Circolare n. 836

Novità in materia di dichiarazioni di intento – Modalità operative: provvedimento n. 96911/2020 del 27.02.2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 12-septies del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019  ha previsto, a partire dall’1.1.2020, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e l’inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

Con il Provvedimento n. 96911/2020 del 27.02.2020, l’Agenzia delle Entrate ne ha delineato le modalità operative ed ha aggiornato il modello delle dichiarazioni d’intento.

In particolare, viene previsto che a partire dal 2 Marzo 2020 le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse telematicamente dagli esportatori abituali all’Agenzia delle Entrate saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.

L’art. 12-septies del D.L. 34/2019 ha previsto alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento (cfr. Comunicazione Studio dell’11.12.2019) a decorrere dall’1.1.2020.

Con l’emanazione del Provvedimento n. 96911/2020 del 27.02.2020 a decorrere dal 2.03.2020, i fornitori, tramite il proprio “Cassetto fiscale”, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali.

Riassumendo

  • i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, essendo sufficiente la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta con l’indicazione del protocollo di ricezione;
  • i fornitori degli esportatori abituali a loro volta devono:
    • eseguire un riscontro telematico (tramite l’accesso al proprio “Cassetto fiscale”) dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento da parte degli esportatori abituali;
    • indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione delle dichiarazioni d’intento verificato telematicamente in precedenza.

Oltre al venir meno dell’obbligo di consegna al fornitore delle dichiarazioni d’intento, con l’art. art. 12-septies del D.L. 34/2019, sono stato eliminati:

  • l’obbligo, sia per l’esportare abituale che per il fornitore, di annotazione delle dichiarazioni d’intento in un apposito registro;
  • la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento;
  • l’obbligo, per il fornitore, di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.

Tali disposizioni hanno efficacia a partire dal periodo d’imposta 2020.

Tra le novità introdotte dal Provvedimento attuativo vi è anche l’aggiornamento del Modello di dichiarazione d’intento (Modello DI) e delle relative istruzioni.

I vecchi modelli di dichiarazione di intento sono comunque utilizzabili fino al 27 Aprile 2020.


Il nuovo regime sanzionatorio

La nuova disciplina ha previsto inoltre un inasprimento delle relative sanzioni.

Infatti, l’art. 7, c. 4-bis del D.lgs. 471/97 prevede ora  l’irrogazione della sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa) in luogo di quella fissa (da 250,00 Euro a 2.000,00 Euro) per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

 

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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