Circolare n. 789

Divieto dal 1° luglio 2018 di corrispondere retribuzioni in contanti

La legge di bilancio 2018 ha introdotto, a partire dal prossimo 1° luglio, il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore. La violazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 Euro.

La legge di bilancio 2018 ha previsto che dal 1° luglio 2018 I datori di lavoro o committenti non possano corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, deve essere corrisposta attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

La legge precisa che per rapporto di lavoro, ai fini delle disposizioni in esame, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. A tutela del lavoratore, viene inoltre previsto che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Esclusioni

Le disposizioni in oggetto non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, c 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, in tema di lavoro domestico, ne’ a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni in rassegna comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

 STUDIO PENTA

Ultime Circolari

Nessun risultato

La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.

News & Approfondimenti

Circolare n. 918 – Legge n. 106 del 23 luglio 2021 – conversione del c.d. “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021) Novità in materia di locazioni

In materia di locazioni, il Decreto Sostegni-bis conv. in L. 106/2021 tra le altre novità ha ampliato la platea dei beneficiari per l’accesso al credito di imposta per i canoni di locazioni degli immobili a uso non abitativo, ha specificato le condizioni necessarie per la ricontrattazione dei canoni delle locazioni commerciali e ha previsto l’esenzione IMU per i proprietari locatori di immobili a uso abitativo, in determinate condizioni.

Circolare n. 916 – Legge n. 106 del 23 luglio 2021 – Alcune novità introdotte in sede di conversione del c.d. “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021)

La L. n. 106 del 23 luglio 2021 è entrata in vigore il 25.07.2021 e ha introdotto alcune novità in sede di conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis”. Tra queste si segnalano la proroga dei versamenti al 15.09.2021, semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini e altre novità. 

Circolare n. 915 – D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis”- Crediti di imposta nonché provvedimenti attuativi di precedenti disposizioni agevolative

Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021 n. 73) entrato in vigore il 26.05.2021, ha esteso e prorogato il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e ha istituito un nuovo credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Sono stati inoltre emanati i provvedimenti relativi all’istanza per il riconoscimento del credito di imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua e l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione ad uso abitativo.

Anni di esperienza

Si può dire che conosciamo il nostro lavoro. Da oltre trent’anni lo studio supporta il vostro business.

Clienti Soddisfatti

I clienti dello studio vengono seguiti in modo sartoriale dai nostri professionisti.

Dottori Commercialisti

I professionisti di cui dispone lo studio sono Dottori commercialisti e Revisori contabili.

Contattaci

Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!

info@studiopenta.it

(+39) 059 342651

Modena - Viale Corassori 62

Vignola - Via Caselline 633

Dal Lunedì al Venerdì 9.00-19.30 - Sabato 9.30-14.00

12 + 7 =