Circolare n. 994
“Tregua fiscale 2023”: calendario delle scadenze aggiornato
La Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha introdotto una serie di misure in materia di riscossione e controversie tributarie, già oggetto delle Circolari di Studio n. 979 del 02.02.2023, n. 980 del 10.02.2023 e n. 984 del 28.02.2023 alle quali si rinvia.
Con l’emanazione dei decreti legge n. 34/2023, n. 51/2023 e n. 61/2023, sono state apportate modifiche alle scadenze delle principali sanatorie della c.d. “tregua fiscale”.
Di seguito viene riepilogato il calendario, aggiornato con le nuove scadenze.
Principali sanatorie |
Benefici e Scadenze |
Rateizzazione |
Rottamazione quater |
Stralcio di interessi, sanzioni e aggio; 30/09/2023 per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del Decreto Alluvioni D.L. 61/2023;[1] 30/09/2023 termine entro il quale l’Agenzia invierà al contribuente la comunicazione di accoglimento della domanda o il diniego motivato della stessa (31/12/2023 per i soggetti indicati nell’allegato 1 del Decreto Alluvioni D.L. 61/2023); 31/10/2023 termine per il pagamento della prima rata o dell’intero importo delle somme dovute. |
– numero massimo 18 rate;
– le prime due rate, con scadenza il 31.10.2023 e 30.11.2023 e saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata; – le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28.02, il 31.05, il 31.07e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024. |
Regolarizzazione delle violazioni formali |
rimozione delle irregolarità od omissioni; versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi di imposta; entro il 31/10/2023 versamento prima rata o dell’intero importo dovuto. |
– numero massimo di 2 rate di pari importo alle scadenze del 31.10.2023 e del 31.03.2024. |
Ravvedimento speciale delle violazioni sostanziali |
rimozione delle irregolarità, infrazioni o inosservanze diverse da quelle formali; riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalle legge; entro il 30/09/2023 versamento prima rata o dell’intero importo dovuto. |
– numero massimo 8 rate; – scadenza prima rata il 30.09.2023; – rate successive: 30.11.2023 e 20.12. 2023 poi 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024. |
Definizione agevolata controversie tributarie |
30/09/2023 termine per presentare la domanda e versare la prima o unica rata. |
– se l’importo da versare è pari o superiore ad euro 1.000 è consentito il rateizzo in un numero massimo 20 rate; – rate in scadenza il 30.09.2023, 31.10.2023 e 20.12.2023. Le successive scadono il 31.03, il 30.06, il 30.09 e il 20.12 di ogni anno. – |
Conciliazione agevolata controversie tributarie |
riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge; 30/09/2023 termine per la sottoscrizione dell’accordo conciliativo e versare la prima o unica rata; |
– numero massimo 20 rate trimestrali; – versamento della prima rata entro 20 giorni dall’accordo; – rate successive alla prima da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. |
Rinuncia liti in Cassazione |
riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale; 30/09/2023 termine per la rinuncia al giudizio in cassazione e accordo sottoscritto; |
– – versamento entro 20 giorni dall’accordo |
[1] Per tutti gli altri contribuenti si ricorda che il termine ordinario del 30.04.2023 per la presentazione delle domande era già stato prorogato al 30.06.2023.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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