Tassazione agevolate per marchi e brevetti – Il “Patent Box” sbarca in Italia

Il disegno di Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il patent box, cioè un regime opzionale di tassazione agevolata applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla concessione in uso di:

• opere dell’ingegno; • brevetti industriali; • marchi di impresa; • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Per usufruire del regime di tassazione agevolata è richiesto l’esercizio di una opzione, esercitabile dal 2015, valida ed irrevocabile per 5 anni. L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva, oltreché per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap. Possono usufruire del regime opzionale di tassazione agevolata tutti i soggetti residenti in Italia titolari di reddito d’impresa ovvero:

  • Società di capitali
  • Società di persone
  • Imprese individuali
  • Stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in Paesi rientranti nella white list

Condizione per rientrare nel regime di tassazione agevolata è che vengano svolte, attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla realizzazione dei marchi, dei brevetti o dei beni immateriali oggetto della agevolazione. Il regime opzionale di tassazione agevolata, che opererà nei prossimi cinque periodi di imposta, prevede una percentuale di detassazione per i redditi: – Derivanti dalla concessione in uso dei beni, in tal caso l’agevolazione consiste nell’esclusione da imposizione dei relativi redditi: o per il 30% nel 2015; o per il 40% nel 2016; o per il 50% a partire dal 2017. – Derivanti, in caso di utilizzo diretto degli intangibles, dall’utilizzo degli stessi: sarà esclusa da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling internazionale. Anche in questo caso, la detassazione sarà pari: o al 30% nel 2015; o al 40% nel 2016; o al 50% a partire dal 2017. Il reddito agevolabile sarà inoltre individuato in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento e lo sviluppo dell’attività e i costi sostenuti per produrre il bene. La definizione di tale rapporto è demandata ad un decreto dello Sviluppo Economico, di concerto con il Mef.Un discorso a parte meritano le plusvalenze da cessione che vengono integralmente detassate a condizione che, entro il secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo venga reinvestito nella manutenzione e sviluppo di ulteriori intangibles/beni immateriali agevolabili. Come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge, il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzazione dei predetti beni immateriali che consegua un triplice obiettivo: 1. incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere; 2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all’estero); 3. favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.   Per ogni chiarimento lo studio è a disposizione dei propri clienti.

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Circolare n. 910 – D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis”- altre misure per le imprese

Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021 n. 73) entrato in vigore il 26.05.2021, ha previsto nuove misure per le imprese e gli esercenti arti e professioni. Tra queste, una nuova ACE, disposizioni in materia di Recupero I.V.A. sui crediti non riscossi nelle procedure concorsuali e modifiche alle modalità di utilizzo del credito di imposta per investimenti in beni strumentali.

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