D.L. 19 Maggio 2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”

Credito d’imposta sui canoni di locazione

 

Il decreto prevede un nuovo credito d’imposta del 60%  dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.. Rispetto al precedente credito d’imposta previsto dal Decreto Cura Italia  solo per botteghe e negozi rientranti nella categoria catastale C/1 (cfr comunicazione Studio del 24 marzo 2020), la nuova agevolazione è più ampia, includendo tutti gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico (compresi quelli nell’ambito dell’affitto d’azienda) o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Credito di imposta sui canoni di locazione

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e gli enti non commerciali, con  ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro  nel periodo d’imposta  precedente a quello in corso al 19 Maggio 2020 (2019 per i soggetti solari). Tale limite non si applica  alle strutture alberghiere e agrituristiche.

Il credito d’imposta è riconosciuto sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:

  • allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
  • all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento   a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.


Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta spetta:

  • in misura pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo;
  • in misura pari al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta  di sostenimento della spesa;

ovvero

  • in compensazione  nel Modello F24 ai sensi dell’art. 17 del  DLgs 241/97, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

I  beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione  è ammessa anche per i crediti d’imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione  ai fini dell’IRAP. L’agevolazione in esame non è cumulabile con il credito previsto per le botteghe e negozi (cfr comunicazione Studio del 24 Marzo 2020)  in relazione alle medesime spese sostenute.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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