Circolare n. 791
Cessioni di carburanti e prestazioni rese dai sub appaltatori e sub contraenti della filiera nell’ambito di un contratto di appalto con l’Amministrazione pubblica. Obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018
Rinvio al 1°gennaio 2019 per le cessioni di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione – D.L. 28/6/2018 n. 79
Il D.L. 79 del 28/6/2018 ha prorogato al 1° gennaio 2019 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate presso impianti stradali di distribuzione.
Resta fermo, invece, il termine dell’1.7.2018 per l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate verso soggetti passivi IVA, ossia per quelle non effettuate presso i distributori stradali, nonché per le prestazioni rese dai sub appaltatori e sub contraenti della filiera nell’ambito di un contratto di appalto con l’Amministrazione pubblica
Con circolare n. 13 del 2/7/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica.
La legge di bilancio 2018 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra i soggetti residenti. L’obbligo di fatturazione elettronica è stato tuttavia anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti e per le prestazioni rese da soggetti sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica (Cfr. Circolare Studio n. 786).
Rinvio al 1°gennaio 2019 per le cessioni di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione – D.L. 28/6/2018 n. 79
Per andare incontro alle esigenze degli operatori, è stato emanato il D.L. 28.6.2018 n. 79, che dispone il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dall’1.7.2018 all’1.1.2019 limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione (cfr. comunicazione Studio del 28/6/2018).
Viene conseguentemente rinviato all’1.1.2019 anche l’obbligo previsto, per la generalità dei soggetti passivi IVA, di documentare mediante fattura elettronica detti acquisti di carburante.
Pertanto, fino al 31.12.2018, gli acquisti di benzina e gasolio presso impianti stradali di distribuzione potranno continuare ad essere documentati mediante
la scheda carburante (viene infatti rinviata all’1.1.2019 l’abrogazione del DPR 444/97).
Rimane confermato l’obbligo, introdotto dall’art. 1 della L. 205/2017 a decorrere dal 1° luglio 2018, di utilizzo di mezzi di pagamento “tracciabili” (così come individuati dal provv. dell’Agenzia delle Entrate del 4/4/2018) ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva riferita all’acquisto di carburante (e non solo quello per autotrazione) e lubrificanti (cfr Circolare Studio n. 786).
Obbligo di fatturazione elettronica dall’1.7.2018 per i carburanti
A seguito dell’emanazione del D.L. 79/2018, l’obbligo di fatturazione elettronica risulta introdotto in via anticipata dall’1/7/2018 per le sole cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate in ambito B2B, diverse da quelle realizzate presso impianti stradali di distribuzione.
Solo per tali operazioni, dunque, già a partire dall’1.7.2018, sarà obbligatoria l’emissione della fattura elettronica nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.
Prestazioni rese da sub appaltatori e sub contraenti
La legge di bilancio 2018 ha anticipato al 1° luglio 2018 gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
Secondo quanto chiarito dal provvedimento del 30 aprile 2018, la disposizione troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
La Circolare n. 13 del 2/7/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti.
Ambito soggettivo
L’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti “per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge”. Secondo quanto disposto dall’art. 105 del DLgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
- è consentito affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante;
- l’affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, “per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.
Sono, quindi, tenuti all’emissione della fattura elettronica:
- i soggetti che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica;
- i soggetti che, nell’esecuzione di un contratto di appalto, sono titolari di contratti di subappalto;
- i soggetti che rivestono la qualifica di subcontraenti.
La circolare n. 13 precisa che sono da considerarsi esclusi dall’obbligo i soggetti che cedono beni a clienti senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale.
Devono ritenersi altresì escluse dall’ambito applicativo della disciplina in esame le prestazioni verso committenti che non siano Pubbliche Amministrazioni, ma enti dalle stesse controllati o variamente partecipati.
Nel caso in cui sia verificata la necessità di emissione della fattura elettronica, occorrerà indicare il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unitario Progetto) all’interno del documento.
Consorzi
Nella circolare l’Agenzia delle Entrate ricorda come le prestazioni rese dai consorziati nei confronti del consorzio assumano la stessa valenza delle prestazioni che il consorzio rende nei confronti dei terzi, così come avviene nei rapporti fra mandante e mandatario nell’ambito del mandato senza rappresentanza (art. 3 c. 3 del DPR 633/72).
L’Amministrazione finanziaria ha peraltro ribadito che l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono fra mandante e mandatario “opera, ai fini IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo”.
Si può quindi affermare che l’obbligo di emissione della fattura elettronica in capo a consorzi aggiudicatari di appalti nei confronti della PA non si possa estendere automaticamente ai rapporti fra consorziati e consorzio, ma debba applicarsi solo con riferimento ai rapporti “diretti” fra il consorzio, titolare del contratto, e la Pubblica Amministrazione.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
STUDIO PENTA
Ultime Circolari
Circolare n. 885 – Lotteria degli scontrini: partenza
Il 1° febbraio 2021 è il giorno di partenza del concorso a premi denominato Lotteria degli scontrini.
Circolare n. 881- Legge di Bilancio 2021- Disposizioni fiscali diverse
La Legge di bilancio 2021(L.178 del 30.12.2020) ha prorogato tra gli altri, le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e la possibilità di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché introdotto altre disposizioni di carattere fiscale.
News & Approfondimenti
Circolare n. 921 – Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione – Modalità e termini per l’invio della Comunicazione
Il D.L. 73/2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha istituito un nuovo credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. L’agenzia delle Entrate ha successivamente definito con apposito provvedimento, i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta nonché i termini per l’invio della Comunicazione.
Circolare n. 920 – Legge n. 106 del 23 luglio 2021 conversione del c.d. “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021)
La L. n. 106 del 23 luglio 2021 è entrata in vigore il 25.07.2021 e ha introdotto alcune novità in sede di conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis”. Tra queste si analizzano le principali disposizioni in materia di nuovi crediti di imposta e contributi a fondo perduto.
Circolare n. 919 – D.L. 105 del 23 luglio 2021 – nuove regole a partire dal 6 agosto 2021 e proroga dello stato di emergenza
Il D.L. 105/2021, pubblicato il 23 luglio 2021 è entrato in vigore il giorno stesso di pubblicazione. Tra le altre novità si segnalano: i servizi e le attività ove è necessario essere muniti delle certificazioni verdi Covid-19, c.d. green pass a partire dal 06.08.2021 e la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
Anni di esperienza
Si può dire che conosciamo il nostro lavoro. Da oltre trent’anni lo studio supporta il vostro business.
Clienti Soddisfatti
I clienti dello studio vengono seguiti in modo sartoriale dai nostri professionisti.
Dottori Commercialisti
I professionisti di cui dispone lo studio sono Dottori commercialisti e Revisori contabili.
Contattaci
Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!