Circolare n. 820

Sconto sul corrispettivo per “sismabonus” ed “ecobonus” – Cessione della detrazione per interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico – Disposizioni attuative

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state stabilite le modalità di attuazione delle seguenti disposizioni:

  • possibilità di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto, in luogo delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”) e per gli interventi antisismici (c.d. “sismabonus”);
  • facoltà di cedere la detrazione IRPEF del 50% spettante per gli interventi di recupero edilizio relativi alla realiz-zazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis c. 1 del TUIR;
  • cessione della detrazione spettante agli acquirenti di case antisismiche, ai sensi dell’art. 16 c. 1-septies del D.L. 63/2013 (“sismabonus acquisti”).

 

Sconto sul corrispettivo per “Ecobonus” e “Sismabonus”

L’art. 10 c. 1 e 2 del D.L. 34/2019  prevede che  in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ri­qua­lificazione energetica e per gli interventi antisismici, di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013, il contribuente possa optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

Ambito oggettivo

La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale ri­guarda:

  • gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai c. 344 – 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e al­l’art. 14 del D.L. 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bisc. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013.

Ambito soggettivo

Possono optare per lo sconto sul corrispettivo tutti i soggetti che hanno diritto alle suddette detrazioni fiscali.

Esercizio dell’opzione

L’esercizio dell’opzione per ottenere lo sconto sul corrispettivo deve essere effettuata d’intesa con il fornitore.

In particolare, lo sconto:

  • è di importo pari all’ammontare della detrazione spettante, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento;
  • è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi;
  • in presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, è commisurato all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Modalità di esercizio dell’opzione – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

I soggetti che hanno diritto alla detrazione devono comunicare, a pena d’inefficacia, l’eser­cizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’A­gen­zia delle Entrate.

In alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando apposito modello.

La comunicazione può essere effettuata a partire dal16.10.2019.

Anno di sostenimento delle spese Termini per la comunicazione dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo
2019 Dal 16.10.2019 al 28.2.2020
2020 Entro il 28.2.2021

La comunicazione deve contenere, a pena d’inammissibilità:

  • la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
  • la tipologia di intervento effettuato;
  • l’importo complessivo della spesa sostenuta;
  • l’anno di sostenimento della spesa;
  • l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
  • i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
  • la data in cui è stata esercitata l’opzione;
  • l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.

Interventi sulle parti comuni degli edifici

Se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire ad opera dell’amministratore di condominio entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese con le modalità previste per le comunicazioni di dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Fatturazione delle spese

Nella fattura emessa a fronte dei suddetti interventi, lo sconto deve essere espressamente indicato, ma non deve essere sottratto al­l’imponibile IVA.

Modalità di pagamento delle spese

I soggetti beneficiari del­le detrazioni fi­scali che in­tendono esercitare l’opzione per lo sconto sul corrispettivo devono pa­gare le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici mediante bonifico agevolato (bancario o po­stale) dal quale risulti:

  • la causale di versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • la partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bo­nifico.

Ai fini dello sconto, il pagamento mediante bonifico non è richiesto per l’acquisto di case antisismiche  (c.d. “sismabonus acquisti”).

Il provvedimento richiede quindi l’obbligo di pagamento con bonifico per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, senza eccezioni per i titolari di reddito d’impresa.

Recupero dello sconto praticato da parte del fornitore come credito d’im­posta

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta:

  • da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, me­diante il modello F24 che deve essere pre­sen­tato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comuni­cazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate;
  • in 5 quote annuali di pari importo.

Il fornitore, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’A­gen­zia delle Entrate, deve preventivamente:

  • confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla de­tra­zione;
  • attestare l’effettuazione dello sconto.

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in com­pensazione risulti superiore all’am­montare disponibile, anche tenendo conto di prece­den­ti fruizioni del credito stesso, il modello F24 è scartato (i corrispondenti versamenti si considerano quindi non effettuati).

La quota di credito d’imposta che non è utilizzata nell’anno:

  • può essere utilizzata negli anni successivi;
  • non può però essere richiesta a rimborso.

Cessione del credito d’imposta da parte del fornitore

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d’imposta (corrispondente allo sconto operato) ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi. Questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito.

In ogni caso, la cessione del credito non può avvenire nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari finanziari e delle Amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001.

La comunicazione della cessione del credito deve essere fatta dal fornitore (cedente) con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito del­l’Agenzia delle Entrate.

Il soggetto che riceve il credito (cessionario) può utilizzarlo in compensazione tramite il modello F24:

  • alle medesime condizioni applicabili al cedente;
  • dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito del­l’Agenzia delle Entrate.

Interventi di recupero edilizio volti al risparmio ener­ge­ti­co – Ces­sione della detrazione

L’art. 10 c. 3-ter del D.L. 30.4.2019 n. 34  stabilisce che i soggetti beneficiari del­la detrazione IRPEF del 50% spettante per gli interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di ope­re finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis c. 1 del TUIR, possono optare per la cessione del cor­rispon­dente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

La novità non consiste in uno sconto sul corrispettivo, ma riguarda la “ordinaria” pos­sibilità di cedere la detrazione fiscale.

Tipologie di interventi

Le opere che possono fruire della detrazione ai sensi della citata lett. h) sono quelle effettuate per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’instal­la­zione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (anche se effet­tuati sulle parti comuni condominiali).

La circolare dell’ Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 13 contiene un’elenca­zio­ne esemplificativa di tali interventi che viene riportato in allegato.

Scarica allegato

Rientrano tra le spese agevolabili, inoltre, quelle sostenute per:

  • l’installazione del sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico, se tale installazione è contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico;
  • i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo individuale del calore, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale.

I predetti interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie pro­priamente dette,  acquisendo idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione

I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 16-bis c. 1 lett. h) del TUIR possono cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori, anche indiretti, dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Il fornitore dell’intervento (primo cessionario) può cedere a sua volta il credito ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito.

In ogni caso, la cessione del credito corrispondente alla detrazione non può avvenire nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari finanziari e delle Amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001.

Termine e modalità di comunicazione

La cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione.

Per le spese sostenute nel 2019, quindi, la comunicazione deve essere effettuata entro il 28.2.2020.

La comunicazione può essere effettuata a partire dal 16.10.2019.

Anno di sostenimento delle spese Termini per la comunicazione della cessione della detrazione
2019 Dal 16.10.2019 al 28.2.2020
2020 Entro il 28.2.2021

La comunicazione deve avvenire utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate; in alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello.

La comunicazione deve contenere:

  • la denominazione e il codice fiscale del cedente,
  • la tipologia di inter­ven­to effettuata,
  • l’importo complessivo della spesa sostenuta,
  • l’importo com­ples­sivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante),
  • l’anno di sosteni­men­to della spesa,
  • i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento,
  • la denominazione e il codice fiscale del cessionario,
  • la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.

Interventi sulle parti comuni degli edifici

Se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire ad opera dell’amministratore di condominio entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, con le modalità previste per le comunicazioni di dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessio­nario

I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario:

  • esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24;
  • in 10 quote annuali di pari importo;
  • senza l’applicazione dei limiti annui dei crediti d’imposta compensabili, di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 c. 53 della L. 244/2007.

il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 20 marzo dell’an­no successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accet­tazione del credito stesso.

La successiva eventuale cessione, totale o parziale, da parte del cessionario del credito ricevuto deve essere comunicata a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese e comunque dopo l’accettazione del credito stesso.

Acquisto di case antisismiche dalle imprese (c.d. “sismabonus acquisti”)

In alcuni casi, gli acquirenti di immobili ubicati in edifici che sono stati interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 possono fruire di una detrazione fiscale del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (c.d. “sismabonus acquisti”).

Per questi casi è possibile sia optare per lo sconto sul corrispettivo, sia cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante.

Condizioni per ottenere le detrazioni maggiorate

Il c. 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013 stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al c. 1-quater dello stesso articolo siano realizzati:

  • nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.4.2006,
  • da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,

le detrazioni dall’imposta sono incrementate al 75% o all’85%, a seconda che dagli inter­venti il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi.

Affinché spetti l’agevolazione in questione le imprese devono provvedere, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Cessione della detrazione

In luogo della detrazione per il “sismabonus acquisti”, i soggetti beneficiari della stessa possono optare per la ces­sione del corrispondente credito:

  • alle imprese che hanno effettuato gli interventi;
  • ovvero ad altri soggetti privati.

I soggetti cessionari hanno la facoltà di effettuare una successiva cessione del credito (è esclusa la possibilità di ulteriori ces­sioni).

In ogni caso, la cessione del credito corrispondente alla detrazione non può avvenire nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari finanziari e delle Amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

La cessione del credito corrispondente alla detrazione per il “sismabonus acquisti” deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di so­ste­nimento delle spese che danno diritto alla detrazione con le seguenti modalità:

  • la comunicazione deve avvenire utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • in alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello.

La comunicazione può essere effettuata a partire dal 16.10.2019.

Relativamente alle spese sostenute fino al 31.12.2018, la comunicazione deve essere effettuata dal 16.10.2019 al 30.11.2019. Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in com­pen­sazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10.12.2019.

Momento di sostenimento delle spese per il “sismabonus acquisti” Termini per la comunicazione della cessione della detrazione
Spese sostenute fino al 31.12.2018 Dal 16.10.2019 al 30.11.2019
Spese sostenute dall’1.1.2019 al 31.12.2019 Dal 16.10.2019 al 28.2.2020
Spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020 Entro il 28.2.2021

Utilizzo in compensazione del credito

Il credito ceduto è utilizzabile dal cessionario:

  • esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24;
  • in 5 quote annuali di pari importo;
  • senza l’applicazione dei limiti annui dei crediti d’imposta compensabili, di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 c. 53 della L. 244/2007.

Sconto sul corrispettivo

In luogo della fruizione diretta della detrazione per il “sismabonus acquisti” o della sua cessione, i soggetti beneficiari della stessa possono optare per lo sconto sul corrispettivo di acquisto, secondo le modalità generali sopra illustrate.

Controlli dell’Amministrazione finanziaria

Se, a seguito dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, viene accertata:

  • la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d’imposta, si provvede al re­cupero dell’im­porto corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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