Circolare n. 819

D.L. 30.4.2019 n. 34Decreto Crescita Disposizioni fiscali diverse

Il D.L. 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) convertito nella L. 28.6.2019 n. 58,  contiene, tra le altre, disposizioni riguardanti la proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli Redditi  e Irap, la tassazione agevolata degli utili reinvestiti, la reintroduzione dei super-ammortamenti, la tenuta  dei registri contabili con sistemi elettronici e l’introduzione di crediti di imposta.

Proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli Redditi  e Irap

I termini per la presentazione telematica dei modelli Redditi e Irap vengono spostati, a regime:

  • dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari”;
  • dalla fine del nono a quella dell’undicesimo mese successivo alla chiu­sura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

Il differimento riguarda tutti i contribuenti e si applica già in relazione ai modelli Redditi 2019 e Irap 2019. Nei confronti dei contribuenti “solari”, pertanto, i modelli Redditi  2019 e Irap 2019, relativi al periodo d’imposta 2018, non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30.9.2019, ma entro il 30.11.2019.


Tassazione agevolata degli utili reinvestiti (c.d. “mini IRES”)

E’ stata modificata  la disciplina della c.d. “mini IRES”, agevolazione che dal 2019 va a sostituire l’ACE, e che si sostanzia nell’as­soggettamento ad aliquota ridotta della parte del reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva. La nuova norma pone quale unica condizione quella dell’accantonamento degli utili, non essendo invece necessario che essi siano reinvestiti in beni strumentali o siano destinati all’incremento della base occupazionale

Soggetti interessati

L’agevolazione riguarda:

  • sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.);
  • sia i soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa (imprese individuali, snc e sas), purché in contabilità ordinaria.

Aliquota ridotta

A regime (ovvero, dal 2023, per i soggetti “solari”), l’IRES è ridotta di 4 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata sconta, quindi, l’aliquota del 20%).

In via transitoria, la riduzione è pari:

  • a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019;
  • a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020;
  • a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il 2021;
  • a 3,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 20,5%), per il 2022.

Non sono agevolati gli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali gli accantonamenti alle riserve per utili su cambi non realizzati).

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.


Reintroduzione dei super-ammortamenti

Sono stati reintrodotti i c.d. super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi i veicoli e i mezzi di trasporto di cui all’art. 164, c. 1, TUIR, effettuati:

  • dall’1.4.2019 al 31.12.2019;
  • ovvero entro il 30.6.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.


Termini di trasmissione telematica dei corrispettivi

In base alle nuove disposizioni, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2 c. 1 del DLgs. 127/2015 è ammessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni, determinato a norma dell’art. 6 del DPR 633/72.

Restano fermi, in ogni caso, il termine giornaliero di memorizzazione dei dati e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Moratoria delle sanzioni per il primo semestre

Viene stabilito che, per i primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni previste dall’art. 2 c. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini per la liquidazione periodica dell’imposta).

I 6 mesi decorrono:

  • dall’1.7.2019, per i soggetti che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro nel 2018 e che non rientrano nelle ipotesi di esonero di cui al DM 10.5.2019;
  • dall’1.1.2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che non rientrano nelle suddette ipotesi di esonero.

Secondo quanto precisato con la successiva circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15, possono beneficiare della moratoria delle sanzioni, nel rispetto di determinate condizioni, anche i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, non hanno ancora messo in servizio i registratori telematici.


Tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici

Il D.L. 34 modifica l’art. 7 c. 4-quater del D.L. 357/94, stabilendo che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di riferimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesimo:

  • risulti aggiornato sui sistemi elettronici;
  • venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La disposizione è in vigore dal 30.6.2019 ed estende  a tutti i registri contabili la semplificazione già riconosciuta limitatamente ai registri IVA (cfr Circolare Studio n. 770).


Credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali

L’art. 49 del D.L. 34/2019  prevede il riconoscimento, per il 2019, di un credito d’im­po­sta in relazione alle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali, che si svolgono in Italia e all’estero.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro ed è  riconosciuto:

  • fino all’esaurimento dell’importo massimo disponibile;
  • nel rispetto del regime “de minimis”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24


Credito d’imposta per imballaggi e  per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso

Con gli artt.  26-bis e 26-ter del D.L. 34/2019 vengono introdotte alcune misure agevolative :

  • per incentivare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato, sottoforma di abbuoni  da riconoscere alle imprese  acquirenti e di credito di imposta da riconoscere alle imprese venditrici;
  • per favorire l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso, sottoforma di credito d’imposta.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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