Circolare n. 992

Proroga al 20.07.2023 dei versamenti in scadenza il 30.06.2023

Il M.E.F. ha annunciato la proroga dei versamenti di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, IRAP e dell’I.V.A. (da liquidare in dichiarazione) al 20 luglio 2023, senza corresponsione di interessi.

Rimane ferma al 31.07.2023 la scadenza del versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze con il comunicato n. 98 del 14.06.2023, ha annunciato, che con disposizione normativa di prossima emanazione, verrà prorogata al 20 luglio 2023, senza corresponsione di interessi il termine di versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 delle imposte sui redditi, IRAP ed IVA in scadenza il 30.06.2023.

Sono interessati alla proroga

I contribuenti (professionisti ed imprese) che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA)

e

  • dichiarano ricavi o compensi non superiori ad € 5.164.569.

La proroga si applica altresì ai contribuenti di cui sopra

  • che presentano cause di esclusione dagli ISA;
  • che operano nel regime dei minimi (art. 27 c. 1, D.L. 98/2011) nonché quelli aderenti al regime forfetario (art. 1 co. 54-89, L.190/2014);
  • ai contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese (art. 5, 115 e 116 del TUIR) soggette agli ISA quali ad esempio i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza.

Come osservato in dottrina, al momento nulla si dice a proposito delle imposte sostitutive; mentre seguendo gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi dovrebbero rientrare nella proroga la cedolare secca, l’IVIE, l’IVAFE, ecc.

Come indicato, rimane ferma la scadenza del 31.07.2023 per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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