Circolare n. 2/2024
Redditi di lavoro dipendente e assimilato: alcune novità per il 2024
- Fringe Benefit: è stato innalzato al periodo di imposta 2024, il limite di esenzione dei fringe benefit a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
- Premi di risultato: confermata la detassazione al 5%, anche per l’anno 2024.
- Tabelle ACI: L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento annuale delle tabelle del costo chilometrico di esercizio delle autovetture e dei motocicli, con i valori validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024;
- Prestiti ai dipendenti: determinazione del fringe benefit.
Fringe benefit: elevate le soglie di esenzione
La legge di Bilancio 2024[1] ha previsto l’incremento temporaneo, per il solo 2024, della soglia di non imponibilità dei c.d. fringe benefit.
In deroga alla disciplina ordinaria, che prevede una soglia di non imponibilità fino a 258,23 euro, sono state determinate due differenti soglie di esenzione pari a:
- 1.000 euro, a favore di tutti i lavori dipendenti e assimilati;
- 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti e assimilati con figli fiscalmente a carico.
L’applicazione della suddetta soglia non opera in automatico; il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro di avervi diritto e il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.
Il superamento di dette soglie determina la tassazione dell’intero importo in capo al dipendente.
La norma prevede inoltre un’estensione delle tipologie di fringe benefit che non concorrono a formare il reddito, includendo altresì le somme erogate o rimborsate al lavoratore per il pagamento di utenze domestiche [2], spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo prima casa.
I datori di lavoro provvederanno previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche a singoli dipendenti, non essendo necessario il riconoscimento alla generalità dei dipendenti medesimi.
Premi di risultato: confermata la riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva
La Legge di Bilancio ha riconfermato per il 2024 la riduzione, dal 10% al 5%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato[3] in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Tabelle ACI: pubblicato l’aggiornamento annuale dei costi chilometrici di autovetture e motocicli
L’Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate dall’ACI per l’anno 2024[4].
L’intero elenco è consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-22&atto.codiceRedazionale=23A06840&elenco30giorni=true
Ricordiamo che le tabelle consentono:
- il calcolo dei rimborsi chilometrici che spettano ai dipendenti che utilizzano la propria auto per lavoro;
- la determinazione dell’ammontare del fringe benefit per chi utilizza un’auto aziendale ad uso promiscuo. In tal caso, la normativa attualmente in vigore distingue il trattamento fiscale dei mezzi di trasporto concessi in uso promiscuo al dipendente, a seconda della data di assegnazione (Circolare di Studio n. 942 del 21.02.2022).
In capo all’impresa concedente, ai sensi dell’art. 95 Tuir i rimborsi km sono deducibili nei limiti dei costi di percorrenza di autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se diesel; ai sensi dell’art. 164 TUIR, i costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta sono deducibili, nella misura del 70%.
Prestiti ai dipendenti: determinazione del fringe benefit
Un recente provvedimento[5], ha stabilito che, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 17/12/2023, in caso di concessione diretta di prestiti ai dipendenti (o del diritto di ottenerli da terzi), il fringe benefit è costituito dal 50% della differenza tra:
- l’importo degli interessi calcolato al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (e non più al TUR vigente al termine di ciascun esercizio);
- l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
[1] L. n. 213/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024
[2] Chiarimenti erano stati forniti con C.M. 23/E del 1.08.2023
[3] Art. 1 Comma 182 della L. 20/2015
[4] Pubblicazione in G.U. n. 298 del 22/12/2023
[5] D.L. 145/2023 conv. in L 191/2023 pubblicata in GU il 16/12/2023
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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