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Circolare n. 975 – Il regime fiscale degli omaggi – Imposte sui redditi, IRAP e IVA | Studio Penta

Circolare n. 975

Il regime fiscale degli omaggi – Imposte sui redditi, IRAP e IVA

È prassi, da parte delle imprese e professionisti, concedere omaggi in occasione delle Festività Natalizie.

La presente Circolare esamina la disciplina degli oneri sostenuti per omaggi ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, tenendo conto del regime delle spese di rappresentanza e delle modifiche recentemente apportate alla soglia dei fringe benefit.

Ai fini IVA, è invece esaminato il regime di imponibilità e di detraibilità dell’imposta relativa alle cessioni gratuite di beni distinguendo tra:

  • beni rientranti nell’attività propria d’impresa;
  • beni non rientranti nell’attività propria d’impresa.

Infine, un apposito paragrafo è dedicato all’analisi della disciplina fiscale dei c.d. “buoni acquisto” (voucher).

Si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale delle cessioni di omaggi nell’ambito delle Imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

  • Imposte sui redditi

Reddito d’impresa

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto ai clienti ovvero ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

Si ricorda che al fine di determinare il valore unitario dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono nonché al valore di mercato del bene.

Spese per omaggi ai clienti

  • se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50,00 euro, il costo sostenuto è interamente deducibile.

  • se il valore unitario dei beni in omaggio supera 50,00 euro, ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere), il costo rientra nelle c.d. spese di rappresentanza, deducibile nel rispetto dei requisiti di “congruità” e “inerenza” ( D.M. 19.11.2008).

Si considerano inerenti, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi:

  • effettivamente sostenute e documentate;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • sostenute secondo criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero secondo coerenza con le pratiche commerciali di settore.

Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nel limite commisurato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari a:

  • l’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • lo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • lo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Spese per omaggi ai dipendenti e soggetti assimilati

In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare ad omaggio ai dipendenti ed ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro (art. 95 c.1 TUIR).

Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e sanitaria o culto che sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100 c.1 TUIR).

Tassazione degli omaggi in capo al dipendente

Per i dipendenti, gli omaggi di beni ricevuti in relazione al rapporto di lavoro si qualificano come erogazioni liberali in natura o fringe benefit che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, risultano non imponibili in capo al dipendente, nel periodo di imposta 2022, gli omaggi che, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, non superino l’importo complessivo di Euro 3.000 (Cfr. Circolare di Studio n. 970 del 02.12.2022).

Si ricorda che, nel caso in cui, in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche risultino complessivamente superiori al predetto limite di 3.000 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto e non solo la quota eccedente. (Circ. Inps n. 4616 del 22.12.2022)

Spese per omaggi sostenute da contribuenti minimi o forfettari

Contribuenti nel regime dei minimi:  le spese per omaggi sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro. Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili, quali “spese di rappresentanza”, secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008.

Contribuenti in regime forfetario: non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, in quanto, nell’ambito di tale regime, le spese eventualmente sostenute non sono deducibili analiticamente, essendo il loro ammontare predefinito nel coefficiente di redditività.

 Reddito degli esercenti arti e professioni   

Anche per gli oneri sostenuti dai professionisti la deducibilità nell’ambito del reddito di lavoro autonomo è differente a seconda del soggetto destinatario dell’omaggio.

Omaggi ai clienti

Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di “spesa di rappresentanza” (nel rispetto del requisito di “inerenza”) nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Omaggi ai dipendenti o ai collaboratori del professionista

Per i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o collaboratori) non è specificamente disciplinato.

Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo professionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenuta dal professionista, dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro autonomo).

  • IRAP

Omaggi ai clienti

  • Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP, per i soggetti IRES e per i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria) che, ricorrendone le condizioni, hanno optato per il regime di determinazione della base imponibile in base al bilancio, le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico.
  • Per le società di persone e gli imprenditori individuali (diversi da quelli di cui al punto precedente) che determinano la base imponibile IRAP con il metodo fiscale, gli omaggi non sono deducibili.
  • Per i professionisti, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ai clienti si qualificano come spese di rappresentanza e sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno.

Omaggi ai dipendenti ed ai soggetti assimilati

  • Per i soggetti IRES le spese per omaggi destinati ai dipendenti, si considerano ai fini IRAP:
  • indeducibili se rientrano fra le spese per il personale dipendente, rivestendo natura retributiva. Tuttavia, nel caso in cui le erogazioni liberali siano concesse al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tali costi potrebbero essere dedotti ai sensi dell’art. 11 c. 4-octies del D.Lgs. 446/1997.
  • deducibili se considerate funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro).
  • Per le società di persone e gli imprenditori individuali, gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono indeducibili ai fini IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano destinati a lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato).
  • Per i professionisti, la riconduzione di tali oneri tra le spese per prestazioni di lavoro dovrebbe escluderne la deducibilità, salvo che essi risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore, oppure siano destinati a lavoratori per i quali è prevista la deducibilità dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato).
  • IVA

Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad ecce­zione dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.

  • Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto, l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile senza limitazioni.

Ai fini della determinazione della base imponibile, il valore da prendere a riferimento, è il prezzo d’acquisto dei beni e non più il loro “valore normale”.

Documentazione per la cessione

La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.

In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata:

  • emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato sul registro IVA delle vendite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;

oppure

  • annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota e la relativa imposta (che concorrerà alla liquidazione periodica).

L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Anche le autofatture per omaggi,  devono essere emesse in formato elettronico:

  • riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • indicando “TD27” nel campo “tipo documento”.

Campioni gratuiti

Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

  • sono di modico valore;
  • sono appositamente contrassegnati, in maniera indelebile;
  • avvengono “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali”.

  • Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.

L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.

Pertanto, l’IVA “a monte” è:

  • detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
  • indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.

Omaggi ai dipendenti ed ai soggetti assimilati

I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.

Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.

Concessione di “buoni acquisto” (voucher)

È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.

Trattamento ai fini Iva

La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è stata riformata con il D.Lgs. 29.11.2018 n. 141, al fine di recepire le novità introdotte dalla direttiva 2016/1065/UE.

Le nuove disposizioni trovano applicazione per i buoni emessi successivamente al 31.12.2018.

Nell’ambito della nuova disciplina, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono definiti come strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.

Inoltre, nella nuova disciplina, si distingue tra:

  • buoni “monouso”, se al momento dell’emissione risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all’operazione ad esso sottesa (es. natura, qualità, quantità dei beni o servizi forniti). In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo “monouso” dà diritto si considera effettuata all’atto dell’emissione del buono-corrispettivo, nonché all’atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;
  • buoni “multiuso”, se la disciplina applicabile ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse).

In tale ipotesi, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (l’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72).

Trattamento ai fini delle imposte dirette

La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto dei voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.

Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti per effetto del c. 3-bis dell’art. 51 del TUIR. Per i dipendenti essi rientrano nella previsione di esclusione dal reddito nel limite di 3.000 euro per il periodo di imposta 2022; mentre rientrano tra quelli deducibili per l’impresa ed il professionista al ricorrere delle fattispecie illustrate in precedenza.

Per l’impresa, la deducibilità del costo, integrale o per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, varia a seconda che le opere e i servizi rispondenti alle finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, siano erogate a fronte di una obbligazione contrattuale o in esecuzione di un regolamento aziendale, oppure volontariamente.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
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Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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