Circolare n.  10/2024

Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali

Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel corso del 2023 – Modello CUPE 

Entro il 18.03.2024 le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali.

Entro il 18.03.2024 dovrà essere rilasciata ai percipienti la certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2023.

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Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali – Scadenza 18.03.2024

Per le società di capitali è dovuta la tassa annuale sulla numerazione e bollatura di libri e registri contabili. La tassa da versare è pari a:

  • 309,87 euro se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione al 1° gennaio 2024 non supera i 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione supera tale importo.

La tassa annuale di bollatura e numerazione deve essere versata, in modalità telematica, mediante il Mod. F24 – sez. Erario – con codice tributo “7085”, periodo 2024, entro il 18 marzo 2024 (cadendo il 16 marzo di sabato).

Le società di nuova costituzione sono tenute ad effettuare il pagamento con bollettino postale di c/c n. 6007 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara- Bollatura numerazione libri sociali”.

Certificazione degli utili e altri proventi equiparati – Consegna entro il 18.03.2024

La certificazione in oggetto dovrà essere rilasciata, entro il 18.03.2024, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori nel 2023 di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (Spa, Srl, etc.), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili e degli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostituiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 600/1973. 

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 27- bis del D.P.R. 600/73.

Si ricorda che il trattamento fiscale degli utili percepiti dall’ 01.01.2018 dalle persone fisiche private, titolari di partecipazioni qualificate è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni di natura non qualificata (tassazione a titolo di imposta)[1]. Tuttavia, il legislatore ha introdotto una deroga a tale principio prevedendo un regime transitorio.

Secondo tale regime, gli utili prodotti fino al 2017, deliberati dall’01.01.2018 al 31.12.2022 a soci persone fisiche private titolari di partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito complessivo in base ad una specifica percentuale a seconda dell’anno di formazione dell’utile.[2]

Al riguardo, è stato precisato che il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31.12.2022. [3]

Ricordiamo inoltre che a decorrere dall’01.01.2020, i dividendi erogati alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci; per tale ragione, l’emittente o l’intermediario compilerà la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici che hanno percepito tali dividendi.

I dati desumibili dalla certificazione verranno utilizzati dai percettori degli utili per indicare nella dichiarazione annuale dei redditi, i proventi conseguiti.

Tale certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per attestare i dati relativi a:

  • proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, c. 2, lett. a) del TUIR);
  • proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi (art. 44, c. 1, lett. f) del TUIR);
  • agli interessi passivi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione, alla società erogante, delle disposizioni previste dall’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31.12.2007).
  • utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento immobiliare non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

La certificazione dovrà essere redatta sull’apposito modello approvato da ultimo provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 10663 del 15.01.2019 e istruzioni aggiornate al 18.12.2023.

Si ricorda che per il modello CUPE non è previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate ma solo la consegna al percipiente entro il 18.03.2024.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

[1] Modiche introdotte dall’art.1 co. 999-1006 della L. 205/2017.

[2] D.M. 26.05.2017

[3] Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022.

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