Circolare n. 1002

Split payment: autorizzata la proroga della misura e aggiornati gli elenchi da parte del MEF per l’anno 2024

È stata concessa, da parte dell’UE, l’autorizzazione per l’Italia a continuare ad applicare il c.d. split payment. Sulla base di tale decisione, il meccanismo continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2026 e, almeno in una prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura.

Il Dipartimento delle Finanze in data 20.10.2023 ha pubblicato sul sito internet gli elenchi aggiornati dei soggetti nei confronti dei quali si applicherà lo split payment per l’anno 2024.

Split payment: autorizzata dall’UE la proroga del regime  

La scissione dei pagamenti, c.d. split payment trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, necessita dell’autorizzazione del Consiglio dell’UE per la sua applicazione (art. 395 della Direttiva 2006/112/CE).

Con precedente decisione (Consiglio UE n.  2017/784) l’Italia era stata autorizzata ad applicare la misura speciale fino al 30.06.2020, poi prorogata fino al 30.06.2023.

Con decisione del Consiglio dell’UE n. 2023/1552 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea L. 188/2023, è stata concessa la proroga del regime senza soluzione di continuità fino al 30.06.2026 e, almeno in una prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti già interessati dalla misura.

A partire dall’1.7.2025 saranno escluse dall’ambito applicativo della scissione dei pagamenti, le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Split payment: aggiornati gli elenchi da parte del MEF

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato in data 20.10.2023 gli elenchi dei soggetti nei cui confronti si applicherà il meccanismo dello split payment per l’anno 2024. Tali elenchi sono consultabili al seguente link: https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata

In tali elenchi non sono incluse le Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle quali sussiste l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica PA e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito internet www.indicepa.gov.it .

Si ricorda che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno e che agli elenchi stessi è attribuita efficacia costitutiva. (Cfr. Comunicato del MEF del 7.2.2018 e Circolare n. 9/2018 dell’Agenzia delle Entrate).

Si consiglia ai Sigg. Clienti, prima di emettere fattura a cessionari/committenti potenzialmente riconducibili al settore pubblico o a società quotate, di verificare sempre l’eventuale inclusione o meno negli elenchi del MEF dei nominativi dei propri clienti.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle categorie di soggetti destinatari della disciplina del c.d. split payment.

Categorie Soggetti ricompresi

Pubbliche Amministrazioni

(art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

  Soggetti di cui all’art.1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001;
  soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e le Autorità indipendenti;
  Amministrazioni autonome annoverate dall’art. 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007

Enti

(art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.0a)

  enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;
  le aziende speciali; Camere di commercio;
  le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP e IPAB).

Fondazioni

(art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.0b)

  fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici.

Società

 (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett. a), b), c), d)

  società controllate (controllo di diritto e di fatto) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti e società soggette allo split payment;
  società partecipate per una percentuale non inferiore al 70 per cento del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo split payment;
  Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini IVA (tali soggetti saranno esclusi dallo split payment a decorrere dall’1.7.2025)

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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