Circolare n. 11/2025

Decreto Milleproroghe convertito in Legge – alcune novità

Il decreto Milleproroghe è stato convertito in Legge. Si analizzano le principali disposizioni tra cui:

  • la conferma del termine del 31.03.2025 dell’obbligo per le imprese di dotarsi di un’assicurazione per danni catastrofali;
  • la proroga al 31.12.2025 della possibilità di svolgimento delle assemblee societarie a distanza;
  • la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater;
  • la previsione di nuovo termine ultimo per l’iscrizione al RENTRI;
  • il divieto di fatturazione elettronica gli operatori sanitari per tutto il 2025.

Assicurazione per danni catastrofali – confermato l’obbligo di stipula entro il 31.03.2025

È stato confermato[1] l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali entro il 31.03.2025 (Cfr. Circolare di studio n. 7/2024 del 20.02.2024).

Con decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy saranno stabilite le ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.

Svolgimento a distanza delle assemblee societarie: possibile fino al 31.12.2025

È stato differito al 31.12.2025 il termine entro il quale sarà possibile utilizzare le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie[2]. Pertanto:

  • le società di capitali, le società cooperative e mute assicuratrici, possono stabilire nell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:
  • l’assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo, ove la loro presenza sia prevista;
  • l’espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione.
  • le S.r.l. possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’art.2479 c.4 del c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Contribuenti decaduti dalla rottamazione quater: riammissione previa domanda

Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. Rottamazione-quater)[3] i debitori che, al 31.12.2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima.[4]

Il procedimento di riammissione prevede la presentazione di una domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.04.2025.

Il pagamento delle somme potrà essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 31.07.2025;
  • nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare scadenti rispettivamente
  • le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025
  • le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

L’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché’ quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025.

Previsione di nuovo termine ultimo per l’iscrizione al RENTRI

Per gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, l’iscrizione al RENTRI doveva essere effettuata a partire dal 15.12.2024.

Viene demandato ad un apposito DM stabilire la proroga a 120 giorni del termine ultimo, per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Prestazioni sanitarie – divieto di fatturazione elettronica per tutto l’anno 2025

È esteso anche all’anno 2025[5] il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall’art. 10-bis, c. 1 D.L. 119/2018 per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati.

Ricordiamo che il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni rese nei confronti delle persone fisiche (B2C); le prestazioni sanitarie il cui committente è un soggetto diverso da una persona fisica (B2B) sono, invece, documentate da fattura elettronica via SdI.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

[1] Art.13 c.1, D.L. 202/2024 conv.

[2] Art.3 c.14-sexies, D.L. 202/2024 conv., proroga il termine di cui all’art. 106 c.7 del D.L. 18/2020 conv.

[3] Art. 1 c. 231-235 della L. 197/2022

[4] Art. 3-bis c.1 -2, D.L. 202/2024 conv.

[5] Art. 3 c. 6 del D.L. 202/2024 conv.

Ultime Circolari

Circolare n. 10/2025 – Certificazione Unica “CU 2025”,  CUPE , Semplificazione del modello 770

Circolare n. 10/2025 – Certificazione Unica “CU 2025”, CUPE , Semplificazione del modello 770

Le certificazioni uniche relative ai redditi corrisposti nel 2024 dovranno essere consegnate ai percipienti e tramesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 17.03.2025 .
Entro il medesimo termine, 17.03.2025, dovrà essere consegnata ai soggetti percettori la Certificazione degli Utili e dei Proventi Equiparati.
È stata infine introdotta, a decorrere dall’anno 2025, una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo (c.d. 770 semplificato mensile).

Circolare n. 8/2025 -La nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

Circolare n. 8/2025 -La nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 che diverrà operativa a partire dal 1° aprile 2025.
L’aggiornamento dei codici attività non comporterà l’obbligo per il contribuente di presentare alcuna pratica; i contribuenti tuttavia potrebbero rilevare la necessità od opportunità di comunicare una nuovo Codice Ateco, nel caso in cui un nuovo codice ATECO 2025 meglio rappresenti l’attività svolta.

Anni di esperienza

Si può dire che conosciamo il nostro lavoro. Da oltre trent’anni lo studio supporta il vostro business.

Clienti Soddisfatti

I clienti dello studio vengono seguiti in modo sartoriale dai nostri professionisti.

Dottori Commercialisti

I professionisti di cui dispone lo studio sono Dottori commercialisti e Revisori contabili.

Contattaci

Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!

info@studiopenta.it

 

(+39) 059 342651

 

Modena - Viale Corassori 62

 

Vignola - Via Caselline 633

 

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 19.00 - Sabato 9.00 - 12.30

 

1 + 7 =