Fatturazione elettronica obbligatoria B2B & B2C

Dagli aspetti normativi alla riorganizzazione dei processi documentali

Cos’è la fattura elettronica?

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.

Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.

Materiale didattico Convegno 1 Ottobre

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti il materiale e le presentazioni inerenti al convegno del 1 ottobre 2018 sulla fattura elettronica!

Facciamo un pò di chiarezza

Da quando parte l'obbligo della fattura elettronica?

Dal 1 gennaio 2019 l’utilizzo della fattura in formato elettronico (e-fattura) diventa obbligatorio oltre che per operazioni con la pubblica amministrazione, anche per operazioni tra soggetti con partita Iva, siano essi persone o imprese (B2B), sia per operazioni con soggetti privi di partita Iva (B2C). Sono però previste alcune importanti eccezioni.

Chi è escluso dall'obbligo della fattura elettronica?

L’uso della fattura elettronica non è obbligatorio per i contribuenti “minimi” (detti anche “di vantaggio”, commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011) e per i “forfettari” (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014, Legge di Stabilità 2015), che però le potranno ricevere.

È consentito emettere fattura elettronica a un soggetto (impresa o persona fisica) non residente in Italia?
Attualmente non è consentito. Tuttavia per le operazioni con l’estero vi è l’obbligo di comunicazione dei dati con il nuovo adempimento c.d. “esterometro”.
Se a un soggetto escluso dall'obbligo viene richiesta la fattura elettronica, è obbligato a produrla?
No, benché ne abbia la facoltà.
Quando si iniziano a emettere fatture elettroniche non vanno più emesse fatture cartacee?
Non vanno più emesse, tranne che per i soggetti esclusi dall’obbligo di e-fattura. Tuttavia il consumatore può richiedere la copia cartacea dell’originale in formato elettronico inviatogli nell’area web riservata del sito dell’Agenzia.
Un soggetto obbligato alla fattura elettronica può delegare un professionista ad emettere e conservare le fatture elettroniche?
Sì, è possibile delegare un professionista abilitato ai servizi fiscali. Chi decide di delegare un professionista può farlo online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure presentando un modulo presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
La fattura elettronica modifica i tempi delle registrazioni e dei versamenti Iva?
No. Le fatture elettroniche vanno inviate al Sistema di Interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle Entrate, che diventa quindi il riferimento per registrazioni e versamenti. I termini di emissione dei documenti restano quelli già fissati (momento di effettuazione dell’operazione e momento di esigibilità dell’imposta).
Quando si considera emessa una fattura elettronica?

La fattura elettronica si considera emessa alla data che viene indicata nella fattura stessa. La data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell’operazione, anche se l’effettiva trasmissione al Sistema di Interscambio Sdi potrà non essere contestuale, ma da inviare entro le ore 24 della data di effettuazione dell’operazione anche se saranno accettate, in una prima fase, quelle inviate con un “minimo ritardo”

Se la e-fattura viene scartata, come si può rimediare?
Se la fattura elettronica viene respinta dal Sistema di Interscambio Sdi, il Sistema invia un messaggio di “scarto” entro cinque giorni dall’invio. A quel punto, la fattura si considera non emessa e l’emittente può: procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura, con medesimo numero e data; oppure (se la prima soluzione non fosse possibile) emettere un documento con nuovo numero e data “per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a SdI) onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta”. Per non incorrere in possibili errori nelle liquidazioni periodiche Iva, è consigliabile trasmettere la fattura al Sistema Sdi 5 giorni prima della fine del mese o del trimestre.

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