Circolare n. 984

 

Legge di Bilancio 2023 – Novità in materia di riscossione

Terza e ultima parte

La Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha introdotto altre importanti novità in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie. In particolari, disposizioni riguardanti:

  • la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la definizione agevolata delle controversie tributarie;
  • la conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
  • la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione;
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Definizione agevolata

  • mediante accertamento con adesione

È prevista la possibilità di definire in via agevolata, mediante l’applicazione delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo dell’ordinaria riduzione ad 1/3 del minimo), gli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 218/97 relativi:

  • a PVC consegnati entro il 31.03.2023;
  • ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’ 01.01.2033;
  • ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione notificati successivamente all’01.01.2023 ma entro il 31.03.2023;
  • agli inviti al contradditorio (art. 5-ter D.Lgs. 218/97) notificati entro il 31.03.2023.

La definizione agevolata, che non può riguardare adesioni già perfezionate alla data del 01.01.2023 si:

  • applica agli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IRAP ed IVA, imposte sostitutive ed altre imposte indirette;

Il versamento delle somme o della prima rata, deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo.

  • mediante acquiescenza

È prevista la possibilità di prestare acquiescenza ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 218/97, beneficiando dell’applicazione delle sanzioni nella misura di 1/18 di quelle irrogate, in relazione:

  • agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 01.01.2023 ovvero notificati successivamente a tale data, fino al 31.03.2023;
  • agli atti di recupero (decadenza da agevolazioni, recupero crediti d’imposta, ecc.) non impugnati e ancora impugnabili al 01.01.2023 e quelli notificati successivamente a tale data, fino al 31.03.2023 (in deroga poiché generalmente non definibili mediante acquiescenza).

L’acquiescenza presuppone la rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione.

Il versamento delle somme o della prima rata, deve avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso.

in entrambe le fattispecie

  • la dilazione dei pagamenti delle somme dovute può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, da versare l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla prima rata;
  • sulle rate successive alla prima sono dovuto interessi al tasso legale;
  • non è ammessa la compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/97;
  • resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 218/97, non derogate;
  • sono esclusi tutti gli atti emessi nell’ambito della c.d. “Voluntary Disclosure”.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie

È prevista la possibilità di definire le liti fiscali rientranti nella giurisdizione tributaria con il pagamento di un importo pari al valore della controversia stabilito secondo quanto previsto dall’art.12 c. 2 del D.Lgs. 546/92 [1] .

La definizione è prevista per le controversie:

  • ove è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • instaurate avverso atti di natura impositiva (avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni) nonché per gli atti meramente riscossivi;
  • pendenti all’ 01.01.2023 in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio;
  • il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 01.01.2023;
  • per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Non sono definibili le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e comunque di valore indeterminabile. Non sono altresì definibili le controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, nonché i contenziosi tributari su atti di recupero di aiuti di stato e su risorse proprie dell’Unione Europee inclusa l’ IVA riscossa all’importazione.

Al valore della controversia viene applicata una percentuale di riduzione in relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia medesima, come segue:

100% del valore della controversia

Il pagamento di un importo corrispondente al 100% del valore della controversia è previsto nei casi in cui: – l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata all’01.01.2023;

  • il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, all’Agenzia fiscale, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado (ai sensi dell’articolo 22, c.1, del D.Lgs. n. 546/92).

90% del valore della controversia

Il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia è previsto:

  • nel caso in cui il contribuente, alla data dell’ 01.01.2023, si sia già costituito in giudizio attraverso il deposito o la trasmissione del ricorso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ma, alla stessa data, la Corte di giustizia tributaria non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare;
  • nei casi in cui, al 1° gennaio 2023, pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio ovvero penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione. Nel caso sia intervenuta sentenza della Corte di cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente nel giudizio di primo grado, in coerenza con la previsione dell’art. 68, c.1, lettera c-bis), del d.lgs. n. 546/92, in materia di riscossione in pendenza di giudizio.

40% e 15% del valore della controversia

Nell’ipotesi di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata all’01.01.2023, il contribuente può definire in via agevolata la controversia pagando:

  • il 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • il 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Percentuali relative ai casi di soccombenza parziale

In caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia, il contribuente può definire in via agevolata, in differente misura, la parte di atto confermata e la parte di atto annullata dalla pronuncia giurisdizionale.

La definizione agevolata della parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale si perfeziona con il pagamento dell’intero importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.

La definizione agevolata della parte di atto annullata si perfeziona con il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia sul quale l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;
  • del 15% del valore della controversia sul quale l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado.

5% del valore della controversia

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, il contribuente deve pagare un importo pari al 5% del valore della controversia.

Per accedere a tale definizione è pertanto necessario che:

  • il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data dell’01.01.2023 a seguito di avvenuta notifica a controparte;
  • l’Agenzia fiscale sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Sono escluse le ipotesi in cui alla data dell’01.01.2023 non sia stato ancora notificato il ricorso per cassazione, e le liti per le quali l’Agenzia sia risultata anche parzialmente vittoriosa, in almeno uno dei precedenti gradi.

Percentuali relative alle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni

Con riferimento alle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, ai fini della definizione agevolata, il pagamento deve essere pari al:

  • 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data dell’01.01.2023;
  • 40%, negli altri casi.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono definirsi in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione in commento. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 30 giugno 2023. Diversamente, in caso di mancata definizione dell’importo concernente i tributi, le liti vertenti esclusivamente sulle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono sono definibili sulla base degli importi desumibili dalle precedenti disposizioni.

Perfezionamento della definizione agevolata

La definizione agevolata si perfeziona a seguito di presentazione di apposita domanda all’Agenzia delle entrate parte in giudizio, presentata per ciascuna controversia autonoma, entro il 30.06.2023 e con il pagamento eseguito entro il medesimo termine dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Anche in tale fattispecie non è ammessa la compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, sulle somme dovute.

Le controversie tributarie definibili non sono automaticamente sospese. Il contribuente deve procedere con apposita richiesta di sospensione al giudice; in tal caso il processo è sospeso fino al 10.07.2023. 

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

La conciliazione agevolata delle controversie tributarie è una disposizione alternativa alla definizione agevolata appena descritta e riguarda le liti pendenti all’01.01.2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto esclusivamente atti impositivi (non liquidatori).

È prevista la possibilità di definire la lite, sottoscrivendo entro il 30.06.2023 un accordo conciliativo (ex art. 48 del D.Lgs. 546/92) in base al quale le parti depositano in giudizio (di primo o di secondo grado) una “istanza congiunta”, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia.

La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento (non è consentito il pagamento tramite compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97).

In caso di conciliazione agevolata le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori, in deroga all’articolo 48-ter, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale, in caso di conciliazione, le sanzioni sono applicate nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge in primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge in secondo grado di giudizio.

Il versamento delle somme dovute ovvero in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

Le controversie tributarie pendenti in Cassazione all’01.01.2023 in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, possono essere definite in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, entro il 30.06.2023.

La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e il versamento integrale in un’unica soluzione delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. L’effetto naturale della definizione in via transattiva è il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge, restando dovute le somme per imposte e gli interessi.

È espressamente esclusa l’applicabilità della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/97 nonché la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

È  prevista la possibilità di regolarizzare l’omesso o il carente versamento:

  • delle rate successive alla prima dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, c.6, del d.lgs. n. 546/92, scadute all’01.01.2023 (per le quali, a tale data sia decorso il termine ordinario di pagamento) e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione;
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni (ex art. 48 e 48-bis del D.Lgs. 546/92) scaduti all’01.01.2023 (ossia per i quali, a tale data, sia decorso il termine ordinario di pagamento) e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

In entrambe le ipotesi sopra riportate, la regolarizzazione degli omessi pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta, entro il 31.03.2023 ovvero della prima rata in caso  di pagamento rateale.

Il versamento può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo ed è in ogni caso preclusa la possibilità di compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97.

[1] Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. (art. 12 c.2 del D.Lgs. 546/92). 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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