Circolare n. 828

Legge 27.12.2019 n. 160 – Legge di bilancio 2020 – Disposizioni fiscali per le imprese

La Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 contiene diverse disposizioni che interessano le imprese. Tra queste, il ripristino dell’Ace, estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale, la rivalutazione dei beni di impresa, l’aumento della percentuale di deducibilità dell’Imu, l’introduzione di un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali in sostituzione al super e iper ammortamento.

Ripristino dell’Ace

L’Ace, ovvero l’agevolazione che consente di portare in deduzione dal reddito d’impresa una quota degli incrementi netti di patrimonio, è stata ripristinata dalla legge di bilancio 2020, già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”).

L’agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018.

È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell’1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti.

Con la reintroduzione dell’Ace viene abrogata la disposizione che aveva introdotto la c.d. “mini Ires” (Cfr. Circolare Studio n.819)


Rivalutazione dei beni d’impresa

Viene nuovamente prevista la possibilità  di rivalutare i beni d’impresa per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Possono essere rivalutati i beni d’impresa, con esclusione dei beni immobili  “merce”, e le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018, appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Possono beneficiare della rivalutazione le  società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa).

Per le società di persone e gli imprenditori individuali, la rivalutazione è possibile anche se viene adottata la contabilità semplificata.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018 (bilancio al 31.12.2019, per i soggetti “solari”).

I maggiori valori attribuiti ai beni sono riconosciuti, ai fini dell’imposta sui redditi, con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:

  • al 12%, per i beni ammortizzabili;
  • al 10%, per i beni non ammortizzabili.

È inoltre stata introdotta la possibilità di versamento rateale dell’imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

  • dal terzo esercizio successivo (dal 2022, per i soggetti “solari”), in termini generali;
  • dal periodo di imposta in corso all’ 1/12/2021 per gli immobili;
  • dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2023, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze.


Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale

Viene riaperta la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale (posseduto alla data del 31 ottobre 2019) dell’im­pren­­ditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella “privata” della persona con un’imposizione ridotta.

L’estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all’1.1.2020 (l’immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l’intero 2020).

Il regime agevolativo in esame prevede l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’ 8% della differenza tra valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto.


Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU

È confermata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d’imposta 2019 per i “soggetti solari”), la deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 50%.

La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:

– 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 per i “soggetti solari”);

– 100%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 per i “soggetti solari”).


Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta.

Sono esclusi gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 c.1 Tuir, i beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e i fabbricati.

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni) nella misura del 6% del costo e  nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 15% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno); nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.


Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione – Modifiche

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24,  in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione,  subordinatamente all’adempimento dei previsti obblighi di certificazione.


Credito d’imposta per la formazione 4.0

Viene prorogato (Cfr. Circolare Studio n.811) per il 2020, il credito d’imposta per la formazione del personale dipendente 4.0 con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Alle piccole imprese l’agevolazione spetta:

  • nella misura del 50% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Alle medie imprese, l’agevolazione spetta:

  • in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro.

Alle grandi imprese, l’agevolazione spetta:

  • in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro.

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.


Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.


Credito d’imposta per le fiere

Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali (Cfr. Circolare Studio n. 819).

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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