Circolare n. 819
D.L. 30.4.2019 n. 34 – Decreto Crescita – Disposizioni fiscali diverse
Il D.L. 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) convertito nella L. 28.6.2019 n. 58, contiene, tra le altre, disposizioni riguardanti la proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli Redditi e Irap, la tassazione agevolata degli utili reinvestiti, la reintroduzione dei super-ammortamenti, la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici e l’introduzione di crediti di imposta.
Proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli Redditi e Irap
I termini per la presentazione telematica dei modelli Redditi e Irap vengono spostati, a regime:
- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari”;
- dalla fine del nono a quella dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
Il differimento riguarda tutti i contribuenti e si applica già in relazione ai modelli Redditi 2019 e Irap 2019. Nei confronti dei contribuenti “solari”, pertanto, i modelli Redditi 2019 e Irap 2019, relativi al periodo d’imposta 2018, non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30.9.2019, ma entro il 30.11.2019.
Tassazione agevolata degli utili reinvestiti (c.d. “mini IRES”)
E’ stata modificata la disciplina della c.d. “mini IRES”, agevolazione che dal 2019 va a sostituire l’ACE, e che si sostanzia nell’assoggettamento ad aliquota ridotta della parte del reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva. La nuova norma pone quale unica condizione quella dell’accantonamento degli utili, non essendo invece necessario che essi siano reinvestiti in beni strumentali o siano destinati all’incremento della base occupazionale
Soggetti interessati
L’agevolazione riguarda:
- sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.);
- sia i soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa (imprese individuali, snc e sas), purché in contabilità ordinaria.
Aliquota ridotta
A regime (ovvero, dal 2023, per i soggetti “solari”), l’IRES è ridotta di 4 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata sconta, quindi, l’aliquota del 20%).
In via transitoria, la riduzione è pari:
- a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019;
- a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020;
- a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il 2021;
- a 3,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 20,5%), per il 2022.
Non sono agevolati gli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali gli accantonamenti alle riserve per utili su cambi non realizzati).
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Reintroduzione dei super-ammortamenti
Sono stati reintrodotti i c.d. super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi i veicoli e i mezzi di trasporto di cui all’art. 164, c. 1, TUIR, effettuati:
- dall’1.4.2019 al 31.12.2019;
- ovvero entro il 30.6.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.
Termini di trasmissione telematica dei corrispettivi
In base alle nuove disposizioni, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2 c. 1 del DLgs. 127/2015 è ammessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni, determinato a norma dell’art. 6 del DPR 633/72.
Restano fermi, in ogni caso, il termine giornaliero di memorizzazione dei dati e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Moratoria delle sanzioni per il primo semestre
Viene stabilito che, per i primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni previste dall’art. 2 c. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini per la liquidazione periodica dell’imposta).
I 6 mesi decorrono:
- dall’1.7.2019, per i soggetti che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro nel 2018 e che non rientrano nelle ipotesi di esonero di cui al DM 10.5.2019;
- dall’1.1.2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che non rientrano nelle suddette ipotesi di esonero.
Secondo quanto precisato con la successiva circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15, possono beneficiare della moratoria delle sanzioni, nel rispetto di determinate condizioni, anche i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, non hanno ancora messo in servizio i registratori telematici.
Tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici
Il D.L. 34 modifica l’art. 7 c. 4-quater del D.L. 357/94, stabilendo che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di riferimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesimo:
- risulti aggiornato sui sistemi elettronici;
- venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La disposizione è in vigore dal 30.6.2019 ed estende a tutti i registri contabili la semplificazione già riconosciuta limitatamente ai registri IVA (cfr Circolare Studio n. 770).
Credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali
L’art. 49 del D.L. 34/2019 prevede il riconoscimento, per il 2019, di un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali, che si svolgono in Italia e all’estero.
Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro ed è riconosciuto:
- fino all’esaurimento dell’importo massimo disponibile;
- nel rispetto del regime “de minimis”.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24
Credito d’imposta per imballaggi e per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso
Con gli artt. 26-bis e 26-ter del D.L. 34/2019 vengono introdotte alcune misure agevolative :
- per incentivare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato, sottoforma di abbuoni da riconoscere alle imprese acquirenti e di credito di imposta da riconoscere alle imprese venditrici;
- per favorire l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso, sottoforma di credito d’imposta.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
Circolare n. 990 – IMU 2023: novità, termini e modalità di versamento dell’imposta Presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2021e 2022 entro il 30.06.2023.
La principale novità per l’anno 2023 si riferisce all’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria.
La prima rata IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno 2023 tramite Modello F24 o bollettino postale a seconda della tipologia di contribuente.
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Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche – Modello 730/2023 e Modello Redditi persone fisiche 2023
Circolare n. 988 – Sanatoria delle violazioni formali e Ravvedimento speciale: prorogato il termine di versamento in scadenza il 31.03.2023
Proroga dei versamenti in scadenza il 31.03.2023 in relazione alle disposizioni in materia di riscossione introdotte dalla Legge di bilancio 2023, per le quali si rinvia alla Circolare di Studio n.979 del 02.02.2023.
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