Circolare n. 17/2024
Dichiarazioni annuali dei redditi e Irap per l’anno di imposta 2023 – Modalità e termini di presentazione e di versamento delle imposte.
Il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni è fissato, per l’anno di imposta 2023, al 15 ottobre 2024.
Il termine per pagare le imposte dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi e Irap è fissato di regola al 30 giugno di ogni anno – 1° Luglio 2024 (cadendo il 30 giugno in giorno festivo).
Per il solo periodo di imposta 2023, i soggetti ISA, compresi i contribuenti in regime forfettario potranno effettuare i versamenti delle imposte entro il 31 luglio 2024 senza maggiorazioni.
Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e Irap
- Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati
Le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’Irap per i soggetti IRPEF devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente, o tramite un intermediario abilitato, entro il 15 ottobre 2024.
Possono presentare il modello Redditi cartaceo, presso qualsiasi ufficio postale entro il 30 giugno 2024, esclusivamente i contribuenti, persone fisiche, che:
- non possono presentare il modello 730, pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730;
- pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RS, RT, RU);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti (quando privi dei requisiti per la presentazione del modello 730).
- Società di capitali ed enti IRES
Le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’Irap per i soggetti IRES devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente, o tramite un intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del nono mese (non più undicesimo mese) successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine di presentazione in via telematica è fissato al 30 settembre 2024, tuttavia per il solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 il citato termine scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ossia il 15 ottobre 2024.[1]
- Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni dei redditi
I casi particolari di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati all’art. 5 e 5-bis del D.P.R. 322/98 e riguardano i casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione.
La norma prevede che in presenza di tali fattispecie il termine di presentazione delle dichiarazioni è fissato entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data dell’evento.
- ISA
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) sono tenuti anche alla presentazione dell’ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi. Tale modello è inserito nella dichiarazione dei redditi.
Opzione per il consolidato fiscale e per la trasparenza fiscale
Le opzioni per il regime di consolidato fiscale (art. 117 e segg. TUIR) e per il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR) devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Flat Tax Incrementale e Concordato Preventivo Biennale
- Flat Tax Incrementale
La Legge di bilancio 2023[2], per i soli soggetti Irpef e per il solo anno d’imposta 2023, ha istituito un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali – del 15% – da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente quest’ultimo maggiorato del 5%. L’ammontare di reddito agevolabile non può comunque superare l’importo di 40.000 euro.
- Concordato Preventivo Biennale
Il D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 ha introdotto un istituto di compliance volto a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti.
Possono accedervi i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) siano essi soggetti IRPEF, compresi i forfettari (questi in via sperimentale solo per l’anno 2024), società di persone e soggetti assimilati o soggetti IRES.
I soggetti che aderiranno alla proposta:
– sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza.
– accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.
Occorrerà tuttavia attendere il prossimo 15 giugno 2024[3],data del rilascio dei programmi informatici, per effettuare le valutazioni relative.
Termini di versamento delle imposte
- Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati
I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, compreso il 1° acconto dell’ IRPEF, IRAP, addizionale IRPEF e “cedolare secca” devono essere effettuati:
- entro il 01.07.2024 [4], ovvero entro il 31.07.2024 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- entro il 31.07.2024, ovvero entro il 30.08.2024 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, per i soggetti ISA, compresi i contribuenti in regime forfettario, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 116, del TUIR[5].
Cedolare secca sulle locazioni
L’acconto è dovuto nella misura del 100% dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno 2023 se di importo superiore ad Euro 51,65 e deve essere versato in un’unica soluzione se l’importo dell’acconto è inferiore ad euro 257,52 ovvero in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60%, se superiore.
I termini e le modalità seguono la disciplina prevista per l’acconto IRPEF.
Per i soggetti ISA è possibile calcolare gli acconti nella misura del 50% per ciascuna rata.
- Società di capitali ed enti IRES
I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, compreso il 1° acconto dell’ IRES e IRAP, devono essere effettuati secondo le norme generali (art. 17 D.P.R 435/2001) nei termini di seguito riepilogati:
|
Approvazione del bilancio nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio |
Approvazione del bilancio OLTRE il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio |
Bilancio NON approvato |
Maggiorazione |
Società di capitali e soggetti IRES |
Il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
|
Il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio |
Il versamento deve essere comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso |
I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini precedenti, maggiorando le somme da versare dell’0,4% a titolo di intesse corrispettivo. |
Che per l’anno 2024, devono essere dunque effettuati, come segue:
|
Approvazione del bilancio nei termini ordinari di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 29/04/2024) |
Approvazione del bilancio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 28/06/2024) |
Società di capitali e soggetti IRES |
1 luglio 20244 per soggetti non ISA; 31 luglio 2024 per soggetti ISA; 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo |
31 luglio 2024 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. |
Rateazione
Tutti i contribuenti (titolari di partita I.V.A. e non, le società di persone a capitali e i soggetti IRES) possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. Ricordiamo che non è possibile rateizzare l’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.
I versamenti rateali devono essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre ( e non più il 16 novembre) dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
È possibile rateizzare in un massimo di 7 rate qualora la prima rata di versamento scada il 1° luglio 2024 (e in un massimo di 6 rate se la prima rata viene versata il 31.07.2024 ).
Si riporta il calendario comune delle scadenze per i versamenti rateizzati:
RATA |
Date del versamento rateale con prima rata al 01.07.2024 Unica per Tutti i Contribuenti |
Data del versamento rateale con prima rata al 31/07/2024 Unica per Tutti i Contribuenti |
1 |
01/07/2024 |
31/07/2024 |
2 |
16/07/2024 |
20/08/2024 |
3 |
20/08/2024 |
16/09/2024 |
4 |
16/09/2024 |
16/10/2024 |
5 |
16/10/2024 |
16/11/2024 |
6 |
16/11/2024 |
16/12/2024 |
7 |
16/12/2024 |
– |
Modalità di versamento delle dichiarazioni annuali dei redditi
I versamenti delle imposte devono essere effettuati utilizzando il Mod. F24 in via telematica, ovvero, per i soli F24 con saldo a debito e senza compensazioni, presso gli sportelli bancari o postali.
Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli F24 tenuto conto delle modifiche introdotte in materia.
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA |
|||
|
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 |
||
Cartacei presso banche/Poste |
Servizi telematici banche/Poste |
Servizi telematici Agenzia delle Entrate |
|
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione |
NO |
NO |
SÌ |
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione |
NO |
NO |
SÌ |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA |
|||
|
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 |
||
Cartacei presso banche/Poste |
Servizi telematici banche/Poste |
Servizi telematici Agenzia delle Entrate |
|
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione |
NO |
SÌ |
SÌ |
Modelli F24 con saldo |
NO |
NO |
SÌ |
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione |
NO |
NO |
SÌ |
La compensazione
Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è fissato a 2 milioni di euro.
Ricordiamo che per la verifica del limite massimo non rileva l’anno di maturazione dei crediti ma l’anno del loro utilizzo in compensazione.
La compensazione per un importo superiore a 5.000 [6]euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito ed è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.
Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti di imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.
In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione può essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica:
- della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
La compensazione per un importo non superiore a 5.000 euro può essere effettuata a partire dal primo giorno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti (sempre che, naturalmente, si sia in grado di verificare che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).
Qualora si operi la compensazione “orizzontale”, si è sempre tenuti a presentare il modello di pagamento F24, anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.
In caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge, si applica la sanzione del 30% del credito utilizzato (ex art. 13 c. 4 del D.L. 471/1997), passerà al 25% dal 01.09.2024[7].
L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è inoltre punito con la sanzione dal 100 al 200%. (ex art. 13 c. 5 del D.L. 471/1997), passerà al 70% dal 01.09.20246.
A tali violazioni non è applicabile l’istituto della definizione agevolata di cui agli artt. 16, c. 3, e 17, c. 2 del D.Lgs. 472/97.
Infine, chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione un credito non spettante o inesistente per un importo superiore a 50.000 euro, è punito con la reclusione ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000.
Presenza di iscrizioni a ruolo
Si ricorda che ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010 a decorrere dall’1/1/2011 è vietato compensare nel Mod F24 (ai sensi del D.Lgs. 241/97) crediti erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore a € 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2024[8] è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. La disposizione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione, per i quali non sia intervenuta decadenza.
Acconti di imposta 2024
Per l’anno 2024 l’acconto IRPEF/IRES ed IRAP è pari al 100% dell’imposta complessiva relativa all’anno precedente.
- Per le persone fisiche e le società di persone, il versamento in acconto delle imposte IRPEF ed IRAP è effettuato in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60% dell’acconto dovuto, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00;
- Per i soggetti IRES, il versamento in acconto delle imposte IRES ed IRAP è effettuato in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60% dell’acconto dovuto, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00.
Il D.L. 124/2019 all’art.58 c.1, ha modificato la disciplina dei versamenti di acconto d’imposta da parte dei soggetti che applicano gli ISA, consentendo a tali soggetti di determinare gli acconti per ciascuna rata nella misura del 50%.
Diritto annuale dovuto alla CCIAA – Art. 17, L. 29.12.1993 n. 580
Entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto IRPEF/IRES, deve essere versato il diritto annuale alla Camera di Commercio.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Mod. F24 sezione “IMU e altri tributi locali”, cod. tributo 3850, anno 2024, ed è compensabile con altri crediti ai sensi del D.Lgs. 241/97.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
[1] Art. 38 c.1 D.Lgs.13/2024
[2] Art. 1 co. 55 – 57 della L. 197/2022
[3] Art. 8 co. 4 D.Lgs. 13/2024
[4] Il termine ordinario è il 30.06.2024 tuttavia, cadendo di domenica il versamento è rimandato al primo giorno feriale successivo, il 01.07.2024.
[5] art. 37 D.Lgs. n. 13/2024
[6] Limiti maggiori sono previsti per i Soggetti ISA che riescono avvalersi dei c.d.“ benefici premiali”
[7] Riforma delle Sanzioni (approvata dal Consiglio dei ministri il 24.05.2024), in attesa di pubblicazione in G.U.
[8] Art. 4 D.L. 39/2024
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
Anni di esperienza
Clienti Soddisfatti
Dottori Commercialisti
Contattaci
Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!