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Circolare n. 12/2024 – Decreto Milleproroghe convertito in Legge – alcune novità | Studio Penta

Circolare n.  12/2024

Decreto Milleproroghe convertito in Legge – alcune novità

Il decreto Milleproroghe è stato convertito in Legge. Si analizzano alcune delle novità tra cui:

  • la proroga al 03.2024 per il pagamento delle prime tre rate della rottamazione-quater;
  • l’estensione al periodo di imposta 2022 del ravvedimento operoso speciale;
  • l’ esenzione IRPEF a favore dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti e IAP, per gli anni 2024 e 2025.

Rottamazione quater [1]– differimento dei termini di pagamento

Per non perdere i benefici della definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) è possibile effettuare i versamenti delle prime tre rate entro il 15.03.2024.

Ricordiamo che le prime tre rate in commento scadevano rispettivamente il 31.10.2023, il 30.11.2023 e il 28.02.2024 . È prevista una tolleranza di cinque giorni di ritardo nel pagamento.

Ravvedimento operoso speciale: estensione del periodo di riferimento

Il ravvedimento operoso speciale (Cfr. Circolare di studio n. 979 del 02.02.2023) è stato esteso anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022.

La norma consente di sanare le violazioni commesse procedendo:

  • alla presentazione della dichiarazione integrativa (non possono essere sanate le omesse dichiarazioni);

e

  • al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale entro il 31.03.2024.

Ricordiamo inoltre che è possibile rateizzare il versamento delle somme in un massimo di quattro rate di pari importo, scadenti il 31/03/2024, 30/06/2024, 30/09/2024 e il 20/12/2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

 Esenzione IRPEF per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali

Per gli anni 2024 e 2025 è stata prorogata, con alcune eccezioni, l’esenzione IRPEF [2] sui redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

A differenza di quanto previsto fino al 2023, l’esenzione viene limitata solo ad alcuni scaglioni di reddito. In particolare, i redditi dominicali e agrari, considerati congiuntamente:

  • fino a 10.000 euro, sono interamente esenti IRPEF;
  • oltre i 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti IRPEF nella misura del 50 per cento;
  • oltre i 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo assoggettato a IRPEF.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

[1] Art. 3-bis D.L. 215/2023 conv.

[2] Art. 13 c. 3-bis D.L. 215/2023 conv.

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