Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the iubenda domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/studiopenta.it/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6114
Circolare n. 1008 – Controlli, verifiche e disposizioni di fine anno | Studio Penta

Circolare n. 1008

Controlli, verifiche e disposizioni di fine anno

Con l’approssimarsi della chiusura di fine anno è utile ricordare alcune disposizioni e controlli di fine periodo. In particolare:

  • il limite all’utilizzo dei contanti;
  • il regime di detrazione IVA sulle fatture di fine anno;
  • le cause di cessazione del regime forfettario per superamento dei limiti dei ricavi/compensi percepiti;
  • la verifica annuale delle soglie per la permanenza nel regime di contabilità semplificata;
  • la verifica dell’obbligo di istituire o meno la contabilità di magazzino.

Limiti all’utilizzo del contante

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2023  il limite per i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) è stato portato a 4.999,99 euro e al momento non risultano variazioni per il 2024.

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati, pertanto, dovrà essere effettuato obbligatoriamente attraverso strumenti tracciati.

Detrazione IVA delle fatture ricevute a cavallo d’anno

Ricordiamo che, con riferimento alle liquidazioni periodiche, è possibile procedere alla detrazione IVA delle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 1c.1 del DPR 100/1998).

Tale disposizione non si applica alle c.d. fatture a cavallo d’anno, ossia alle fatture relative ad operazioni effettuate nell’ultimo periodo 2023 e ricevute nel mese di gennaio 2024.

Dal momento che il recapito delle fatture avviene a mezzo SDI, il cessionario/committente dovrà prestare attenzione all’anno di ricezione della fattura per procedere alla corretta detrazione dell’IVA.

L’IVA si potrà detrarre a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione della fattura.

Regime forfetario: limite annuo dei ricavi e dei compensi percepiti

Con la Circolare 32/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni di accesso, permanenza e cessazione del regime forfettario.

Dall’ 01.01.2023 è stata innalzata a 85.000 euro (in luogo dei precedenti 65.000 euro) la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime forfettario e per poterlo mantenere.

Ricordiamo che il predetto limite di 85.000 euro deve essere ragguagliato ad anno nel caso di attività iniziata in corso d’anno.

  • Fuoriuscita dal regime forfettario

La fuoriuscita dal regime forfettario si può verificare sia in corso d’anno che a partire dall’anno successivo al superamento di una determinata soglia di reddito. In particolare:

  • il superamento della soglia di 85.000 euro ma entro i 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti nel 2023, comporta la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal 2024;
  • il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti nel 2023 comporta invece l’immediata cessazione del regime in corso d’anno e quindi già nel 2023. Ciò implica l’assoggettamento a tassazione IRPEF di tutti i ricavi/compensi percepiti nell’anno e l’applicazione dell’IVA a partire dalle operazioni che comportano il superamento del predetto limite. Le ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi sono invece applicabili al momento del pagamento dei compensi e non in modo retroattivo.

Regime di contabilità semplificata: limiti di fatturato

Ricordiamo che per la permanenza o l’accesso al regime di contabilità semplificata  (ex art. 18 del DPR 600/73) per gli esercenti attività d’impresa, diversi dalle società di capitali, i limiti di ricavi percepiti sono:

  • 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.

Laddove tali limiti siano stati superati nel 2023, dovrà essere applicato il regime ordinario di contabilità a partire dal 2024.

Tali soglie producono effetti anche con riguardo all’opzione per la liquidazione IVA con periodicità trimestrale.

Contabilità di magazzino: limiti quantitativi

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino (ex art. 1 del DPR 695/96 e art. 14 c.1 lett. d) del DPR 600/73) è obbligatoria qualora il contribuente superi per due esercizi consecutivi i seguenti valori:

  • ricavi superiori a 5.164.000 di euro;

e

  • valore complessivo delle rimanenze superiore a 1.100.000 di euro.

L’eventuale obbligo di tenuta cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente non viene superato anche solo uno dei predetti limiti.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultimi Aggiornamenti Fiscali.

Contattaci

Hai una domanda o vuoi fissare un appuntamento? Contattaci!

info@studiopenta.it

(+39) 059 342651

Modena - Viale Corassori 62

Vignola - Via Caselline 633

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 19.00 - Sabato 9.00 - 12.30

inviaci un’email

8 + 10 =

Contattaci

Hai una domanda o vuoi fissare un appuntamento? Contattaci!

info@studiopenta.it

(+39) 059 342651

Modena - Viale Corassori 62

Vignola - Via Caselline 633

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 19.00 - Sabato 9.00 - 12.30

inviaci un’email

7 + 13 =