Audit & Revisione

Un dovere normativo da cui possono nascere grandi opportunità

dovere e opportunità

Revisione Legale

Lo studio offre attività di revisione legale per certificare che il bilancio sia stato redatto secondo i giusti principi contabili e che vengano rispettati i corretti principi di amministrazione.

Per alcune strutture societarie la revisione contabile risponde ad un obbligo normativo specifico e aiuta a prevenire errori e/o imprecisioni nella rendicontazione, in altri casi è previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo per volontà dei soci.

Un servizio di revisione correttamente svolto risulta essere un valore aggiunto per l’azienda e per il socio, potendo fare affidamento sulla garanzia di professionisti esperti iscritti presso il Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Revisione Contabile

Il decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ha recepito la disciplina comunitaria in tema di revisione legale dei conti contenuta nella Direttiva 43/2006/CE, allineando agli standard europei la normativa nazionale sullo svolgimento dei controlli contabili societari. Tale decreto legislativo introduce modifiche sostanziali alle regole sulla “revisione contabile”, abrogando alcuni articoli del codice civile ed altre norme contenute in leggi speciali e prevedendo l’istituzione di un Registro unico dei revisori legali, che accorpa l’ex registro tenuto presso il CNDCEC e l’ex albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob. Sotto un profilo più generale, il decreto legislativo 39/2010 si propone di incrementare la qualità e l’efficacia del controllo legale dei conti, attraverso la previsione di più elevati standard professionali per l’esercizio della revisione legale, del costante aggiornamento delle competenze mediante la formazione continua e del controllo di qualità.

Audit

L’audit è una valutazione indipendente volta a ottenere evidenze relativamente ad un determinato oggetto, e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri prefissati siano stati soddisfatti o meno.

Ogni azienda che possiede un sistema di gestione, certificato o meno, conduce delle verifiche ispettive per valutare se i requisiti delle norme vengono applicati in modo coerente e con regolarità nell’ambito dei processi e se, conseguentemente, il sistema consente di raggiungere gli obiettivi desiderati.

 

Sindaco & Collegio Sindacale

I compiti del collegio sindacale, disciplinati dal Codice Civile (art.2403) per le società non quotate e TUF (decreto legislativo del 24 gennaio 1998, n. 58, art.149) per le quotate, possono essere sintetizzati come segue:

  • verifica dell’osservanza della legge e dello statuto;
  • verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento.
Perizie di stima

La stima è un processo complesso che coinvolge gli aspetti più disparati non solo contabili, fiscali e legali, ma anche ambientali e di mercato. Il valore d’azienda intesa come complesso di beni organizzati per l’esercizio delle attività d’impresa non può essere considerato come somma di singoli beni per il profilo dinamico che li caratterizza e per il ruolo significativo ricoperto dall’imprenditore e dalle sue capacità gestionali e di coordinamento che garantiscono la produzione di un adeguato livello di reddito e una idonea remunerazione del rischio assunto.

I Nostri Periti con la loro esperienza sono in grado di scegliere il criterio più giusto da adottare, correlato alle finalità della stima stessa; non sarebbe infatti corretto sostenere che il valore di una medesima azienda coincida in fase di funzionamento, in sede di cessione o ancora in sede di liquidazione.

 

Enti del Terzo Settore

Negli enti no profit l’organo di controllo deve monitorare periodicamente la correttezza degli atti gestionali posti in essere dagli amministratori, soprattutto in ipotesi di raccolta fondi e connesso impiego delle risorse, e deve vigilare sulla trasparenza della gestione, sul rispetto dei fini istituzionali e sulla garanzia dell’impiego corretto delle risorse.

La trasparenza è giustificata dall’esistenza di agevolazioni fiscali concesse dallo Stato a quegli enti che perseguono determinate finalità, anche mediante attività commerciali connesse e marginali. La trasparenza dell’attività degli amministratori assume importanza in quelle associazioni ed enti non profit che operano tramite l’erogazione di fondi pubblici per lo svolgimento di servizi in regime di convenzione.

 

Il Processo di Revisione

Accettazione e pianificazione

La pianificazione iniziale del processo di revisione implica quattro operazioni da svolgere:

  • Decisione sull’accettare un nuovo cliente oppure mantenerne uno pregresso;
  • Identificazione della motivazione per la quale il cliente ha necessità del processo di revisione;
  • Accordo con il cliente;
  • Assegnazione del personale al lavoro e l’eventuale ricorso a esperti

L’obiettivo della pianificazione è la definizione di una strategia di lavoro che permetta al revisore di giungere in modo efficace ed efficiente alla formazione di un convincimento sull’attendibilità sostanziale del bilancio, cominciando dall’individuazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e del rischio di revisione che sono calcolati in relazione alla significatività identificata.

Programmazione

Dopo aver individuato i rischi il revisore dovrà programmare la propria attività al fine di definire gli interventi necessari a “chiudere” ogni potenziale rischiosità. Le procedure di revisione o test, quando vengono combinate tra loro formano un programma di revisione. Questo programma deve essere necessariamente documentato e deve contenere:

  • la strategia generale di revisione;
  • il piano di revisione;
  • qualunque modifica significativa apportata ad essi nel corso dell’incarico di revisione e le ragioni di queste modifiche.

La strategia dovrebbe elencare anche le più importanti problematiche che dovrebbero essere affrontate e risolte nello svolgimento della revisione, oltre a un programma dettagliato di test da effettuare con indicazione degli obiettivi di revisione da coprire per ciascun conto di bilancio attraverso test sui controlli, test di dettaglio e procedure di analisi comparative.

Verifiche

Dopo aver individuato i rischi e le procedure da eseguire per “mitigarli” il revisore procede alle verifiche programmate. In base alla finalità perseguita possiamo suddividere le procedure di revisione in due macrocategorie:

– Test sui controlli (o procedure di conformità) le quali hanno il principale scopo di consentire al revisore di acquisire elementi probativi sufficienti a comprendere quanto sono efficaci i controlli interni svolti dall’impresa. Attraverso questi controlli il revisore “testa” i controlli interni al fine di prevenire, individuare e correggere eventuali errori significativi. Questi controlli consistono, generalmente, in interviste al personale, rilevazione delle procedure di controllo interno, indagini, osservazioni e raccolta documentale.

– Procedure di validità, le quali hanno lo scopo di individuare eventuali errori significativi a livello delle singole asserzioni. Si tratta di test sostanziali che possono consistere nell’analisi degli scostamenti tra situazioni contabili relative ad esercizi precedenti, analisi di budget, procedure di circolarizzazione esterna, selezione o campionamento di uno più conti e la verifica della correttezza della registrazione, verifica campionaria di incassi, esame delle riconciliazioni contabili ecc. La struttura di queste analisi dipende dalla valutazione dei rischi dalla quale discerne l’ampiezza del programma di revisione.

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Espressione del giudizio

Una volta effettuate le verifiche programmate il revisore è in grado di giungere alla formazione di un giudizio in merito alla conformità del bilancio al quadro normativo e alla sua corretta e veritiera rappresentazione.

Il revisore può giungere ai seguenti tipi di giudizio sul bilancio:

– Giudizio Positivo, ovvero un giudizio senza modifica, in questo caso il revisore conferma la corretta rappresentazione del bilancio, e dichiara che il bilancio con un livello elevato di sicurezza, nel suo complesso non contiene errori significativi.

– Giudizio con modifica, in questo caso il revisore può emettere: un giudizio con rilievi, un giudizio negativo, oppure dichiarare l’impossibilità di esprimere un proprio giudizio. Il giudizio con rilievi può essere di doppia natura, quello per errori, che si ha quando si riscontrano errori significativi, ma che non hanno effetti pervasivi e quello per limitazioni significative che si ha quando non si possono acquisire elementi probanti appropriati e sufficienti. Il giudizio negativo si rileva laddove il revisore abbia riscontrato errori non corretti che hanno effetti pervasivi sul bilancio stesso. Infine, con l’impossibilità di esprimere un giudizio si ha l’effetto combinato legato sia all’impossibilità di acquisizione dei dati probanti, sufficienti ed appropriati, sia al fatto che questi errori siano significativi e pervasivi per il bilancio stesso.

Metti al riparo la tua azienda

Anche aziende virtuose possono entrare in fasi di difficoltà, cali di liquidità, eccessive esposizioni debitorie, aumenti dei costi delle materie prime, sono tanti i fattori che possono mettere in crisi un azienda vincente, è sempre meglio prevenire che curare.

Perché sceglierci

Uno studio giovane ma con buona esperienza alle spalle, che affronta ogni servizio con professionalità, competenza e la diligenza dettate dal ruolo.
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Procedure personalizzate.

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Mission

Lo Studio ha l’obiettivo di rendere un servizio professionalmente e deontologicamente impeccabile nei confronti di ogni cliente.

Vision

L’utilizzo di procedure personalizzate modulari, funzionali ed adattabili per ogni tipo di controllo necessario.

Valori

Onestà, trasparenza e professionalità sono i valori con cui viene portato a termine ogni incarico ottenuto.

Domande frequenti sulla Revisione Legale

u

In quali casi le Srl hanno l'obbligo di nominare l'organo di controllo?

  1. a società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. la società esercita il controllo una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. viene superato per due esercizi consecutivi uno dei limiti:
      • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
      • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
      • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
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Quali sono i vantaggi di nominare un revisore?

La nomina di un organo di controllo comporterà certamente nuovi oneri per l’impresa ma non va sottovalutato il potenziale valore aggiunto che può essere apportato.

Proprio durante le sue valutazioni, il Revisore Legale verifica l’affidabilità del sistema di controllo di gestione dell’azienda auditata al fine di verificare se i controlli interni siano affidabili, sufficienti ad identificare e rilevare i rischi e problemi legati ai processi aziendali. E’ quindi evidente l’interazione tra i processi di revisione e di controllo di gestione, tra i quali è essenziale che avvenga un costante scambio informativo.

u

Quanto costa nominare un revisore legale/sindaco?

Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e  l’affidabilità dei lavori. A tale fine il Revisore Legale determina le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo:

  1. alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico;
  2. alla preparazione tecnicae all’esperienza che il lavoro di revisione richiede;
  3. alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo.
u

Gli Enti del Terzo Settore devono nominare un organo di controllo?

La questione è strettamente collegata all’efficacia dell’articolo 30 del Codice (Cts), che deve considerarsi di immediata applicazione. Ma per verificare quando la nomina di tale organo sia obbligatoria occorre distinguere a seconda della forma giuridica assunta dall’ente.
Preliminarmente giova ricordare che per Onlus, Odv e Aps in forma associativa, l’obbligo è scattato già dall’approvazione del bilancio di esercizio 2019 in caso di superamento di almeno due dei limiti previsti dall’articolo 30 negli esercizi 2018-2019 (nota n. 11560/2020).
Mentre per le Fondazioni, in cui la nomina è sempre obbligatoria, l’adempimento scatta a seguito di adeguamento statutario.
Per gli Ets di nuova costituzione con l’accesso al RUNTS, l’obbligo scatta dal secondo esercizio successivo a quello di iscrizione. Sempre per quanto concerne l’Organo di controllo la circolare CNDCEC appena rilasciata, ribadisce, ove mai ve ne fosse bisogno, l’importanza assegnata dal Codice del terzo settore a quest’ultimo.

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