Il nuovo bilancio di esercizio
Novità introdotte dal D.Lgs. n. 139 del 18.8.2015, che recepisce la Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto novità di rilievo in materia di bilancio d’esercizio.
Decorrenza
Le nuove norme entrano in vigore il 01.01.2016 e pertanto si applica:
· ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall’01.01.2016;
· al bilancio al 31.12.2016 (società con esercizio coincidente con l’anno solare).
Perché occuparsene ora:
È importante affrontare fin da ora le nuove disposizioni:
a) per valutarne l’impatto sul patrimonio netto
‐ le novità relative alla contabilizzazione delle azioni proprie, alla eliminazione delle immobilizzazioni costituite dalle spese di ricerca e pubblicità, alla valutazione dei derivati ed all’applicazione dei nuovo criterio del costo ammortizzato (in special modo la sua applicazione retroattiva) avranno l’effetto di aumentare o diminuire il patrimonio netto;
b) per raccogliere i dati necessari
‐ per poter operare la comparazione del bilancio 2016, con il bilancio dell’esercizio precedente opportunamente “riclassificato”;
‐ per la redazione del rendiconto finanziario 2016 e dell’esercizio precedente, ove obbligatorio;
‐ per disporre dei documenti e informazioni necessari per l’applicazione dei nuovi criteri;
c) per valutare le ulteriori implicazioni che le novità determineranno:
‐ sulla previsione delle performance future quali indici, covenant, ecc;
‐ sui sistemi e sui processi aziendali nonché sull’organizzazione che potrà comportare:
- adozione nuovo piano dei conti,
- complessità di calcolo tali da richiedere competenze specifiche,
- valutazioni maggiormente ponderate nella sottoscrizione di strumenti derivati,
- diversa impostazione dei rapporti/contratti relativi a crediti / debiti prevedendo tassi allineati a quelli di mercato;
d) per far assumere dagli organi societari delibere tempestive.
Le maggiori novità in sintesi
- Ambito di applicazione del D. Lgs 139/2015
‐ Si applica alle società di capitali ed agli altri soggetti che applicano le medesime disposizioni (società di persone 2217 c..2 c.c.)
‐ Non si applica alle società IAS – IFRS adopter
- Il nuovo bilancio d’esercizio
‐ Ai sensi dell’art. 2423 c.c. ora il bilancio di esercizio è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.
‐ Tipologie di bilancio d’esercizio:
Oltre al Bilancio ordinario e al Bilancio abbreviato è stato introdotto il Bilancio semplificato – delle micro imprese
Tipologie bilancio di esercizio
(1) Purché in calce allo stato patrimoniale sia indicato quanto richiesto dai numeri 9 e 16 art. 2427 c.c. ‐ Nota integrativa
(2) Purchè in calce allo stato patrimoniale sia indicato quanto richiesto dai numeri 3 e 4 art. 2428 c.c. ‐ Relazione sulla gestione
(3) Purchè in nota integrativa siano fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 art. 2428 c.c. ‐ Relazione sulla gestione
- Modifiche agli schemi di bilancio ordinario: (2424 c.c. , 2424 bis c.c. 2425 c.c. ):
‐ sono stati eliminati dallo stato patrimoniale i conti d’ordine (le informazioni saranno fornite solo in Nota integrativa);
‐ sono stati eliminati aggi e disaggi prima collocati tra i ratei ed i risconti;
‐ sono stati eliminati gli oneri e proventi straordinari, prima collocati in E 20 e E21;
‐ sono state eliminate dalle immobilizzazioni immateriali le spese di ricerca e di pubblicità;
‐ sono state introdotte poste di dettaglio per i rapporti con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle o consorelle);
‐ sono rilevati in bilancio gli strumenti finanziari derivati e le operazioni di copertura;
‐ Bilancio delle S.r.l.: sono stati eliminati i richiami a singoli articoli previsti per le S.p.A, sostituiti dal richiamo integrale alle norme del bilancio delle società per azioni.
- Azioni proprie: non sono più contabilizzate all’attivo ma in apposita riserva (negativa) a riduzione del Patrimonio netto.
- Modifiche ai principi di redazione
‐ è stato accentuato il principio di rilevanza: non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
‐ in merito al principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma, è stato eliminato il richiamo alla “funzione economica dell’attivo e del passivo” ed introdotto il principio della sostanza dell’operazione o del contratto.
- Modifiche ai criteri di valutazione
‐ Avviamento (art. 2426 c.c. comma 1 n. 6 e 3): si è intervenuti sui criteri di ammortamento e di ripristino di valore. Per le modifiche è prevista disciplina transitoria.
‐ Costi d’impianto e ampliamento e costi di sviluppo (art. 2426 c.c. comma 1 n. 5: viene sostituito integralmente). Sono stati eliminati i costi di ricerca e di pubblicità dalle tipologie di oneri pluriennali capitalizzabili: d’ora in poi dunque andranno imputati a costo nell’esercizio di sostenimento; resta solo la possibilità di capitalizzare le spese di sviluppo. Manca la previsione di una disciplina transitoria circa l’eliminazione dei costi residui di ricerca e pubblicità.
‐ Partecipazione in imprese controllate e collegate iscritte con il metodo del Patrimonio netto (art. 2426 c.c comma 1 n. 4): sono state introdotto alcune precisazioni.
‐ Attrezzature e materie prime e sussidiarie e di consumo – iscrizione a valore costante (art. 2426 c.c. comma 1 n. 12): abrogato in forza del principio generale di rilevanza;
‐ Operazioni in valuta (art. 2426 c.c. comma 1 n. 8-bis): l’articolo è stato riformulato per precisare che solo le attività e passivitàMONETARIE in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio; mentre le poste NON MONETARIE devono essere iscritte al tasso di cambio vigente alla data di acquisto.
‐ Titoli immobilizzati, crediti e debiti – rilevazione al “costo ammortizzato” (art. 2426 cc. comma 1 nn. 1 e 8): le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. Anche i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione) e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. E’ una delle maggiori novità; è prevista una disciplina transitoria.
- Criterio del costo ammortizzato: il costo ammortizzato di un’attività/passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività/passività al netto dei rimborsi di capitale, aumentato/diminuito dell’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
‐ Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura anche inseriti in strumenti complessi – valutazione al fair value (2426 c.c. comma 1 n. 11-bis c.c.): si tratta della maggiore novità, gli strumenti derivati trovano una loro rappresentazione contabile, non una loro semplice illustrazione in nota integrativa. La rappresentazione è differenziata a seconda che si tratti di uno strumento di copertura e speculativo.
- Novità nel Bilancio abbreviato – 2435-bis c.c
‐ Nuovi Schemi di Bilancio: lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico prevedono nuovi schemi che tengono conto delle precisazioni già fornite per i bilanci ordinari quando compatibili; inoltre è stata eliminata l’indicazione separata dei fondi di ammortamento sulle immobilizzazioni.
‐ Non è richiesto il Rendiconto finanziario.
‐ Nota integrativa: il nuovo art. 2435 bis del c.c., ora declinato in positivo, ha previsto alcune ulteriori semplificazioni circa la ripartizione geografica, ripartizione per categoria, luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
‐ Relazione sulla Gestione: come in passato, non è richiesta se in Nota Integrativa sono indicate le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 ) dell’art. 2428 c.c.
‐ Esonero dall’applicazione del criterio di valutazione del “costo ammortizzato”: le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dal nuovo articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
‐ Valutazione degli strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura: non sono previste deroghe per le imprese che redigono i bilanci in forma abbreviata.
- Bilancio semplificato “MICRO IMPRESE” – 2435-ter c.c.
‐ Schemi di Bilancio e criteri di valutazione: il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale in forma abbreviata e dal Conto Economico in forma abbreviata, con le novità di cui si è già detto.
‐ Criteri di valutazione: sono determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis già previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
‐ Non è richiesto il Rendiconto finanziario.
‐ Nota integrativa: non sussiste l’obbligo di redazione, se in calce allo Stato Patrimoniale è indicato quanto richiesto dai punti 9) e 16) dell’art. 2427 del c.c., vale a dire: l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, l’ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.
‐ Relazione sulla Gestione: non sussiste l’obbligo di presentazione, se in calce allo Stato Patrimoniale sono indicate le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 ) dell’art. 2428 c.c.
‐ Esonero dall’applicazione del criterio di valutazione del “costo ammortizzato”.
‐ Non sono applicabili:
- la possibilità di derogare alla disposizione sul bilancio, se l’applicazione delle stesse risulta in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta (2423 c. 5 c.c.);
- la valutazione al “fair value” degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura (11-bis 2426 c.c.).
- Norme transitorie e deroghe
‐ La norma ha previsto una disciplina transitoria per le operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio alla data della sua entrata in vigore – in due sole fattispecie, in relazione alle quali dunque è concessa la facoltà di non applicazione delle modifiche introdotte dal 01.01.2016:
‐ criteri di ammortamento dell’avviamento (2426 c.1 n.6 c.c.);
‐ criterio del costo ammortizzato ai fini della valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti (2426 c. 1 nn 1 e 8 c.c).
‐ Nessuna deroga è prevista ai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c. relativi:
‐ ai costi di ricerca e di pubblicità già contabilizzati;
‐ ai criteri di ammortamento applicabili alle spese di sviluppo;
‐ alle variazioni che hanno interessato le modifiche minori agli altri criteri di valutazione;
‐ Nessuna deroga è prevista per la contabilizzazione al fair value dei derivati.
- Profili fiscali
‐ A tutt’oggi non si conosce quale sarà il trattamento fiscale da riservare all’impatto prodotto dall’introduzione del D.Lgs 139/2015 sui bilanci. Si segnalano dunque alcune delle problematiche che dovranno essere affrontate:
‐ determinazione della base imponibile Irap (D.Lgs 446/97) per effetto del principio di derivazione delle poste di bilancio a seguito abrogazione parte E del C.E.;
‐ impatto delle valutazioni degli strumenti finanziari derivati (112 TUIR);
‐ trattamento fiscale da riservare alle componenti di reddito emerse dall’applicazione dei nuovi criteri di valutazione;
‐ rischio di ritorno di doppio binario, civile–fiscale, in assenza modifiche a Ires ed Irap.
Sono disponibili in allegato le slides sull’argomento, illustrate nel corso di un convegno tenuto lo scorso 4 aprile 2016, presso Confindustria Modena, dalla D.ssa Iva Manfredini, socia dello Studio Penta
Lo Studio è a disposizione dei Sigg. Clienti per incontri individuali per l’illustrazione puntuale delle nuove disposizioni, per l’esame della loro concreta applicazione sul bilancio e per ogni chiarimento ulteriore.
News & Approfondimenti
Circolare n. 892 – DPCM 2 marzo 2021
Il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, dispone nuove misure restrittive, in vigore dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021, a seconda del colore assunto dalla Regione legato all’accertamento del grado di rischio assegnato.
L’ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 25 del 3 marzo 2021 ha introdotto ulteriori restrizioni per tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena, determinando il loro ingresso in “area rossa” per il periodo dal 4 marzo 2021 al 21marzo 2021.
Circolare n. 883 – Novità Decreto Ristori convertito
Il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020 n. 137) è stato convertito nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020. In sede di conversione in legge, sono stati “assorbiti” anche le disposizioni contenute negli altri tre decreti Ristori fino ad oggi emanati, ovvero: Decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020), Decreto Ristori-ter (D.L. 154/2020) e Decreto Ristori-quater (D.L. 157/2020).
Si analizzano nel prosieguo alcune delle principali novità introdotte in sede di conversione in legge del D.L. 137/2020.
Nuove Circolari
Nessun risultato
La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.
Anni di esperienza
Si può dire che conosciamo il nostro lavoro. Da oltre trent’anni lo studio supporta il vostro business.
Clienti Soddisfatti
I clienti dello studio vengono seguiti in modo sartoriale dai nostri professionisti.
Dottori Commercialisti
I professionisti di cui dispone lo studio sono Dottori commercialisti e Revisori contabili.
Contattaci
Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!