Circolare n. 936

Obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale: istruzioni operative

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 29/2022 dell’11.01.2022 ha fornito le istruzioni operative per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione preventiva, da parte dei committenti, nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 21.12.2021.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11.01.2022, nonché per i rapporti di lavoro iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione deve essere inviata entro il 18 gennaio 2022.

Comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale

La L. 215/2021, di conversione del D.L. 146/2021, ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva, da parte dei committenti all’Ispettorato territoriale del lavoro, in merito ai rapporti di collaborazione autonoma occasionale.

  • Soggetti interessati

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 29/2022 dell’11.01.2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione. Nel merito è stato precisato che tale adempimento, si circoscrive ai soli committenti che operano in qualità di imprenditori.

  • Ambito di applicazione

La disposizione interessa i rapporti di lavoro autonomo occasionale, ossia i rapporti di lavoro autonomo aventi natura occasionale/saltuaria riconducibili all’art. 2222 del Codice Civile e fiscalmente inquadrabili tra i redditi diversi di cui all’art. 67 c.1 lett. l) del TUIR.

  • Contenuto, tempistiche e modalità di invio della comunicazione

Contenuto

L’ispettorato del lavoro ha indicato i seguenti contenuti minimi della comunicazione da trasmettere, in assenza dei quali la stessa si considera omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui la prestazione non si sia compiuta nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Tempistiche

La comunicazione andrà inviata:

  • entro il 18.01.2022 per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11.01.2022, nonché per i rapporti di lavoro iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati;
  • prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale, per i rapporti avviati a partire dal 12.01.2022.

Modalità di invio

La comunicazione andrà effettuata:

  • all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e dunque in ragione del luogo dove si svolge la prestazione;
  • mediante SMS o a mezzo posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art.15 del D.Lgs. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. Nel rispetto di tali modalità, il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso pertanto nell’attesa di tali aggiornamenti, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun ente territoriale e consultabile nell’allegato alla Nota 29/2022. I committenti dovranno conservare una copia della comunicazione trasmessa, ai fini di un eventuale controllo da parte di personale ispettivo.

È stato altresì precisato che comunicazioni già trasmesse potranno essere annullate o i dati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale, senza possibilità di applicare la procedura di diffida ex art.13 del D.Lgs. 124/2004.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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