Circolare n. 791

Cessioni di carburanti e prestazioni rese dai sub appaltatori e sub contraenti della filiera nell’ambito di un contratto di appalto con l’Amministrazione pubblica. Obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018

Rinvio al 1°gennaio 2019 per le cessioni di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione – D.L. 28/6/2018 n. 79

Il D.L. 79 del 28/6/2018 ha prorogato al 1° gennaio 2019 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate presso impianti stradali di distribuzione.

Resta fermo, invece, il termine dell’1.7.2018 per l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate verso soggetti passivi IVA, ossia per quelle non effettuate presso i distributori stradali, nonché per le prestazioni rese dai sub appaltatori e sub contraenti della filiera nell’ambito di un contratto di appalto con l’Amministrazione pubblica

Con circolare n. 13 del 2/7/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra i soggetti residenti. L’obbligo di fatturazione elettronica è stato tuttavia anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti e per le prestazioni rese da soggetti sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica (Cfr. Circolare Studio n. 786).

Rinvio al 1°gennaio 2019 per le cessioni di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione – D.L. 28/6/2018 n. 79

Per andare incontro alle esigenze degli operatori, è stato emanato il D.L. 28.6.2018 n. 79, che dispone il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dall’1.7.2018 all’1.1.2019 limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione (cfr. comunicazione Studio del 28/6/2018).

Viene conseguentemente rinviato all’1.1.2019 anche l’obbligo previsto, per la generalità dei soggetti passivi IVA, di documentare mediante fattura elettronica detti acquisti di carburante.

Pertanto, fino al 31.12.2018, gli acquisti di benzina e gasolio presso impianti stradali di distribuzione potranno continuare ad essere documentati mediante

 

la scheda carburante (viene infatti rinviata all’1.1.2019 l’abrogazione del DPR 444/97).

Rimane confermato l’obbligo, introdotto dall’art. 1 della L. 205/2017 a decorrere dal 1° luglio 2018, di utilizzo di mezzi di pagamento “tracciabili” (così come individuati dal provv. dell’Agenzia delle Entrate del 4/4/2018) ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva riferita all’acquisto di carburante (e non solo quello per autotrazione) e lubrificanti (cfr Circolare Studio n. 786).

Obbligo di fatturazione elettronica dall’1.7.2018 per i carburanti

A seguito dell’emanazione del D.L. 79/2018, l’obbligo di fatturazione elettronica risulta introdotto in via anticipata dall’1/7/2018 per le sole cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate in ambito B2B, diverse da quelle realizzate presso impianti stradali di distribuzione.

Solo per tali operazioni, dunque, già a partire dall’1.7.2018, sarà obbligatoria l’emissione della fattura elettronica nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

Prestazioni rese da sub appaltatori e sub contraenti

La legge di bilancio 2018 ha anticipato al 1° luglio 2018 gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Secondo quanto chiarito dal provvedimento del 30 aprile 2018, la disposizione troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

La Circolare n. 13 del 2/7/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti.

Ambito soggettivo

L’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica trova applicazione esclusi­vamente nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti “per i quali l’appaltatore ha prov­veduto alle comunicazioni prescritte dalla legge”. Secondo quanto disposto dall’art. 105 del DLgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

  • è consentito affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante;
  • l’affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, “per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.

 

Sono, quindi, tenuti all’emissione della fattura elettronica:

  • i soggetti che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica;
  • i soggetti che, nell’esecuzione di un contratto di appalto, sono titolari di contratti di subappalto;
  • i soggetti che rivestono la qualifica di subcontraenti.

 

La circolare n. 13 precisa che sono da considerarsi esclusi dall’obbligo i soggetti che ce­dono beni a clienti senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale.

Devono ritenersi altresì escluse dall’ambito applicativo della disciplina in esame le prestazioni verso commit­ten­ti che non siano Pubbliche Amministrazioni, ma enti dalle stesse controllati o variamente parte­cipati.

Nel caso in cui sia verificata la necessità di emissione della fattura elettronica, occorrerà indicare il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unitario Progetto) all’interno del documento.

Consorzi

Nella circolare l’Agenzia delle Entrate ricorda come le prestazioni rese dai consorziati nei confronti del consorzio assumano la stessa valenza delle prestazioni che il consorzio rende nei confronti dei terzi, così come avviene nei rapporti fra mandante e mandatario nell’ambito del man­dato senza rappresentanza (art. 3 c. 3 del DPR 633/72).

L’Amministrazione finanziaria ha peraltro ribadito che l’equiparazione delle prestazioni rese o rice­vute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono fra mandante e mandatario “opera, ai fini IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in rela­zione all’aspetto soggettivo”.

Si può quindi affermare che l’obbligo di emissione della fattura elettronica in capo a consorzi aggiu­dicatari di appalti nei confronti della PA non si possa estendere automaticamente ai rapporti fra consorziati e consorzio, ma debba applicarsi solo con riferimento ai rapporti “diretti” fra il consorzio, titolare del contratto, e la Pubblica Amministrazione.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

STUDIO PENTA

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