Circolare n. 790

Regolarizzazione per i lavoratori  in precedenza residenti all’estero e iscritti all’Aire e per i lavoratori  ex frontalieri – c.d. “Mini Voluntary Disclosure”

E’ stato approvato il modello che consente ai lavoratori ex frontalieri o a quelli in precedenza residenti all’estero e iscritti all’Aire di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute all’estero su conti correnti e libretti di risparmio,  a condizione  che attività e le somme derivino dal reddito di lavoro dipendente o autonomo prestato dal contribuente nel Paese estero.

La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30/09/2018.

Le domande devono essere inviate fino al 31 luglio 2018, in via telematica.

E’ stato approvato il modello che consente ai lavoratori ex frontalieri o a quelli in precedenza residenti all’estero e iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) successivamente rientrati in Italia di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute all’estero su conti correnti e libretti di risparmio.

Soggetti ammessi alla regolarizzazione

Secondo quanto previsto dall’art. 5-septies del D.L. 148/2017, possono accedere alla procedura:

  • le persone fisiche (e i loro eredi) fiscalmente residenti in Italia che in precedenza risultavano residenti fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire;
  • le persone fisiche (e i loro eredi) fiscalmente residenti in Italia che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in zona di frontiera (ex frontalieri).

L’accesso alla procedura non è consentito a coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione né per le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure.

Che cosa si può regolarizzare

Rientrano nella procedura di regolarizzazione le attività finanziarie e le somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017, solo se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all’estero o se derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui era stata prestata l’attività lavorativa. Si possono regolarizzare sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale sia degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, addizionali regionali e comunali e imposte sostitutive) e/o dell’Ivafe. Non possono, invece, essere regolarizzati gli investimenti patrimoniali, tra cui gli immobili.

Come si perfeziona la procedura

La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018 tramite F24 Elide, senza avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo; in questo caso, la prima rata va pagata entro il 30 settembre 2018 e le successive, entro il 31 ottobre e il 30 novembre, maggiorate degli interessi legali. Il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto.

Presentazione della richiesta di regolarizzazione

Le domande possono essere inviate fino al 31 luglio 2018, esclusivamente per via telematica

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

STUDIO PENTA

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