ragione delle diverse modalità di determinazione della base imponibile.

I soggetti che determinano la base imponibile secondo il metodo “retributivo” di cui all’art. 10-bis, c. 1, del D. Lgs. 446/97, versano l’acconto mensilmente.

L’acconto è dovuto se l’importo del predetto rigo è pari o superiore a € 52,00.

L’acconto è dovuto se l’importo del predetto rigo è pari o superiore a € 21,00.

L’acconto è dovuto se l’importo del predetto rigo è pari o superiore a € 21,00

Obbligo di ricalcolo degli acconti IRPEF IRES o IRAP

Le disposizioni rilevanti ai fini del ricalcolo degli acconti sono le seguenti:

  • deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante (art. 34, comma 2, L. 183/2011);
  • regime fiscale agevolato per i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (art. 49-bis, comma 5, D.Lgs. 171/2005);
  • abolizione delle ritenute su determinate obbligazioni (art. 42, comma 1-bis, D.L. 17/2022);
  • modifiche al regime transitorio di deducibilità di perdite su crediti di banche e assicurazioni (art. 14, comma 3, D.L. 18/2016).

Disposizioni specifiche

Disposizioni particolari sono previste per il pagamento degli acconti di imposta nei seguenti casi:

  • presenza di ritenute scomputate per il periodo di imposta 2022 su interessi, premi ed altri frutti di determinate tipologie di obbligazioni relativi a titoli di Stato, obbligazioni di banche e società quotate (ex art. 1 del D.Lgs. 1/4/1996 n. 239);
  • soggetti IRES che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza o per il regime di consolidato (nazionale o mondiale);
  • presenza di redditi derivanti da partecipazioni in soggetti esteri residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale (CFC);
  • presenza di operazioni straordinarie o variazione della durata dell’esercizio sociale.

Acconto cedolare secca

L’acconto della cedolare secca sulle locazioni degli immobili abitativi è pari al 100% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2022 indicata al rigo LC1, col.5, del Modello Unico PF 2023.

L’acconto è dovuto se l’importo indicato al rigo LC1, colonna 5, è pari o superiore a € 52,00.

Acconto IVIE e IVAFE

L’acconto delle imposte patrimoniali: IVIE (imposta sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti) ed IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti) è pari al 100% dell’importo indicato nei righi:

– rigo RW7 colonna 1, per l’IVIE

– rigo RW6 colonna 1, per l’IVAFE

L’acconto è dovuto se l’importo indicato nei suddetti righi risulta pari o superiore a € 52,00 (€ 21,00 in relazione al modello Redditi ENC 2023).

Versamento in unica soluzione o in due rate – termini

Acconto inferiore a 258,00

Acconto pari o superiore a 258,00

Versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2023.

Versamento in due rate di cui:

ü la prima, nella misura del 40% entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dell’anno precedente;

ü la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, entro il 30 novembre 2023.

Per le società ed enti il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.

Soggetti che applicano gli ISA

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (“Indici sintetici di affidabilità fiscale”), a prescindere dal fatto che tale metodologia sia concretamente applicata, o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti, e contestualmente dichiarano ricavi o compensi inferiori ad Euro 5.164.569,00:

  • il versamento avverrà in un’unica soluzione entro il 30 novembre 202 in presenza di acconto dovuto inferiore ad € 207,00;
  • in presenza di acconto pari o superiore ad € 207,00, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate di pari importo, pari al 50% ciascuna dell’importo complessivamente dovuto, in luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata).

Disposizioni comuni

Modalità di calcolo

L’acconto può essere determinato:

  • con il criterio c.d. “storico”, con riferimento all’imposta dovuta per l’anno precedente, come sopra illustrato;
  • con il criterio c.d. “previsionale”, sulla base dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso.

Versamento della prima rata e maggiorazione

Si ricorda che in sede di eventuale ricalcolo della seconda rata di acconto, l’importo della prima rata da portare in detrazione deve essere assunta al netto della maggiorazione applicata qualora per il versamento si sia usufruito del maggior termine previsto.

Riduzione dell’acconto

E’ possibile effettuare versamenti in acconto inferiori al dovuto (metodo previsionale), se si ritiene di conseguire per il 2023 un reddito imponibile, o un valore della produzione, inferiore a quello conseguito nel 2022, ovvero un’imposta dovuta per il 2023 inferiore a quella del 2022.

Tuttavia, va tenuto presente che, se in sede di dichiarazione dei redditi/IRAP, risultasse poi, che l’acconto versato è inferiore a quanto dovuto sulla base dell’imposta determinata in via definitiva, sulla differenza si applicano la sanzione del 30% e gli interessi di mora.

Versamenti

I versamenti degli acconti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24.

I soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello cartaceo presso gli sportelli bancari o postali soltanto se il Modello F24 non riporta compensazioni.

I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti tramite Mod. F24, esclusivamente in via telematica.

Le somme dovute a titolo d’acconto nel mese di novembre non sono rateizzabili.

Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina corretta relativa al pagamento dei modelli F24.

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

Cartacei presso banche/Poste

Servizi telematici banche/Poste

Servizi telematici Agenzia delle Entrate

Modelli F24 con saldo a debito  

senza compensazione

Modelli F24 con saldo a debito

con compensazione

NO

NO

Modelli F24 con saldo a zero con compensazione

NO

NO

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

Cartacei presso banche/Poste

Servizi telematici banche/Poste

Servizi telematici Agenzia delle Entrate

Modelli F24 con saldo a debito 

senza compensazione

NO

Modelli F24 con saldo a debito

con compensazione

NO

NO

Modelli F24 con saldo a zero con compensazione

NO

NO

Sanzioni

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97 in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti, si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato o versato in meno, più gli interessi di mora. Se il ritardo non supera 90 giorni, la sanzione è ridotta al 15%; se il ritardo del versamento non è superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta per un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

E’ possibile tuttavia ridurre le sanzioni sopraindicate usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso: in tal caso sono dovuti, oltre l’imposta e le sanzioni, anche gli interessi legali calcolati sull’imposta versata in ritardo nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Acconto contributi Inps

Acconto del contributo previdenziale – gestione separata Inps

I soli “professionisti” titolari di partita I.V.A. soggetti al contributo previdenziale Inps ex L. 335/95 (coloro cioè che addebitano o potrebbero addebitare al committente una percentuale del 4%), sono tenuti ad effettuare il versamento in acconto del contributo dovuto per il 2023.

La normativa non prevede la possibilità di autoriduzione dell’acconto del contributo; l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in sede di acconto per l’anno successivo ovvero richiesta a rimborso o portata in compensazione.

L’ammontare dell’acconto dovuto è determinato applicando le aliquote previste per l’anno 2023 (Cfr. circolare Studio n. 982 del 20.02.2023) sull’80% del reddito di lavoro autonomo relativo all’anno 2022.

L’acconto deve essere versato in due rate uguali ed alle seguenti scadenze:

  • entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;
  • entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale della base imponibile fissato per il 2023 in € 113.520,00.

Acconto del contributo previdenziale – artigiani e commercianti

Gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS devono versare entro il 30 novembre 2023 il secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, sulla quota di reddito eccedente il minimale.

Modalità di versamento

Per il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere utilizzato il modello F24, con le modalità sopraindicate.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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