Circolare n. 10/2025

Certificazione Unica “CU 2025”,  CUPE , Semplificazione del modello 770

Le certificazioni uniche relative ai redditi corrisposti nel 2024 dovranno essere consegnate ai percipienti e tramesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 17.03.2025

Entro il medesimo termine, 17.03.2025, dovrà essere consegnata ai soggetti percettori la Certificazione degli Utili e dei Proventi Equiparati.

È stata infine introdotta, a decorrere dall’anno 2025, una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo (c.d. 770 semplificato mensile).

 

Certificazione Unica “CU 2025”

Sono tenuti alla compilazione e all’invio della certificazione “CU 2025” i soggetti che nel 2024 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, quali ad es., redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e taluni redditi diversi, provvigioni, corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d’appalto, indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma, indennità di esproprio e simili, somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi, nonché contributi previdenziali ed assistenziali, e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL e redditi derivanti da contratti di locazioni brevi. Devono presentare la Certificazione Unica anche tutti i soggetti titolari di posizione assicurativa INAIL, i quali comunicheranno i dati relativi al personale assicurato.

La Certificazione Unica 2025 si compone di:

  • un modello “ordinario” da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 3.2025;
  • un modello “sintetico” da consegnare al contribuente percettore delle somme entro il 3.2025.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti:

  • esclusivamente redditi di redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, può avvenire entro il 31.03.2025;
  • esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 31.10.2025, termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta Mod. 770.

A decorrere dall’anno di imposta 2024[1], i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate.[2]

Tra le principali novità della CU 2025, oltre ai termini di presentazione e invio ed ai soggetti destinatari di cui si è detto, si segnalano:

  • l’innalzamento, per il solo periodo di imposta 2024, a 1.000 euro (ovvero 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico) del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’art. 51 c. 3 del TUIR. Tra i fringe benefit riconosciuti ai lavoratori sono inclusi anche le somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica e gas naturale)
  • il c.d. “Bonus Natale”[3] di euro 100 spettante ai lavoratori dipendenti al ricorrere di specifici requisiti.

Lo Studio è a disposizione dei Sigg. Clienti per la predisposizione ed invio della “Certificazione Unica 2025” dei redditi di lavoro autonomo, anche occasionale, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi corrisposti nel corso dell’anno 2024, e per il successivo invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro il 17.03.2025.

A tal fine si chiede di fornire allo Studio entro il prossimo 5 marzo 2025, per ciascun percipiente, i seguenti dati e documenti:

  • i dati anagrafici
  • tipologia del compenso corrisposto
  • i dati previdenziali
  • copia delle fatture/ricevute pagate nell’anno 2024
  • copia dei modelli F24 di pagamento delle ritenute

CUPE

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE), deve essere rilasciata entro il 17.3.2025 dai soggetti che, durante l’esercizio, corrispondono utili ed altri proventi a soggetti residenti e non residenti, ai fini dell’indicazione di tali dati da parte dei percettori nella dichiarazione annuale dei redditi.

Tale modello[4], deve essere consegnato ai soggetti percettori di utili ed altri proventi equiparati, senza essere trasmesso tramite invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

La certificazione non deve essere rilasciata ai soggetti residenti percettori degli utili e altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli art. 27 e 27-ter del DPR 600/73.

La certificazione dei capital gain (art. 10 D.Lgs 461/97) e la certificazione degli interessi e altri redditi di capitale (art. 8 D.M. 9/1/98) resta in forma “libera”.

 Semplificazione del Modello 770 – Invio tramite F24 mensile dei dati sulle ritenute e trattenute

A decorrere dal 06.02.2025 è operativo il c.d. 770 semplificato mensile[5], ossia una procedura semplificata di comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, utilizzabile dai sostituti di imposta “minori”[6]. La nuova procedura consiste in una comunicazione mensile, tramite modello F24, di specifici dati aggiuntivi, in alternativa alla presentazione del modello 770.

Con il provv. 25978/2025, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle nuove disposizioni, definendo le modalità e i termini per la trasmissione dei dati aggiuntivi.

[1] Art. 4 c. 6-septies del DPR 322/98 inserito dall’art. 3 del D.Lgs. 1/2024

[2] Secondo quanto previsto dalle istruzioni alla Certificazione Unica 2025, non rientrano nel regime di esonero le indennità corrisposte a tali soggetti (es. indennità di maternità) ancorché non assoggettate a ritenuta d’acconto.

[3] Art. 2-bis D.L. 113/2024

[4] Approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15.1.2019, protocollo n. 10663/20219 .

[5] Art. 16 del D.Lgs. 1/2024

[6] La normativa prevede che possono avvalersi delle nuove disposizioni i sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque.

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