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Circolare n. 6/2024 – INPS Gestioni autonome degli artigiani e commercianti: aliquote contributive, minimale e massimale per l’anno 2024 | Studio Penta

Circolare n.  6/2024

INPS Gestioni autonome degli artigiani e commercianti: aliquote contributive, minimale e massimale per l’anno 2024

Si riportano le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024 dai lavoratori artigiani e commercianti.

Gestione Artigiani e Commercianti INPS

Con Circolare n. 33 del 07.02.2024, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS per l’anno 2024.

 

Scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

fino a € 55.008,00

24%

24,48%

superiore a € 55.008,00

25%

25,48%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni *

fino a € 55.008,00

23,70%

24,18%

superiore a € 55.008,00

24,70%

25,18%

* riduzione applicabile fino al termine del mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Modalità e termini di versamento

Anche per l’anno 2024 i contributi devono essere versati mediante Mod.  F24, alle seguenti scadenze:                    

I rata

16 maggio 2024

II rata

20 agosto 2024

III rata

18 novembre 2024

IV rata

17 febbraio 2025

In riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024. 

Massimale e Minimale

Per l’anno 2024 il minimale di reddito, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari 18.415,00.

Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari:

  • ad € 680,00 per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data;
  • ad 650,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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