Circolare n. 32/2024
Controlli, verifiche e disposizioni di fine anno
Con l’approssimarsi della chiusura di fine anno è utile ricordare alcune disposizioni e controlli di fine periodo. In particolare:
- il regime di detrazione IVA sulle fatture di fine anno;
- le cause di cessazione del regime forfettario per superamento dei limiti dei ricavi/compensi percepiti;
- la verifica annuale delle soglie per la permanenza nel regime di contabilità semplificata;
- la verifica dell’obbligo di istituire o meno la contabilità di magazzino;
- la possibilità di richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni;
- i nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviato e micro a partire dall’esercizio 2024.
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Detrazione IVA delle fatture ricevute a cavallo d’anno
Ricordiamo che, con riferimento alle liquidazioni periodiche, è possibile procedere alla detrazione IVA delle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 1c.1 del DPR 100/1998).
Tale disposizione non si applica alle c.d. fatture a cavallo d’anno, ossia alle fatture relative ad operazioni effettuate nell’ultimo periodo 2024 e ricevute nel mese di gennaio 2025.
Dal momento che il recapito delle fatture avviene a mezzo SDI, il cessionario/committente dovrà prestare attenzione all’anno di ricezione della fattura per procedere alla corretta detrazione dell’IVA.
L’IVA si potrà detrarre a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione della fattura.
Regime forfetario: limite annuo dei ricavi e dei compensi percepiti
Ricordiamo che la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime forfettario e per poterlo mantenere è stata fissata a 85.000 euro e che il predetto limite deve essere ragguagliato ad anno nel caso di attività iniziata in corso d’anno.
Fuoriuscita dal regime forfettario
La fuoriuscita dal regime forfettario si può verificare sia in corso d’anno che a partire dall’anno successivo al superamento di una determinata soglia di reddito. In particolare:
- il superamento della soglia di 85.000 euro ma entro i 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti nel 2024, comporta la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal 2025;
- il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti nel 2024 comporta invece l’immediata cessazione del regime in corso d’anno e quindi già nel 2024. Ciò implica l’assoggettamento a tassazione IRPEF di tutti i ricavi/compensi percepiti nell’anno e l’applicazione dell’IVA a partire dalle operazioni che comportano il superamento del predetto limite. Le ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi sono invece applicabili al momento del pagamento dei compensi e non in modo retroattivo.
Contribuenti forfetari che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale
Come precisato nella Circolare n.18/2024 dell’Agenzia delle Entrate, in caso di superamento del limite di 100.000 euro ma entro il limite di 150.000 euro di ricavi/compensi percepiti nel 2024[1] le disposizioni del concordato continuano ad applicarsi anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione.
In tale ipotesi, il contribuente per il periodo di imposta 2024 potrà:
- optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato[2] e dunque assoggettare a tassazione ordinaria IRPEF la differenza tra reddito di impresa/lavoro autonomo concordato e il reddito tassato con l’imposta sostitutiva;
ovvero
- applicare il regime di tassazione ordinario (IRPEF e addizionali) sull’intero reddito concordato.
Regime di contabilità semplificata: limiti di fatturato
Ricordiamo che per la permanenza o l’accesso al regime di contabilità semplificata[3] per gli esercenti attività d’impresa, diversi dalle società di capitali, i limiti di ricavi percepiti sono:
- 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.
Laddove tali limiti siano stati superati nel 2024, dovrà essere applicato il regime ordinario di contabilità a partire dal 2025.
Tali soglie producono effetti anche con riguardo all’opzione per la liquidazione IVA con periodicità trimestrale. [4]
Contabilità di magazzino: limiti quantitativi
La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino[5] è obbligatoria qualora il contribuente superi per due esercizi consecutivi i seguenti valori:
- ricavi superiori a 5.164.000 di euro;
e
- valore complessivo delle rimanenze superiore a 1.100.000 di euro.
L’eventuale obbligo di tenuta cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente non viene superato anche solo uno dei predetti limiti.
Richiesta di ritenuta ridotta sulle provvigioni – entro il 31.12.2024
Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi possono richiedere ai relativi committenti, preponenti o mandanti, l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite[6]. La ritenuta del 23% verrà applicata in misura ridotta, ossia in misura pari al 20% (in luogo del 50%) dell’ammontare delle provvigioni.
L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, da inviare mediante raccomandata A/R o Pec, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. L’invio deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’applicazione della misura ridotta e ha validità fino a revoca o perdita dei requisiti per la fruizione delle ritenute d’acconto ridotte.
Nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviato e micro
In attuazione della norma comunitaria, sono state modificate le disposizioni del codice civile che disciplinano la redazione del bilancio in forma abbreviata e quello delle micro imprese[7]. Le nuove disposizioni si applicano a partire dall’esercizio 2024.
Nello specifico, sono intervenute le seguenti modifiche:
- Redazione del bilancio in forma abbreviata
Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
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Limiti dimensionali |
Bilancio Abbreviato ex art. 2435-bis c.1 c.c. |
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Limiti precedenti |
Nuovi limiti dal 2024 |
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Totale dell’attivo di Stato Patrimoniale |
4.400.000,00 euro |
5.500.000,00 euro |
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
8.800.000,00 euro |
11.000.000,00 euro |
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Dipendenti occupati in media durante l’esercizio |
50 unità |
50 unità |
- Bilancio delle micro-imprese
Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro-imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
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Limiti dimensionali |
Bilancio Abbreviato ex art. 2435-ter c.1 c.c. |
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Limiti precedenti |
Nuovi limiti dal 2024 |
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Totale dell’attivo di Stato Patrimoniale |
175.000,00 euro |
220.000,00 euro |
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
350.000,00 euro |
440.000,00 euro |
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Dipendenti occupati in media durante l’esercizio |
5 unità |
5 unità |
[1] Ex art. 32 c. 1, lett. b-bis) del D.Lgs. 13/2024
[2] Ex art. 31-bis del D.Lgs. 13/2024
[3] Ex art. 18 del D.PR 600/73
[4] Ex art. 7 del DPR 542/99
[5] Ex art. 1 DPR 695/96 e art. 14, c.1., lett. d) del DPR 600/73
[6] Ex art. 25-bis c. 2 del DPR 600/73
[7] Ex art. 16 del D.Lgs. 125/2024 in attuazione della direttiva delegata 2023/2775/UE.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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