Circolare n.  3/2024

Legge di Bilancio 2024 – Disposizioni per le imprese  

La regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino

 

La Legge di Bilancio 2024 consente alle imprese che adottano i principi contabili nazionali di procedere, a determinate condizioni, alla regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino.

La regolarizzazione del magazzino[1]

Relativamente al periodo di imposta in corso al 30.09.2023, le imprese[2] che adottano i principi contabili nazionali – OIC – possono regolarizzare il magazzino, adeguando i valori di bilancio delle merci a quelli reali.

  • Ambito oggettivo

L’adeguamento può riguardare i beni di cui all’art. 92 del TUIR; si tratta delle rimanenze:

  • di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • delle materie prime, sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono escluse le rimanenze relative alle commesse infrannuali, ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio valutate con il metodo della commessa completata e le commesse ultrannuali valutate secondo il metodo della percentuale di completamento. 

  • Modalità di adeguamento

L’adeguamento può avvenire tramite:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi.

In tal caso occorre provvedere al versamento dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023, e al versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP  stabilita nella misura del 18% da applicare sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il “coefficiente di maggiorazione[3]” e il valore del bene eliminato.

  • l’iscrizione delle esistenze iniziali di quantità, in precedenza omesse.

In tal caso è dovuta l’imposta sostitutiva del 18% da calcolare sull’intero valore iscritto.

  • Modalità di adesione

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30.09.2023 (Mod. Redditi e IRAP 2024).

Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo:

  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo in corso al 30.09.2023, (periodo d’imposta 2023 per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);
  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta successivo (2024).

Il mancato versamento delle imposte dovute, non comporta la decadenza dai benefici ma determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni, conseguenti all’adeguamento effettuato in dichiarazione dei redditi.

  • Effetti dell’adeguamento
  • Il minore o il maggior valore indicato per le esistenze iniziali non comporta l’applicabilità delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie (quali l’irregolare tenuta delle scritture contabili, la presentazione di dichiarazione infedele, l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili);
  • i valori risultanti dall’adeguamento sono riconosciuti a decorrere dal 01.01.2023 (per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), sia ai fini civilistici che ai fini fiscali, nel limite del valore eliminato o iscritto;

Il valore delle esistenze iniziali di magazzino nei modelli Redditi, IRAP ed ISA 2024 deve tener conto dell’adeguamento effettuato;

  • i valori risultanti dall’adeguamento, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento ai periodi di imposta precedenti;
  • la regolarizzazione non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 01.01.2024.

Infine, sotto il profilo contabile, in mancanza di specifiche indicazioni sulla contabilizzazione dell’adeguamento, si rinvia ai criteri previsti dal documento OIC 29  che fornisce indicazioni differenti a seconda che si tratti di errori rilevanti o di errori non rilevanti.

[1] Art. 1 co. 78-85 della L. 213/2023.

[2] Sono attesi chiarimenti per le imprese in contabilità semplificata

[3] Il coefficiente di maggiorazione è specifico per ogni attività e sarà stabilito con un successivo decreto.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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