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Circolare n. 7/2024 – Disposizioni per le imprese – Alcune novità 2024 | Studio Penta

Circolare n.  7/2024

Disposizioni per le imprese – Alcune novità 2024

Sono state introdotte alcune novità per le imprese, a decorrere dall’anno 2024. In particolare:

  • abrogazione dell’aiuto alla crescita economica – ACE, a partire dal periodo di imposta 2024;
  • divieto di compensazione dei crediti nel mod. F24 in presenza di ruoli scaduti di importo complessivo superiore a 100.000 euro;
  • obbligo di munirsi entro il 31.12.2024 di assicurazione contro i rischi catastrofali su alcune tipologie di beni;
  • rifinanziamento della Nuova Sabatini per l’anno 2024.

Abrogazione dell’aiuto alla crescita economica – ACE

È stata disposta[1], a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, (2024 per le società con anno d’imposta coincidente con l’anno solare) l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (c.d. ACE).

Le eccedenze inutilizzate rilevate per il periodo d’imposta in corso a tale data possono essere utilizzate sino al loro completo utilizzo nei periodi d’imposta successivi, senza limitazioni di carattere temporale.[2]

Divieto di compensazione in F24 in presenza di ruoli scaduti[3]

Per tutti i Contribuenti, a decorrere dal 1° luglio 2024 si applica il divieto di compensazione di crediti nel modello F24 in presenza di ruoli, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Il divieto opera in presenza di provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.

L’Agenzia delle Entrate[4] può preventivamente sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

Se, all’esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofici[5]

È stato introdotto l’obbligo per le imprese residenti in Italia e per le imprese aventi sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare, entro il 31.12.2024, un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali.

  • Ambito oggettivo

I contratti assicurativi dovranno coprire i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale sui seguenti beni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

  • Conseguenze dell’inadempimento

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio; un decreto del MEF e del MIMIT potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto.

È prevista inoltre una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro per le imprese di assicurazioni che rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo.

Rifinanziamento della Nuova Sabatini

In relazione alla c.d. “nuova Sabatini” , di cui all’art. 2 del D.L. 67/2023, è stato previsto l’incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.[6]

[1] Art. 5 del D.Lgs. 216/2023 – Decreto attuativo del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

[2] Circolare n. 2/E del 06.02.2024

[3] Art. 1 c. 94 lett. b) della L. 213/2013

[4] Art. 37 co. 49-ter del DL 223/2006

[5] Art. 1 co. 101-111 della L. 213/2013

[6] Art. 1 c. 256 della L. 213/2023

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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