Il nuovo bilancio di esercizio
Novità introdotte dal D.Lgs. n. 139 del 18.8.2015, che recepisce la Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto novità di rilievo in materia di bilancio d’esercizio.
Decorrenza
Le nuove norme entrano in vigore il 01.01.2016 e pertanto si applica:
· ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall’01.01.2016;
· al bilancio al 31.12.2016 (società con esercizio coincidente con l’anno solare).
Perché occuparsene ora:
È importante affrontare fin da ora le nuove disposizioni:
a) per valutarne l’impatto sul patrimonio netto
‐ le novità relative alla contabilizzazione delle azioni proprie, alla eliminazione delle immobilizzazioni costituite dalle spese di ricerca e pubblicità, alla valutazione dei derivati ed all’applicazione dei nuovo criterio del costo ammortizzato (in special modo la sua applicazione retroattiva) avranno l’effetto di aumentare o diminuire il patrimonio netto;
b) per raccogliere i dati necessari
‐ per poter operare la comparazione del bilancio 2016, con il bilancio dell’esercizio precedente opportunamente “riclassificato”;
‐ per la redazione del rendiconto finanziario 2016 e dell’esercizio precedente, ove obbligatorio;
‐ per disporre dei documenti e informazioni necessari per l’applicazione dei nuovi criteri;
c) per valutare le ulteriori implicazioni che le novità determineranno:
‐ sulla previsione delle performance future quali indici, covenant, ecc;
‐ sui sistemi e sui processi aziendali nonché sull’organizzazione che potrà comportare:
- adozione nuovo piano dei conti,
- complessità di calcolo tali da richiedere competenze specifiche,
- valutazioni maggiormente ponderate nella sottoscrizione di strumenti derivati,
- diversa impostazione dei rapporti/contratti relativi a crediti / debiti prevedendo tassi allineati a quelli di mercato;
d) per far assumere dagli organi societari delibere tempestive.
Le maggiori novità in sintesi
- Ambito di applicazione del D. Lgs 139/2015
‐ Si applica alle società di capitali ed agli altri soggetti che applicano le medesime disposizioni (società di persone 2217 c..2 c.c.)
‐ Non si applica alle società IAS – IFRS adopter
- Il nuovo bilancio d’esercizio
‐ Ai sensi dell’art. 2423 c.c. ora il bilancio di esercizio è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.
‐ Tipologie di bilancio d’esercizio:
Oltre al Bilancio ordinario e al Bilancio abbreviato è stato introdotto il Bilancio semplificato – delle micro imprese
Tipologie bilancio di esercizio
(1) Purché in calce allo stato patrimoniale sia indicato quanto richiesto dai numeri 9 e 16 art. 2427 c.c. ‐ Nota integrativa
(2) Purchè in calce allo stato patrimoniale sia indicato quanto richiesto dai numeri 3 e 4 art. 2428 c.c. ‐ Relazione sulla gestione
(3) Purchè in nota integrativa siano fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 art. 2428 c.c. ‐ Relazione sulla gestione
- Modifiche agli schemi di bilancio ordinario: (2424 c.c. , 2424 bis c.c. 2425 c.c. ):
‐ sono stati eliminati dallo stato patrimoniale i conti d’ordine (le informazioni saranno fornite solo in Nota integrativa);
‐ sono stati eliminati aggi e disaggi prima collocati tra i ratei ed i risconti;
‐ sono stati eliminati gli oneri e proventi straordinari, prima collocati in E 20 e E21;
‐ sono state eliminate dalle immobilizzazioni immateriali le spese di ricerca e di pubblicità;
‐ sono state introdotte poste di dettaglio per i rapporti con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle o consorelle);
‐ sono rilevati in bilancio gli strumenti finanziari derivati e le operazioni di copertura;
‐ Bilancio delle S.r.l.: sono stati eliminati i richiami a singoli articoli previsti per le S.p.A, sostituiti dal richiamo integrale alle norme del bilancio delle società per azioni.
- Azioni proprie: non sono più contabilizzate all’attivo ma in apposita riserva (negativa) a riduzione del Patrimonio netto.
- Modifiche ai principi di redazione
‐ è stato accentuato il principio di rilevanza: non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
‐ in merito al principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma, è stato eliminato il richiamo alla “funzione economica dell’attivo e del passivo” ed introdotto il principio della sostanza dell’operazione o del contratto.
- Modifiche ai criteri di valutazione
‐ Avviamento (art. 2426 c.c. comma 1 n. 6 e 3): si è intervenuti sui criteri di ammortamento e di ripristino di valore. Per le modifiche è prevista disciplina transitoria.
‐ Costi d’impianto e ampliamento e costi di sviluppo (art. 2426 c.c. comma 1 n. 5: viene sostituito integralmente). Sono stati eliminati i costi di ricerca e di pubblicità dalle tipologie di oneri pluriennali capitalizzabili: d’ora in poi dunque andranno imputati a costo nell’esercizio di sostenimento; resta solo la possibilità di capitalizzare le spese di sviluppo. Manca la previsione di una disciplina transitoria circa l’eliminazione dei costi residui di ricerca e pubblicità.
‐ Partecipazione in imprese controllate e collegate iscritte con il metodo del Patrimonio netto (art. 2426 c.c comma 1 n. 4): sono state introdotto alcune precisazioni.
‐ Attrezzature e materie prime e sussidiarie e di consumo – iscrizione a valore costante (art. 2426 c.c. comma 1 n. 12): abrogato in forza del principio generale di rilevanza;
‐ Operazioni in valuta (art. 2426 c.c. comma 1 n. 8-bis): l’articolo è stato riformulato per precisare che solo le attività e passivitàMONETARIE in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio; mentre le poste NON MONETARIE devono essere iscritte al tasso di cambio vigente alla data di acquisto.
‐ Titoli immobilizzati, crediti e debiti – rilevazione al “costo ammortizzato” (art. 2426 cc. comma 1 nn. 1 e 8): le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. Anche i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione) e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. E’ una delle maggiori novità; è prevista una disciplina transitoria.
- Criterio del costo ammortizzato: il costo ammortizzato di un’attività/passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività/passività al netto dei rimborsi di capitale, aumentato/diminuito dell’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
‐ Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura anche inseriti in strumenti complessi – valutazione al fair value (2426 c.c. comma 1 n. 11-bis c.c.): si tratta della maggiore novità, gli strumenti derivati trovano una loro rappresentazione contabile, non una loro semplice illustrazione in nota integrativa. La rappresentazione è differenziata a seconda che si tratti di uno strumento di copertura e speculativo.
- Novità nel Bilancio abbreviato – 2435-bis c.c
‐ Nuovi Schemi di Bilancio: lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico prevedono nuovi schemi che tengono conto delle precisazioni già fornite per i bilanci ordinari quando compatibili; inoltre è stata eliminata l’indicazione separata dei fondi di ammortamento sulle immobilizzazioni.
‐ Non è richiesto il Rendiconto finanziario.
‐ Nota integrativa: il nuovo art. 2435 bis del c.c., ora declinato in positivo, ha previsto alcune ulteriori semplificazioni circa la ripartizione geografica, ripartizione per categoria, luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
‐ Relazione sulla Gestione: come in passato, non è richiesta se in Nota Integrativa sono indicate le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 ) dell’art. 2428 c.c.
‐ Esonero dall’applicazione del criterio di valutazione del “costo ammortizzato”: le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dal nuovo articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
‐ Valutazione degli strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura: non sono previste deroghe per le imprese che redigono i bilanci in forma abbreviata.
- Bilancio semplificato “MICRO IMPRESE” – 2435-ter c.c.
‐ Schemi di Bilancio e criteri di valutazione: il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale in forma abbreviata e dal Conto Economico in forma abbreviata, con le novità di cui si è già detto.
‐ Criteri di valutazione: sono determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis già previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
‐ Non è richiesto il Rendiconto finanziario.
‐ Nota integrativa: non sussiste l’obbligo di redazione, se in calce allo Stato Patrimoniale è indicato quanto richiesto dai punti 9) e 16) dell’art. 2427 del c.c., vale a dire: l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, l’ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.
‐ Relazione sulla Gestione: non sussiste l’obbligo di presentazione, se in calce allo Stato Patrimoniale sono indicate le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 ) dell’art. 2428 c.c.
‐ Esonero dall’applicazione del criterio di valutazione del “costo ammortizzato”.
‐ Non sono applicabili:
- la possibilità di derogare alla disposizione sul bilancio, se l’applicazione delle stesse risulta in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta (2423 c. 5 c.c.);
- la valutazione al “fair value” degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura (11-bis 2426 c.c.).
- Norme transitorie e deroghe
‐ La norma ha previsto una disciplina transitoria per le operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio alla data della sua entrata in vigore – in due sole fattispecie, in relazione alle quali dunque è concessa la facoltà di non applicazione delle modifiche introdotte dal 01.01.2016:
‐ criteri di ammortamento dell’avviamento (2426 c.1 n.6 c.c.);
‐ criterio del costo ammortizzato ai fini della valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti (2426 c. 1 nn 1 e 8 c.c).
‐ Nessuna deroga è prevista ai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c. relativi:
‐ ai costi di ricerca e di pubblicità già contabilizzati;
‐ ai criteri di ammortamento applicabili alle spese di sviluppo;
‐ alle variazioni che hanno interessato le modifiche minori agli altri criteri di valutazione;
‐ Nessuna deroga è prevista per la contabilizzazione al fair value dei derivati.
- Profili fiscali
‐ A tutt’oggi non si conosce quale sarà il trattamento fiscale da riservare all’impatto prodotto dall’introduzione del D.Lgs 139/2015 sui bilanci. Si segnalano dunque alcune delle problematiche che dovranno essere affrontate:
‐ determinazione della base imponibile Irap (D.Lgs 446/97) per effetto del principio di derivazione delle poste di bilancio a seguito abrogazione parte E del C.E.;
‐ impatto delle valutazioni degli strumenti finanziari derivati (112 TUIR);
‐ trattamento fiscale da riservare alle componenti di reddito emerse dall’applicazione dei nuovi criteri di valutazione;
‐ rischio di ritorno di doppio binario, civile–fiscale, in assenza modifiche a Ires ed Irap.
Sono disponibili in allegato le slides sull’argomento, illustrate nel corso di un convegno tenuto lo scorso 4 aprile 2016, presso Confindustria Modena, dalla D.ssa Iva Manfredini, socia dello Studio Penta
Lo Studio è a disposizione dei Sigg. Clienti per incontri individuali per l’illustrazione puntuale delle nuove disposizioni, per l’esame della loro concreta applicazione sul bilancio e per ogni chiarimento ulteriore.
News & Approfondimenti
Circolare n. 934 – D.L. 221 del 24 dicembre 2021 – Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19
Il D.L. 221/2021, pubblicato il 24 dicembre 2021 è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Tra le altre novità si segnalano: la proroga dello stato di emergenza fino al 31.03.2022 , la riduzione a sei mesi della validità del Green Pass e ulteriori misure per il il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Circolare n. 932 – Contributo a fondo perduto perequativo D.L. 73/2021 -Istanze da presentare entro il 28.12.2021
L’Agenzia delle Entrate ha definito con provvedimento, il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto c.d. perequativo. Le istanze devono essere presentate entro e non oltre il 28.12.2021.
Circolare n. 922 – Contributo a fondo perduto perequativo: proroga al 30.09.2021 dell’invio della dichiarazione dei redditi, inizialmente fissata al 10.09.2021, per i soggetti che intendono fruire del contributo
Contributo a fondo perduto perequativo: proroga al 30.09.2021 dell’invio della dichiarazione dei redditi, inizialmente fissata al 10.09.2021, per i soggetti che intendono fruire del contributo.
Nuove Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
Anni di esperienza
Si può dire che conosciamo il nostro lavoro. Da oltre trent’anni lo studio supporta il vostro business.
Clienti Soddisfatti
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