Credito d’imposta per investimenti pubblicitari anno 2019 – Termine di presentazione del modello dal 1 al 31 Ottobre 2019

 

L’art. 57-bis del D.L. 24.4.2017 n. 50  ha previsto il riconoscimento di un credito d’im­posta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni effettuati dall’1/1/2018, oltre a quelli effettuati dal 24/6/2017 al 31/12/2017 (cfr. Circolare Studio n. 793 allegata).

L’art. 3-bis del D.L. 28.6.2019 n. 59 ha modificato il  citato art. 57-bis riformulando, dal 2019, la misura agevolativa e individuando le necessarie coperture per l’applicazione dell’agevolazione “a regime”.

Il credito d’imposta per il 2017 e 2018 era pari:

  • al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati;
  • al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e start up innovative (75% fino all’approvazione della Commissione europea).

Dal 2019, il credito d’imposta è invece previsto nella misura unica del 75% per tutti i soggetti.

In ogni caso, l’agevolazione è riconosciuta nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE sul regime de minimis (1407/2013).

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2019:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, necessaria per l’accesso al beneficio per l’anno 2019, deve essere presentata dall’1.10.2019 al 31.10.2019 (anziché nel termine ordinario dal 1 al 31 marzo dell’anno);
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’anno 2019 dovrebbe essere presen­ta­ta, salvo diversa indicazione, dall’1.1.2020 al 31.1.2020.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione:

  • mediante il mo­del­lo F24 da pre­sentare tramite i servizi telematici dell’A­gen­zia delle Entrate ai sensi dell’art. 17 del DLgs 241/1997, pena il relativo scarto;
  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

In sede di compi­lazione del modello F24:

  • il codice tributo (6900) deve essere esposto nella sezione “Erario”, in cor­rispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”o, nei casi in cui si debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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