Detrazione Iva – Fatture mese di dicembre 2019
L’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998 modificato dall’art. 14 del D.L. n. 119 del 23 ottobre dispone che entro il giorno 16 di ciascun mese “…può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti d’acquisto ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
La regola che l’acquirente può detrarre l’IVA con riferimento al periodo (mese o trimestre) in cui l’operazione è stata effettuata (consegna del bene oppure pagamento del corrispettivo) se la fattura viene ricevuta entro il 15 del mese successivo, non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente (cioè in pratica per i documenti che si muovono “a cavallo” di due anni).
Ad esempio, se una fattura elettronica relativa ad una fornitura del 20 dicembre 2019 viene recapitata il 3 gennaio 2020, partecipa per l’emittente alla liquidazione dello stesso mese (liquidazione di dicembre con versamento IVA il 16 gennaio 2020), mentre per il ricevente il diritto alla detrazione slitta di un mese, concorrendo cioè nella liquidazione del mese di gennaio 2020 da regolarsi entro il 16 febbraio 2020.
Pertanto, per poter detrarre già nel mese di dicembre 2019 l’imposta addebitata nelle fatture emesse dai vostri fornitori nello stesso mese, è necessario che i documenti siano ricevuti entro il 31 dicembre 2019.
A tal fine, potete valutare se inviare ai vostri fornitori una breve comunicazione (allegata in bozza alla presente) con la quale richiedete l’invio delle fatture elettroniche del mese di dicembre 2019 in tempo utile affinché siano ricevute entro il 31 dicembre 2019.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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