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Circolare n. 5/2024 -INPS Gestione separata: aliquote contributive, minimale e massimale per l’anno 2024 | Studio Penta

Circolare n.  5/2024

INPS Gestione separata: aliquote contributive, minimale e massimale per l’anno 2024

Si riportano le aliquote per il calcolo della contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla gestione separata dell’INPS nonché il massimale e minimale di reddito per l’anno 2024

Gestione Separata INPS

Con la Circolare n. 24 del 29.01.2024, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS per l’anno 2024.

Le aliquote per l’anno 2024 sono fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

35,03%

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

26,07%

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

  • Massimale e Minimale

Per l’anno 2024 le aliquote di contribuzione sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito pari a 119.650,00.

Il minimale di reddito, che consente agli iscritti l’accredito dell’intero anno, è invece pari a 18.415,00.

  • Ripartizione dell’onere contributivo
  • Aziende Committenti e Collaboratori

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo (1/3 – collaboratore) e due terzi (2/3 – committente); salvo il caso di associazione in partecipazione (dal 2004 al 2015, non ancora cessati), per la quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell’onere totale.

L’obbligo di versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, mediante Modello “F24” telematico per i datori privati ovvero tramite il Modello “F24 EP” per le Amministrazioni Pubbliche.

  • Professionisti “senza Cassa”

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il Modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo e acconti).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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