Scadenze 28/2
28 Febbraio 2019 – Termine di presentazione delle comunicazioni relative a :
– liquidazioni periodiche Iva del quarto trimestre 2018
– dati fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) del terzo e quarto trimestre 2018
– dati delle operazioni con operatori non residenti gennaio 2019 (c.d “esterometro”)
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
Entro il 28.2.2019 deve essere inviata in via telematica la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2018 (quarto trimestre per i soggetti trimestrali e liquidazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili).
Comunicazione dei dati delle fatture
Entro il 28.2.2019 deve essere inviata la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) nel terzo e nel quarto trimestre 2018 ovvero nel secondo semestre 2018 in caso di opzione di invio dei dati con cadenza semestrale.
La comunicazione dei dati delle fatture è abolita con decorrenza dall’1.1.2019 per effetto dell’ introduzione della fattura elettronica (Cfr. circolare Studio n. 794).
Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere
Entro il 28.2.2019 deve essere presentata la comunicazione dei dati relativi alle operazioni da e verso l’estero del mese di gennaio 2019.
A partire dall’1.1.2019 è stato introdotto l’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica tra soggetti residenti in Italia ed è stato abolito il c.d. “spesometro”.
Le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti e quelle ricevute sempre da soggetti non residenti continuano invece ad essere “cartacee” e non transitano per il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.
E’ stato così introdotto l’obbligo dall’1.1.2019 per i soggetti passivi Iva residenti in Italia di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture relative alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, secondo le modalità stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Restano escluse dalla comunicazione le operazioni documentate da bolletta doganale e quelle documentate mediante fattura elettronica trasmessa sul Sistema di Interscambio.
La comunicazione deve essere inviata, in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per la data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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Circolare n. 978 – Novità in materia di crediti di imposta per l’energia elettrica e il gas naturale introdotte dalla Legge di Bilancio e dalla conversione in legge del Decreto “Aiuti-quater”.
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– Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023;
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