Circolare n. 1005

Acconto IVA per l’anno 2023 – Scadenza 27 dicembre 2023

I contribuenti mensili e trimestrali dovranno effettuare entro il 27.12.2023 il versamento a titolo di acconto dell’ I.V.A. dovuta per il mese di dicembre 2023, da parte dei primi, e dell’I.V.A. dovuta in sede di dichiarazione annuale per il 2023 da parte dei secondi.

 

I contribuenti mensili e trimestrali dovranno effettuare entro il 27 dicembre 2023 il versamento dell’acconto I.V.A.

I criteri per il calcolo dell’acconto sono i seguenti:

  • STORICO: l’acconto è pari all’88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato per il mese di dicembre dell’anno 2022, per i contribuenti mensili o in sede di dichiarazione annuale per il 2022 per i contribuenti trimestrali per opzione (al lordo pertanto dell’acconto I.V.A. eventualmente versato a suo tempo).
  • PREVISIONALE: l’acconto è pari all’88% del versamento che si prevede di dovere effettuare per il mese di dicembre dell’anno in corso, per i contribuenti mensili, o in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno in corso, per i contribuenti trimestrali per opzione.
  • METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE: l’acconto viene determinato sul 100% dell’importo risultante da una apposita liquidazione I.V.A. effettuata alla data del 20 dicembre dell’anno in corso. In tal caso occorre aver riguardo anche alle operazioni attive effettuate ma non ancora registrate. Tale alternativa consente di evitare che l’acconto si traduca in un anticipo di imposta relativa ad operazioni non ancora effettuate. L’importo dell’acconto calcolato con questo criterio deve essere versato per intero e non nella misura dell’88%.

Disposizioni particolari sono previste, tra le altre, per i contribuenti per i quali mutano le cadenze dei versamenti periodici in relazione al volume di affari o per opzione, per i contribuenti che esercitano più attività con contabilità separata, per i contribuenti soggetti a split payment, per i contribuenti di cui all’art. 74, c.4, del D.P.R. 633/72 destinatari di provvedimenti ministeriali di autorizzazione ad effettuare le liquidazioni periodiche ogni trimestre solare anziché mensilmente e per i soggetti individuati dai decreti 24/10/00 n. 366 e 370 che nell’anno solare precedente hanno versato IVA per un ammontare superiore a 2 milioni di euro.

Disposizioni generali

L’acconto non deve essere versato se di importo inferiore a Euro 103,29.

Sono esclusi dal pagamento dell’acconto, tra gli altri:

  • coloro che hanno iniziato o inizieranno l’attività nel 2023;
  • coloro che hanno cessato l’attività entro il 30/11/2023, se mensili, o entro il 30/09/2023, se trimestrali;
  • i soggetti in regime agricolo di esonero ex art. 34 c.6 del D.P.R. 633/72;
  • i soggetti che fruiscono del regime forfetario ex art.1 c. 54-89 della L. 190/2014 e quelli che hanno aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art.27 c.1 e 2 del D.L. 98/2011;
  • i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell’I.V.A.;
  • i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della P.A. con il meccanismo dello “split payment”;
  • coloro che per il mese di dicembre 2022 o in sede di dichiarazione annuale per il 2022 (trimestrali per opzione) hanno evidenziato un credito di imposta (senza conteggiare l’eventuale acconto versato nel dicembre precedente);
  • coloro che pur avendo effettuato, per il mese di dicembre 2022 o in sede di dichiarazione annuale per il 2022, un versamento di imposta, ritengono di chiudere le rispettive liquidazioni relative al 2023 a credito di imposta.

Versamenti

I contribuenti devono versare l’acconto utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali.

Sul versamento dell’acconto effettuato dai contribuenti trimestrali non si applica la maggiorazione dell’1%.

Il versamento dell’acconto IVA non può essere rateizzato.

Sanzioni

Per il versamento omesso, tardivo o insufficiente, è prevista una sanzione amministrativa nella misura del 30% delle somme non versate o versate in meno, ovvero nella misura del 15% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza. Se il ritardo non supera i 14 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo. È comunque possibile regolarizzare la posizione avvalendosi del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale 2022 entro il prossimo 27 dicembre 2023 – Fattispecie penale

Si ricorda che l’art. 10-ter del D.lgs. 74/2000, prevede la fattispecie penale (reclusione da sei mesi a due anni) diretta a sanzionare l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad Euro 250.000,00 per ciascun periodo di imposta, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre di ogni anno).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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