D.L. 19 Maggio 2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”
Sostegno alle imprese e all’economia
Il Decreto Rilancio introduce diverse misure a sostegno delle imprese. Tra queste l’abolizione del versamento del saldo Irap 2019, e della prima rata di acconto 2020, il riconoscimento di un credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione e per l’adeguamento dei pubblici esercizi.
Disposizioni in materia di versamento dell’Irap
Il D.L. 34 del 19/5/2020 – Decreto Rilancio prevede:
- l’esclusione dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (anno 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per lo stesso anno;
- l’esclusione dal versamento della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (anno 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
La disposizione si applica a tutti i contribuenti (ad esclusione delle imprese di assicurazione, degli intermediari finanziari e società di partecipazione e delle Amministrazioni Pubbliche) con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 Maggio 2020 (anno 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Credito di imposta per la sanificazione
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Sono ammissibili le spese sostenute per:
- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui al secondo punto, quali: termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa, ovvero, senza limiti di importo, in compensazione nel Modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs 241/1997.
I beneficiari del credito possono optare, fino al 31/12/2021, per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta.
Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Per le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività in luoghi aperti al pubblico (indicati nell’allegato 1 al decreto) è previsto un credito di imposta pari al 60%, nel limite di Euro 80.000,00, delle spese sostenute nell’anno 2020 in relazione agli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19.
Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per:
- interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;
- realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- acquisto di arredi di sicurezza;
- investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione nel Modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs 241/1997, senza limiti di importo.
I beneficiari del credito possono optare, fino al 31/12/2021, per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
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