D.L. 19 Maggio 2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”
Credito d’imposta sui canoni di locazione
Il decreto prevede un nuovo credito d’imposta del 60% dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.. Rispetto al precedente credito d’imposta previsto dal Decreto Cura Italia solo per botteghe e negozi rientranti nella categoria catastale C/1 (cfr comunicazione Studio del 24 marzo 2020), la nuova agevolazione è più ampia, includendo tutti gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico (compresi quelli nell’ambito dell’affitto d’azienda) o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Credito di imposta sui canoni di locazione
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e gli enti non commerciali, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 Maggio 2020 (2019 per i soggetti solari). Tale limite non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche.
Il credito d’imposta è riconosciuto sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:
- allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
- all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta spetta:
- in misura pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo;
- in misura pari al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
ovvero
- in compensazione nel Modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs 241/97, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
I beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione è ammessa anche per i crediti d’imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. L’agevolazione in esame non è cumulabile con il credito previsto per le botteghe e negozi (cfr comunicazione Studio del 24 Marzo 2020) in relazione alle medesime spese sostenute.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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