Circolare n. 995

Crediti di imposta per l’energia elettrica e il gas naturale:

– remissione in bonis per le comunicazioni dei crediti 2022;

– misura del credito per il secondo trimestre 2023.

 

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 27 del 19.06.2023, ha ammesso la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis per l’invio tardivo del modello per la comunicazione dei crediti energia elettrica e gas naturale maturati nel terzo e quarto trimestre 2022.

Il Decreto Bollette (D.L. 34/2023) ha prorogato per il secondo trimestre 2023, con alcune modifiche, i crediti di imposta a favore delle imprese istituiti al fine di compensare l’aumento dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

 

Crediti di imposta energia e gas: remissione in bonis per la comunicazione dei crediti 2022

I beneficiari dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (Circolare di Studio n. 978 del 26.01.2023), dovevano inviare all’Agenzia delle entrate entro il 16.03.2023,  un’apposita comunicazione  avente ad oggetto l’intero credito maturato negli ultimi due trimestre 2022 e non ancora fruito alla data del 16.03.2023.

L’omesso invio del modello di comunicazione determinava l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17.03.2023.

L’Agenzia delle entrate, con R.M. 27/2023 ha ammesso la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis per l’invio tardivo – oltre il 16 marzo 2023 – del modello per la comunicazione dei crediti suddetti a condizione che il contribuente:

  • effettui la comunicazione al più tardi entro il termine del 30 settembre 2023 (data ultima per utilizzare i suddetti crediti di imposta);
  • versi la sanzione minima di 250 euro, senza possibilità di compensazione;
  • invii la comunicazione omessa o precedentemente inviata con errori prima dell’utilizzo dei crediti nel modello F24.

Infine, l’Agenzia ricorda che il ricorso alla remissione in bonis non è ammesso nel caso in cui la violazione che si intende sanare sia stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Crediti di imposta energia e gas: proroga per II trimestre 2023

Il decreto Bollette (D.L. 34/2023) ha esteso per il secondo trimestre 2023 i crediti di imposta per l’energia elettrica e il gas naturale. Di seguito le misure in vigore per il 1° e 2° trimestre 2023.

  • Credito di imposta per le imprese energivore

È stato prorogato il credito di imposta istituito a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del MISE del 21.12.2017 cui si rinvia – a parziale copertura dei maggiori oneri sostenuti per la componente energetica.

Legge di Bilancio 2023

 (ex art. 1 c.2, L. 197/2022)

Decreto Bollette

(ex art. 4 c.2, D.L. 34/2023)

Periodo di riferimento:

primo trimestre 2023

Periodo di riferimento:

Secondo trimestre 2023

Soggetti beneficiari:

I soggetti beneficiari sono coloro che hanno subito un incremento del costo per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023.

Soggetti beneficiari:

I soggetti beneficiari sono coloro che hanno subito un incremento del costo per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo  trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2023.

Misura del credito:

Il credito spetta nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Misura del credito:

Il credito spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2023, cod. tributo 7010;

–   ceduto per intero a terzi, cod. tributo 7746, comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.12.2023.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2023, cod. tributo 7015;

–   ceduto per intero a terzi, cod. tributo 7751,  comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.12.2023.

  • Credito di imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale

È stato prorogato il credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per usi diversi dagli usi termoelettrici,  di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del MITE del 21.12.2021 cui si rinvia – a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale.

Legge di Bilancio 2023

 (ex art. 1 c.4, L. 197/2022)

Decreto Bollette

(ex art. 4 c.4, D.L. 34/2023)

Periodo di riferimento:

primo trimestre 2023

Periodo di riferimento:

Secondo trimestre 2023

Misura del credito:

Il credito d’imposta spetta nella misura del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel primo trimestre 2023, se il prezzo medio di riferimento – 4° trimestre 2022–  è aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.

Misura del credito:

Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2023, se il prezzo medio di riferimento – 1° trimestre 2023–  è aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2023, cod. tributo 7012;

–   ceduto per intero a terzi, cod. tributo 7748, comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.12.2023.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2023, cod. tributo 7017;

–   ceduto per intero a terzi, con cod. tributo 7753, comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.12.2023.

  • Credito di imposta per le imprese non energivore

È stato prorogato il credito a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia.

Legge di Bilancio 2023

 (ex art. 1 c.3, L. 197/2022)

Decreto Bollette

(ex art. 4 c. 3, D.L. 34/2023)

Periodo di riferimento:

primo trimestre 2023

Periodo di riferimento:

Secondo trimestre 2023

Soggetti beneficiari:

Imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Soggetti beneficiari:

Imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Misura del credito:

Il credito d’imposta spetta nella misura del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 4° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Misura del credito:

Il credito d’imposta spetta nella misura del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2023, cod. tributo 7011;

–   ceduto per intero a terzi, cod. tributo 7747, comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.12.2023.

Utilizzo del credito:

–  in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2023, cod. tributo 7016;

–  ceduto per intero a terzi, cod. tributo 7752, comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.12.2023.

 

  • Credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale

È stato prorogato il credito di imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per usi diversi dagli usi termoelettrici, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale.

Legge di Bilancio 2023

 (ex art. 1 c.5, L. 197/2022)

Decreto Bollette

(ex art. 4 c. 5, D.L. 34/2023)

Periodo di riferimento:

primo trimestre 2023

Periodo di riferimento:

secondo trimestre 2023

Misura del credito:

Il credito d’imposta è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto gas, consumato nel primo trimestre 2023 e spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Misura del credito:

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto gas, consumato nel secondo trimestre 2023 e spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al 1° trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Utilizzo del credito:

– in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2023, cod. tributo 7013;

–   ceduto per intero a terzi, cod. tributo 7749, comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.12.2023.

Utilizzo del credito:

– in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2023, cod. tributo 7018;

–  ceduto per intero a terzi, con cod. tributo 7754, comunque utilizzato in compensazione dal cessionario entro il 31.12.2023.

Caratteristiche comuni a tutti i crediti sopradescritti

  • per la compensazione non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c.53 della L. 244/2007 e di cui all’art.34 della L.388/2000;
  • non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES ed IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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