Circolare n. 14/2025

Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica in vigore dal 1° aprile 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, introducendo novità sostanziali che entreranno in vigore dal 1.04.2025.

La circolare analizza tra le novità, l’introduzione del nuovo tipo documento TD29 per consentire al cessionario/committente di segnalare eventuali omissioni o irregolarità nella fatturazione da parte del fornitore e l’eliminazione del limite .

Dal 1° aprile 2025 entrano in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.

Nuovo tipo documento TD29 “Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione”

A seguito della revisione dell’art. 6 c. 8 del D.L.gs. 471/97[1],  l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di comunicazione cui è tenuto il cessionario/committente nell’ipotesi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore.

Si ricorda che il cessionario o il committente nell’ipotesi di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o del prestatore dovrà provvedere a comunicare tale situazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

In mancanza, il cessionario/committente è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

Dal prossimo 1° aprile 2025, tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando un file XML da trasmettere al Sistema di Interscambio, con codice tipo documento TD29 denominato Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione.

In ordine alla compilazione, si precisa che la comunicazione dovrà contenere:

  • natura, qualità e quantità dei beni/servizi;
  • ammontare del corrispettivo;
  • aliquota applicata;
  • ammontare dell’imponibile e dell’imposta

Inoltre, dovrà essere necessariamente indicata la partita IVA del cedente/prestatore nazionale.

L’introduzione del nuovo tipo documento TD29 ha previsto altresì l’aggiornamento del tipo documento TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture, che dal prossimo 01.04.2025 dovrà essere adottato nei soli casi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore nelle operazioni soggette ad inversione contabile[2].

Ulteriori novità

Oltre all’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 e la modifica della descrizione del tipo documento TD20, i principali aggiornamenti riguardano:

  • l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285);
  • l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20(Direttiva UE 2020/285); 
  • l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM.

[1] Modifica apportata dall’art. 2 c.1 lett. d) n. 7) del D.Lgs. 87/2024, con effetto sulle violazioni commesse a decorrere dal 01.09.2024.

[2] Ex art.  6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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