Tassazione agevolate per marchi e brevetti – Il “Patent Box” sbarca in Italia
Il disegno di Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il patent box, cioè un regime opzionale di tassazione agevolata applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla concessione in uso di:
• opere dell’ingegno; • brevetti industriali; • marchi di impresa; • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Per usufruire del regime di tassazione agevolata è richiesto l’esercizio di una opzione, esercitabile dal 2015, valida ed irrevocabile per 5 anni. L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva, oltreché per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap. Possono usufruire del regime opzionale di tassazione agevolata tutti i soggetti residenti in Italia titolari di reddito d’impresa ovvero:
- Società di capitali
- Società di persone
- Imprese individuali
- Stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in Paesi rientranti nella white list
Condizione per rientrare nel regime di tassazione agevolata è che vengano svolte, attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla realizzazione dei marchi, dei brevetti o dei beni immateriali oggetto della agevolazione. Il regime opzionale di tassazione agevolata, che opererà nei prossimi cinque periodi di imposta, prevede una percentuale di detassazione per i redditi: – Derivanti dalla concessione in uso dei beni, in tal caso l’agevolazione consiste nell’esclusione da imposizione dei relativi redditi: o per il 30% nel 2015; o per il 40% nel 2016; o per il 50% a partire dal 2017. – Derivanti, in caso di utilizzo diretto degli intangibles, dall’utilizzo degli stessi: sarà esclusa da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling internazionale. Anche in questo caso, la detassazione sarà pari: o al 30% nel 2015; o al 40% nel 2016; o al 50% a partire dal 2017. Il reddito agevolabile sarà inoltre individuato in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento e lo sviluppo dell’attività e i costi sostenuti per produrre il bene. La definizione di tale rapporto è demandata ad un decreto dello Sviluppo Economico, di concerto con il Mef.Un discorso a parte meritano le plusvalenze da cessione che vengono integralmente detassate a condizione che, entro il secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo venga reinvestito nella manutenzione e sviluppo di ulteriori intangibles/beni immateriali agevolabili. Come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge, il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzazione dei predetti beni immateriali che consegua un triplice obiettivo: 1. incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere; 2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all’estero); 3. favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo. Per ogni chiarimento lo studio è a disposizione dei propri clienti.
News & Approfondimenti
Circolare n. 918 – Legge n. 106 del 23 luglio 2021 – conversione del c.d. “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021) Novità in materia di locazioni
In materia di locazioni, il Decreto Sostegni-bis conv. in L. 106/2021 tra le altre novità ha ampliato la platea dei beneficiari per l’accesso al credito di imposta per i canoni di locazioni degli immobili a uso non abitativo, ha specificato le condizioni necessarie per la ricontrattazione dei canoni delle locazioni commerciali e ha previsto l’esenzione IMU per i proprietari locatori di immobili a uso abitativo, in determinate condizioni.
Circolare n. 916 – Legge n. 106 del 23 luglio 2021 – Alcune novità introdotte in sede di conversione del c.d. “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021)
La L. n. 106 del 23 luglio 2021 è entrata in vigore il 25.07.2021 e ha introdotto alcune novità in sede di conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis”. Tra queste si segnalano la proroga dei versamenti al 15.09.2021, semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini e altre novità.
Circolare n. 915 – D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis”- Crediti di imposta nonché provvedimenti attuativi di precedenti disposizioni agevolative
Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021 n. 73) entrato in vigore il 26.05.2021, ha esteso e prorogato il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e ha istituito un nuovo credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Sono stati inoltre emanati i provvedimenti relativi all’istanza per il riconoscimento del credito di imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua e l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione ad uso abitativo.
Nuove Circolari
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