Circolare n. 1008
Controlli, verifiche e disposizioni di fine anno
Con l’approssimarsi della chiusura di fine anno è utile ricordare alcune disposizioni e controlli di fine periodo. In particolare:
- il limite all’utilizzo dei contanti;
- il regime di detrazione IVA sulle fatture di fine anno;
- le cause di cessazione del regime forfettario per superamento dei limiti dei ricavi/compensi percepiti;
- la verifica annuale delle soglie per la permanenza nel regime di contabilità semplificata;
- la verifica dell’obbligo di istituire o meno la contabilità di magazzino.
Limiti all’utilizzo del contante
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2023 il limite per i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) è stato portato a 4.999,99 euro e al momento non risultano variazioni per il 2024.
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati, pertanto, dovrà essere effettuato obbligatoriamente attraverso strumenti tracciati.
Detrazione IVA delle fatture ricevute a cavallo d’anno
Ricordiamo che, con riferimento alle liquidazioni periodiche, è possibile procedere alla detrazione IVA delle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 1c.1 del DPR 100/1998).
Tale disposizione non si applica alle c.d. fatture a cavallo d’anno, ossia alle fatture relative ad operazioni effettuate nell’ultimo periodo 2023 e ricevute nel mese di gennaio 2024.
Dal momento che il recapito delle fatture avviene a mezzo SDI, il cessionario/committente dovrà prestare attenzione all’anno di ricezione della fattura per procedere alla corretta detrazione dell’IVA.
L’IVA si potrà detrarre a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione della fattura.
Regime forfetario: limite annuo dei ricavi e dei compensi percepiti
Con la Circolare 32/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni di accesso, permanenza e cessazione del regime forfettario.
Dall’ 01.01.2023 è stata innalzata a 85.000 euro (in luogo dei precedenti 65.000 euro) la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime forfettario e per poterlo mantenere.
Ricordiamo che il predetto limite di 85.000 euro deve essere ragguagliato ad anno nel caso di attività iniziata in corso d’anno.
- Fuoriuscita dal regime forfettario
La fuoriuscita dal regime forfettario si può verificare sia in corso d’anno che a partire dall’anno successivo al superamento di una determinata soglia di reddito. In particolare:
- il superamento della soglia di 85.000 euro ma entro i 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti nel 2023, comporta la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal 2024;
- il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti nel 2023 comporta invece l’immediata cessazione del regime in corso d’anno e quindi già nel 2023. Ciò implica l’assoggettamento a tassazione IRPEF di tutti i ricavi/compensi percepiti nell’anno e l’applicazione dell’IVA a partire dalle operazioni che comportano il superamento del predetto limite. Le ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi sono invece applicabili al momento del pagamento dei compensi e non in modo retroattivo.
Regime di contabilità semplificata: limiti di fatturato
Ricordiamo che per la permanenza o l’accesso al regime di contabilità semplificata (ex art. 18 del DPR 600/73) per gli esercenti attività d’impresa, diversi dalle società di capitali, i limiti di ricavi percepiti sono:
- 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.
Laddove tali limiti siano stati superati nel 2023, dovrà essere applicato il regime ordinario di contabilità a partire dal 2024.
Tali soglie producono effetti anche con riguardo all’opzione per la liquidazione IVA con periodicità trimestrale.
Contabilità di magazzino: limiti quantitativi
La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino (ex art. 1 del DPR 695/96 e art. 14 c.1 lett. d) del DPR 600/73) è obbligatoria qualora il contribuente superi per due esercizi consecutivi i seguenti valori:
- ricavi superiori a 5.164.000 di euro;
e
- valore complessivo delle rimanenze superiore a 1.100.000 di euro.
L’eventuale obbligo di tenuta cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente non viene superato anche solo uno dei predetti limiti.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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