Circolare n. 829

L. 27.12.2019 n. 160 – Legge di bilancio 2020 – Disposizioni fiscali diverse

La legge di bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 contiene, tra le altre, disposizioni riguardanti la nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici, la proroga della rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni posseduti all’01/01/2020, le modalità di pagamento per usufruire della detrazione irpef per oneri,  la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per gli interventi per il risparmio energetico.

Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici

È stata introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico, devono essere soddisfatti specifici requisiti.

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di sola pulitura o sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.


Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga della detrazione

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esem­pio la sostituzione degli infissi) l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.


Detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga della detrazione

Detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis c. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del Tuir.

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”)

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” .

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019

Sistemazione di giardini e terrazzi – Detrazione IRPEF del 36% (c.d. “bonus verde”)

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese (con un massimo di € 5.000 per immobile) documentate e sostenute nel 2020 relative agli interventi riguardanti:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione massima è quindi di € 1.800 per immobile.


Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)

Dall’1.1.2020 viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici. Lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro.

Viene infine eliminata la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis c. 1 lett. h) del TUIR. (Cfr. Circolare Studio n.820)


Detrazione Irpef 19% – modalità di pagamento tracciabile

A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR (es: spese sportive per i ragazzi, spese mediche, premi assicurativi, spese funebri, spese scolastiche) e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

–  bonifico bancario o postale;

– ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità.

La disposizione non si applica:

– alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;

– alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.


Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (edificabili ed agricoli) posseduti alla data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020 un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno, il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo, in caso di opzione.

In caso di rateizzo, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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