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Circolare n. 8/2024 – Scritture contabili – Aggiornamento, stampa; nonché tenuta e conservazione dei libri e registri Imposta di bollo – libro inventari e libro giornale Fatture elettroniche – termine per la conservazione digitale Contabilità di magazzino – decorrenza dell’obbligo di tenuta delle scritture | Studio Penta

Circolare n.  8/2024

Scritture contabili – Aggiornamento, stampa; nonché tenuta e conservazione dei libri e registri

Imposta di bollo – libro inventari e libro giornale

Fatture elettroniche – termine per la conservazione digitale

Contabilità di magazzino – decorrenza dell’obbligo di tenuta delle scritture

Entro il prossimo 29.02.2024 (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare), dovranno essere predisposti il libro giornale e il libro degli inventari nonché concluso il processo di conservazione informatica dei documenti e registri in modalità informatica.

Il prossimo 29.02.2024 scade il termine per la conservazione digitale delle fatture elettroniche relativamente all’anno 2022.

Infine, ricordiamo che per stabilire se dall’anno 2024 scatta l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, è necessario verificare se negli anni 2021 e 2022 sono stati superati i limiti di ricavi e rimanenze finali.

Scritture contabili – Aggiornamento e stampa

  • Libro inventari

In base alle disposizioni dell’art. 2217 del Codice Civile, l’inventario deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno e deve contenere:

  • l’indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa;
  • l’indicazione delle attività e delle passività dell’imprenditore (individuale) estranee all’impresa;
  • il bilancio costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota Integrativa ed ove previsto dal Rendiconto Finanziario.

Ricordiamo che sotto il profilo fiscale[1] l’inventario, oltre agli elementi prescritti dal Codice Civile o da leggi speciali, deve indicare:

  • la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore;
  • il valore attribuito a ciascun gruppo.

La non corretta o l’omessa tenuta del libro inventari[2] consente agli uffici di procedere al controllo con metodo induttivo.

E’ necessario riportare sul libro inventari, nel rispetto del requisito dell’analiticità, anche il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino (Voce CI dello Stato Patrimoniale)[3].

L’inventario deve essere redatto e sottoscritto dall’imprenditore, o dal legale rappresentante, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’inventario relativo all’anno 2022 dovrà essere redatto entro il 29 febbraio 2024.

  • Libro giornale

In base alle disposizioni dell’art. 2216 del Codice Civile, il libro giornale deve indicare, giorno per giorno, le operazioni relative all’esercizio di impresa. Come per le altre scritture cronologiche, la normativa fiscale prevede che le registrazioni debbano essere eseguite entro 60 giorni[4].

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il libro giornale relativo all’anno 2022 dovrà essere stampato, al più tardi, entro il 29 febbraio 2024.

Numerazione e bollatura

Il libro inventari ed il libro giornale devono essere numerati progressivamente per ciascun anno indicando, su ciascuna pagina, l’anno cui si riferisce la numerazione; l’anno da indicare è quello a cui fa riferimento la contabilità. Se i libri sono tenuti a fogli mobili, ciascuna pagina deve riportare i dati della Società o impresa.  Sul libro inventari e del libro giornale deve essere assolta l’imposta di bollo.

  • Registro dei beni ammortizzabili

Il registro dei beni ammortizzabili deve essere compilato e stampato entro il termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (art. 16 del DPR 600/1973).

Scritture contabili – Tenuta e conservazione di libri e registri

Entro il 29 febbraio 2024, oltre al libro inventari e libro giornale con sistemi meccanografici sono trascritti su supporti cartacei (stampati) anche le schede di mastro (scritture ausiliarie previste dall’art. 14, c. 1, lett. c) del DPR 600/1973) ove devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire una chiara e distinta individuazione dei componenti reddituali; i registri V.A, le scritture ausiliarie di magazzino, ecc.

La tenuta[5] di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici, è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per i quali i termini di presentazione della dichiarazione annuale non siano scaduti da oltre tre mesi, qualora in sede di controlli ed ispezioni risultino comunque aggiornati su supporti magnetici e possano essere stampati contestualmente alla richiesta degli organi competenti ed in loro presenza.

La tenuta e la conservazione[6] di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui supporti elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Dovrebbero essere interessati dalle più recenti disposizioni normative i libri o i registri prescritti in caso di tenuta della contabilità ordinaria e semplificata (tra cui il libro giornale e degli inventari, i registri IVA, il libro cespiti, il libro mastro, i registri cronologici, ecc.).   

La normativa attuale pare superare la posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate[7] dal momento che la regolarità dei registri contabili elettronici viene estesa non solo al profilo della tenuta ma anche a quello della conservazione, si segnala tuttavia che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali circa la più recente modifica normativa.

I contribuenti che conservano documenti e registri con modalità informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti relativi all’anno 2022 entro il 29 febbraio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) mediante apposizione della marca temporale e della firma digitale.

Imposta di bollo – libro inventari e libro giornale

Per la tenuta del libro inventari e del libro giornale deve essere assolta l’imposta di bollo, nella seguente misura:

                                                               Imposta di bollo

Registri e libri tenuti con sistemi  meccanografici, trascritti su supporto cartaceo

Registri e libri tenuti con strumenti informatici

Euro16,00 ogni 100 pagine o frazioni di esse per le Società di capitali;

Euro 32,00 ogni 100 pagine o frazioni di esse per le Società di persone e gli imprenditori individuali

Euro 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse le Società di capitali;

Euro 32,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse; le Società di persone e gli imprenditori individuali

Per le modalità di liquidazione della relativa imposta di bollo, si rinvia alla seguente tabella:

Liquidazione e versamento dell’imposta di bollo sui libri contabili tenuti con mezzi elettronici

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione sostitutiva.

Liquidazione e versamento in un’unica soluzione e per via esclusivamente telematica con Mod. F24 on line 1-2

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (non sostitutiva) con stampa su carta.

Liquidazione e versamento in base al numero di pagine apponendo apposito contrassegno ovvero tramite Mod. F233-4.(*)

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (non sostitutiva) con stampa solo occasionale su carta, al momento di eventuali verifiche.

Liquidazione e versamento in base al numero delle registrazioni  e in un’unica soluzione con Mod. F24 on line 1-2. (*)

1 L’art. 6 c. 2 del D.M. 17 giugno 2014 stabilisce il pagamento dell’imposta di bollo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

2 Mod. F24 on line – codice tributo 2501

3 Mod. F23 – codice tributo 458T

4 L’agenzia delle Entrate, con risposta ad Interpello n. 346/2021 ha precisato che nel caso in cui l’istante effettui una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file “pdf”), è tenuto a versare l’imposta di bollo ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse mediante Mod F24, con codice tributo 2501 (anziché mediante Mod. F23). In tale fattispecie, i registri contabili e libri sociali devono infatti ritenersi tenuti in modalità elettronica (anziché tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo) e come tali ricondotti nell’ambito di applicazione del D.M. 17.6.2014.

(*) In assenza di chiarimenti ufficiali, la dottrina non pare univoca. Secondo alcuni autori chi tiene la contabilità in modalità informatica può continuare a materializzare i registri e libri su carta assolvendo l’imposta di bollo  con  contrassegno ovvero tramite Mod.F23; secondo altri, l’imposta di bollo deve essere liquidata secondo i criteri del DM 17.6.2014 in tutti i casi in cui i registri siano tenuti con sistemi elettronici, indipendentemente dalle modalità di materializzazione.

Fatture elettroniche- termine di conservazione

La conservazione delle fatture elettroniche deve essere effettuata secondo le disposizioni indicate all’art. 39 c. 3 del D.P.R. 633/1972.

La conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell’anno 2022 dovrà essere effettuata entro il termine ultimo del 29 febbraio 2024.

Contabilità di magazzino – decorrenza dell’obbligo di tenuta delle scritture

Le scritture ausiliarie di magazzino[8] devono essere tenute a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente e congiuntamente sono stati superati i seguenti limiti:

– l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 TUIR è superiore a 5.164.000,00 euro e, contemporaneamente

– l’ammontare delle rimanenze di cui agli artt. 92 e 93 TUIR è superiore a 1.100.000,00 euro.

L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.

[1] art. 15 del DPR 600/1973

[2] Qualora dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo, e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione degli Organi di controllo le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario.

[3] Nel caso in cui sia omessa l’indicazione e la valorizzazione delle rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, il contribuente ha l’onere di mettere a disposizione le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario in sede di accesso, ispezione o verifica, oppure nel corso del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento.

[4] art. 22del DPR 600/1973

[5] art. 7 c.4-ter del D.L. 357/1994

[6] art. 7 c.4-quater del D.L. 357/1994

[7] Risposta interpello n. 236/2021 e R.M. 165/2022

[8] art. 14 c. 1, lett. d) del DPR 600/1973

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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