Detrazione Iva – Fatture mese di dicembre 2019

L’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998 modificato dall’art. 14 del D.L. n. 119 del 23 ottobre dispone che entro il giorno 16 di ciascun mese “…può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti d’acquisto ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

 

La regola che l’acquirente può detrarre l’IVA con riferimento al periodo (mese o trimestre) in cui l’operazione è stata effettuata (consegna del bene oppure pagamento del corrispettivo) se la fattura viene ricevuta entro il 15 del mese successivo, non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente (cioè in pratica per i documenti che si muovono “a cavallo” di due anni).

Ad esempio, se una fattura elettronica relativa ad una fornitura del 20 dicembre 2019 viene recapitata il 3 gennaio 2020, partecipa per l’emittente alla liquidazione dello stesso mese (liquidazione di dicembre con versamento  IVA il 16 gennaio 2020), mentre per il ricevente il diritto alla detrazione slitta di un mese, concorrendo cioè nella liquidazione del mese di gennaio 2020 da regolarsi entro il 16 febbraio 2020.

Pertanto, per poter detrarre già nel mese di dicembre 2019 l’imposta addebitata nelle fatture emesse dai vostri fornitori nello stesso mese, è necessario che i documenti siano ricevuti entro il 31 dicembre 2019.

A tal fine, potete valutare se inviare ai vostri fornitori una breve comunicazione (allegata in bozza alla presente) con la quale richiedete l’invio delle  fatture elettroniche del mese di dicembre 2019 in tempo utile affinché siano ricevute entro il 31 dicembre 2019.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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