Circolare n. 970
Novità del Decreto “Aiuti-quater” D.L. n. 176/2022
Il D.L. 176/2022 (c.d. Decreto “Aitui-quater”) ha elevato la soglia dei fringe benefit che passano da euro 600 a euro 3.000 per l’anno 2022.
Il provvedimento ha inoltre introdotto un credito di imposta per l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica da effettuarsi nel 2023.
Sono state infine prorogate le riduzioni delle aliquote di accisa e IVA sui carburanti.
Fringe benefit: elevata la soglia di esenzione a 3.000 euro per l’anno 2022
Limitatamente all’anno 2022 e in deroga a quanto previsto dall’art. 51 c. 3 del TUIR, è stato disposto che la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali dei beni e servizi – fringe benefit – messe a disposizione dei lavoratori dipendenti è elevata a euro 3.000 (rispetto al precedente valore di euro 600).
L’eventuale superamento della soglia comporta la piena e totale imponibilità dei redditi in natura.
Secondo i recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 35/E/2022 la disposizione è estesa ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dunque anche anche gli amministratori di società, i co.co.co, gli stagisti e così via.
Le erogazioni possono essere corrisposte ad personam, quindi di entità diverse tra lavoratori e riguardare solo un dipendente o solo alcuni.
Il beneficio potrà consistere nell’erogazione di buoni spesa, buoni benzina e nel pagamento o rimborso in denaro delle utenze domestiche ovvero sarà possibile “recuperare” l’imposizione fiscale e contributiva effettuata sull’eventuale autovettura ad uso promiscuo.
Ricordiamo infine che l’agevolazione sui fringe benefit è cumulabile con la possibilità di riconoscere ai soli lavoratori dipendenti, buoni carburante, esentasse fino a 200 euro e che rimangono valide le disposizioni già previste dalla Circolare di Studio n. 967 del 13.10.2022 cui si rinvia.
Credito di imposta per l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
È stato istituito un contributo sotto forma di credito di imposta a favore dei soggetti tenuti alla certificazione elettronica dei corrispettivi, che dovranno procedere all’adeguamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nell’anno 2023, richiesto per le necessità legate alla lotteria degli scontrini (ex art. 18 c.4-bis del D.L. 36/2022).
Il contributo concesso è pari al 100% delle spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e in ogni caso fino all’esaurimento delle risorse stanziate per l’anno 2023.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con Mod.F24 a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti. Il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere eseguito con modalità tracciabile.
Al credito di imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1 c. 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000.
Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite le ulteriori disposizioni relative all’agevolazione.
Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti
Sono state prorogate le riduzioni delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al GPL usati come carburante e al gas naturale usato per l’autotrazione.
La proroga dispone inoltre la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per il gas naturale usato per l’autotrazione.
D.L. Aiuti-Ter conv. L. 175/2022 |
D.L. Aiuti-Quater (ex art. 2 D.L. 176/2022) |
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Dal 01.11.2022 al 03.11.2022 |
Dal 04.11.2022 al 18.11.2022 |
Dal 19.11.2022 al 31.12.2022 |
Comunicazione obbligatoria Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere entro il 14 novembre 2022, all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti (benzina, oli da gas o gasolio, GPL, gas naturale) usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 3 novembre 2022. |
Comunicazione obbligatoria Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere, all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti (benzina, oli da gas o gasolio, GPL, gas naturale) usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non deve essere effettuata essendo intervenuta la proroga dell’applicazione, a decorrere dal 19.11.2022, delle predette aliquote. |
Comunicazione obbligatoria Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere entro il 13 gennaio 2023, all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti (benzina, oli da gas o gasolio, GPL, gas naturale) usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa venga disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote (ex art. 2 c.1 lett. a) D.L. 176/2022). |
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
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