Circolare n. 12/2025
Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali
Investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025
Entro il 17.03.2025 le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali.
Entro il 31.03.2025 occorre presentare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025.
Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali – Scadenza 17.03.2025
Per le società di capitali[1] è dovuta la tassa annuale sulla numerazione e bollatura di libri e registri contabili. La tassa da versare è pari a:
- 309,87 euro se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione al 1° gennaio 2025 non supera i 516.456,90 euro;
- 516,46 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione supera tale importo.
La tassa annuale di bollatura e numerazione deve essere versata, in modalità telematica, mediante il Mod. F24 – sez. Erario – con codice tributo “7085”, periodo 2025, entro il 17 marzo 2025 (cadendo il 16 marzo di domenica).2
Le società di nuova costituzione sono tenute ad effettuare il pagamento con bollettino postale di c/c n. 6007 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara- Bollatura numerazione libri sociali”.
Credito di imposta investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025
Per l’anno 2025 continuano ad applicarsi le regole ordinarie, disciplinate dall’art. 57-bis c. 1-quinquies del D.L. 50/2017.
Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.[2]
Inoltre, per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
Per accedere al credito di imposta, come per gli anni precedenti, i soggetti interessati dovranno trasmettere a partire dallo scorso 1° marzo 2025 ed entro il 31 marzo 2025 la “Comunicazione per l’accesso al credito di imposta”, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.
La comunicazione per l’accesso al credito dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio on line messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nella sezione riservata.
In esito alla presentazione della comunicazione, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria formerà un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Salvo modifiche, dal 9 gennaio 2026 al 9 febbraio 2026 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2025.
Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
[1] Ricordiamo che sono altresì obbligate al versamento della tassa sulle concessioni governative le società di capitali in liquidazione ordinaria e quelle in procedura concorsuale con l’obbligo di tenuta dei libri, le società consortili e le aziende speciali degli enti locali e consorzi tra gli enti.
[2] Nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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Entro il medesimo termine, 17.03.2025, dovrà essere consegnata ai soggetti percettori la Certificazione degli Utili e dei Proventi Equiparati.
È stata infine introdotta, a decorrere dall’anno 2025, una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo (c.d. 770 semplificato mensile).
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