Circolare n. 811

L. 30.12.2018 n. 145 – Legge di bilancio 2019 – Disposizioni fiscali per le imprese

La Legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 contiene diverse disposizioni che interessano le imprese. Tra queste, l’ estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale, la rivalutazione dei beni di impresa la tassazione agevolata degli utili reinvestiti,  la proroga con modifiche degli  iper ammortamenti,  l’introduzione e la proroga   di diversi crediti di imposta.

Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale

Viene riaperta la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale (per destinazione e per natura)  dell’im­pren­­ditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella “privata” della persona con un’imposizione ridotta.

Possono beneficiare delle agevolazioni entro il 31 maggio 2019 gli imprenditori individuali che risultano in attività:

  • sia alla data del 10.2018 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore);
  • sia alla data dell’ 1.2019 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromi­ssione).

Il regime agevolativo in esame prevede l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’ 8% da pagare per il 60% entro il 30.11.2019 e per il rimanente 40% entro il 16.6.2020.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa – Riapertura

Viene nuovamente prevista la possibilità  di rivalutare i beni d’impresa per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni immobili  “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017, appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Possono beneficiare della rivalutazione le  società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa.

Per le società di persone e gli imprenditori individuali, la rivalutazione è possibile anche se viene adottata la contabilità semplificata

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (bilancio al 31.12.2018, per i soggetti “solari”).

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:

  • al 16%, per i beni ammortizzabili;
  • al 12%, per i beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti “solari”, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2018).

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte,  con il pagamento di una imposta sostitutiva del 10%

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

  • dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti “solari”), in termini generali;
  • dal periodo di imposta in corso all’ 1/12/2020 per gli immobili;
  • dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2022, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze.

 

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e in occupazione

Viene introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acqui­si­zione di beni materiali strumentali e/o per l’incremento dell’occupazione.

Possono fruire dell’agevolazione i soggetti IRES e i soggetti IRPEF.

Il reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti IRES può essere assoggettato all’aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (quindi 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:

  • degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex 102 del TUIR;
  • del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determi­nato o indeterminato.

Con riferimento ai soggetti IRPEF, l’agevolazione consiste nell’applicare alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote IRPEF ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

Viene previsto un meccanismo di riporto delle eccedenze di utili e dei parametri per il calcolo dell’agevolazione.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • gli immobili;
  • i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • i beni immateriali.

La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (dal 2019, per i soggetti “solari”).

 

Iper-ammortamenti – Maggiorazione  del costo di acquisto dei beni – Proroga con modifiche

La maggiorazione di cui all’art. 1 c. 9 della L. 232/2016 (cfr. Circolare Studio n. 774) viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:

  • l’ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

La nuova versione dell’iper-ammortamento prevede l’introduzione di diverse misure in ragione dell’ammontare degli investimenti effettuati:

  • 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

 

Maggiorazione relativa ai beni immateriali

È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.

Risulta inoltre  ampliato l’ambito di applicazione di tale maggiorazione.

Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l’impresa dovrà produrre:

  • una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
  • ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Tale documentazione deve attestare che il bene possiede le richieste caratteristiche tecniche ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Abrogazione dell’ACE

E’ stata abrogata l’ACE, agevolazione che consentiva di portare in deduzione dal reddito d’impresa una quota degli incrementi netti di patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2010.

L’agevolazione esplica ancora efficacia per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.

Dal 2019 l’agevolazione è soppressa, ma sarà ancora possibile utilizzare le eccedenze ACE formatesi sino al 2018.

 

Aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU

Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

La modifica opera dall’1.1.2019, vale a dire dal periodo d’imposta 2019 per i soggetti “solari”.

 

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo – Modifiche

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (D.L. 145/2013).

Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento:

  • alle spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • ai contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti start up e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.

L’agevolazione è estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

L’utilizzo del credito d’imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione delle spese.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all’ambito applicativo dell’a­ge­volazione si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti “solari”).

Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (quindi il 2018, per i soggetti “solari”).

 

Credito d’imposta per la formazione 4.0

Viene prorogato, per il 2019, il credito d’imposta di cui all’art.1, c. 46 – 56 della L. 205/2017, riconosciuto alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0.

Alle piccole imprese l’agevolazione spetta:

  • nella misura del 50% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Alle medie imprese, l’agevolazione spetta:

  • in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Alle grandi imprese, l’agevolazione spetta:

  • in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro.

 

Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata

Viene introdotto un credito d’imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Oggetto dell’agevolazione è l’acquisto di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2000 o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020 ed è:

  • pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti e riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 per ciascun beneficiario;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Mod. F24 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta  di riconoscimento del credito;
  • è utilizzabile a partire dal 1 gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

 

Credito d’imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici

Viene prorogato il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”).

Lo “Sport bonus” è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:

nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;

nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d’impresa.

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione

 

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

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Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
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