Circolare n. 848

 

Crediti d’imposta sulle locazioni di immobili – Cessione a soggetti terzi –  Provvedimento n. 250739/2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Sono state introdotte alcune agevolazioni a favore dei conduttori di immobili in locazione che hanno subito gli effetti delle restrizioni introdotte per fronteggiare la diffusione epidemiologica da COVID-19. Si tratta, in particolare, dei crediti d’imposta per:

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 250739/2020 del 1° luglio 2020, sono state disciplinate le modalità di cessione a soggetti terzi  dei crediti d’imposta per locazione, in conformità a quanto disposto dall’articolo 122, del D.L. n.34/2020.

Credito d’imposta canoni di locazione “botteghe e negozi” – sintesi

L’art.  65 del D.L. 18/2020 c.d.  “Cura Italia”, ha  previsto, per l’anno 2020, a favore dei soli soggetti esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili classificati nella categoria catastale C/1 (negozi o botteghe) (cfr. comunicazione Studio del 24 marzo 2020).

Il credito d’imposta non è riconosciuto alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, etc.) di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (Allegati 1 e 2).

Il credito d’imposta spetta a condizione che il canone di marzo 2020 sia stato effettivamente pagato al proprietario dell’immobile locato, ed è pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, comprensivo anche delle spese condominiali purché siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto (in tal senso la Circolare  dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2020).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente  in compensazione nel Modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo 6914), oppure può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.


 

Credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda – sintesi

L’art. 28 del D.L. n. 34/2020 c.d. “Rilancio” ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (di qualunque categoria catastale) e affitto di azienda (cfr. comunicazione Studio del 22 maggio 2020).

In sede di conversione in legge del Decreto  sono state apportate alcune  modifiche alle disposizioni in esame.

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e gli enti non commerciali, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro  nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 Maggio 2020 (2019 per i soggetti solari). Tale limite non si applica  alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo ed ai tour operator.

Il credito d’imposta è riconosciuto sui canoni di locazione, di leasing (operativo) o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:

  • allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
  • all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%, rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

La condizione del calo del fatturato  non deve essere verificato in capo ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1/1/2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31/1/2020.

Il credito d’imposta spetta:

  • in misura pari al 60% (20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 Maggio 2020 – 2019 per i soggetti solari) dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, come sopra individuati;
  • in misura pari al 30% (10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 Maggio 2020 – 2019 per i soggetti solari) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, come sopra individuati.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • è utilizzabile in compensazione nel Modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs 241/97, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo 6920).
  • può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi;
  • in caso di locazione, può essere ceduto dal conduttore al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. L’agevolazione in esame non è cumulabile con il credito previsto per le botteghe e negozi (art. 65 D.L. 18/2020) in relazione alle medesime spese sostenute.


 

Cessione dei crediti d’imposta sui canoni di locazione ad altri soggetti

L’art. 122, comma 2, lettere a) e b) del D.L. n. 34/2020 c.d. “Rilancio”, prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta (sopra indicati), in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli  istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il provvedimento n. 250739 dell’’Agenzia delle Entrate ha definito le relative modalità attuative.

I beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi  oppure del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda che scelgono di cedere il credito devono comunicare l’avvenuta cessione inviando l’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.

I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione nel Modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare, a cura del cessionario, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La quota di crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti sono stati istituiti i relativi codici tributo:

  • “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
  • “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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