Circolare n. 967
Ulteriori Novità del Decreto “Aiuti-bis” convertito in legge e del
Decreto “Aiuti-ter
Il D.L. 115/2022 (c.d. Decreto “Aiuti -bis”) conv. in L. 142 del 21.09.2022, ha elevato e ampliato la soglia dei fringe benefit per l’anno 2022, rifinanziato il c.d. bonus psicologo e il bonus trasporti.
Inoltre, il Decreto Aiuti-bis e il più recente Decreto Aiuti-ter (D.L. 144/2022) hanno prorogato il credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’attività agricola.
Fringe benefit: elevata la soglia di esenzione a 600 euro per l’anno 2022
Limitatamente all’anno 2022 e in deroga a quanto previsto dall’art. 51 c. 3 del TUIR è stato disposto che la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi – fringe benefit – messi a disposizione dei lavoratori dipendenti è elevato ad euro 600,00 (rispetto al valore ordinario di euro 258,23 annui).
In aggiunta al nuovo limite di 600,00 euro previsto per i fringe benefit, è possibile riconoscere ai lavoratori dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per un valore massimo di 200 euro, che per espressa previsione rappresentano un ulteriore beneficio (Circolare Ag. Entrate n. 27/E del 14.07.2022).
Un’ulteriore novità riguarda l’ambito oggettivo, in quanto è stata prevista la possibilità di includere tra i benefits le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Bonus per l’assistenza psicologica
Sono state potenziate le risorse destinate all’assistenza psicologica e psicoterapica, il c.d. bonus psicologo, al fine di sostenere le spese dei contribuenti che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica (art. 25 D.L. 115/2022).
Ricordiamo che l’importo massimo del bonus è pari a 600 euro, variabile in funzione dell’ISEE e la domanda può essere presentata fino al 24.10.2022 esclusivamente in modalità telematica sul portale dell’INPS, accedendo al servizio “contributo sessioni psicoterapia”.
Bonus per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
È stato rifinanziato il fondo istituito per mitigare l’impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, c.d. bonus trasporti (art. 27 del D.L. 115/2022 e art. 12 del D.L. 144/2022).
Il bonus, da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario, non può superare l’importo di euro 60,00 e potrà essere utilizzato per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2022, previa presentazione di apposita istanza sul sito del Ministero del Lavoro.
Credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca
È stato prorogato per il terzo e il quarto trimestre 2022 il credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
- per il terzo trimestre 2022 il credito spetta nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’attività, può essere utilizzato in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2022, cod. tributo “6972” ovvero ceduto per intero a terzi e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.12.2022 (art. 7 D.L. 115/2022).
- per il quarto trimestre 2022 il credito spetta nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’attività nonché per il riscaldamento delle serre e fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali, può essere utilizzato in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.03.2023, cod. tributo da istituire ovvero ceduto per intero a terzi e comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.03.2023 (art. 2 D.L. 144/2022).
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
Ultime Circolari
Circolare n. 990 – IMU 2023: novità, termini e modalità di versamento dell’imposta Presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2021e 2022 entro il 30.06.2023.
La principale novità per l’anno 2023 si riferisce all’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria.
La prima rata IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno 2023 tramite Modello F24 o bollettino postale a seconda della tipologia di contribuente.
Le Dichiarazioni IMU relative all’anno 2021 e all’anno 2022 devono essere presentate entro il 30 giugno 2023.
Circolare n. 989 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche
Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche – Modello 730/2023 e Modello Redditi persone fisiche 2023
Circolare n. 988 – Sanatoria delle violazioni formali e Ravvedimento speciale: prorogato il termine di versamento in scadenza il 31.03.2023
Proroga dei versamenti in scadenza il 31.03.2023 in relazione alle disposizioni in materia di riscossione introdotte dalla Legge di bilancio 2023, per le quali si rinvia alla Circolare di Studio n.979 del 02.02.2023.
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