Circolare n. 951

Novità legislative apportate in sede di conversione del Decreto Milleproroghe e del Decreto Sostegni-Ter

Disposizioni per le imprese e i professionisti

Tra le principali novità per le imprese e i professionisti si segnala la possibilità fino al 31.07.2022 di adottare le procedure semplificate per lo svolgimento a distanza delle assemblee societarie, la sterilizzazione delle perdite, la sospensione degli ammortamenti ed alcune modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia PMI.

Procedure semplificate per lo svolgimento delle assemblee societarie

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021 conv. in L. 15/2022) ha modificato l’applicazione delle disposizioni introdotte dall’ art. 106 c. 2 del D.L. 18/2020, individuando il 31.07.2022 quale nuovo termine entro il quale sarà possibile utilizzare le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie. Pertanto:

  • le società di capitali, le società cooperative e mute assicuratrici, possono stabilire nell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:
  • l’assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo, ove la loro presenza sia prevista;
  • l’espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione.
  • Le r.l possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’art.2479 c.4 del c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Si ricorda che il termine del 31.07.2021 si riferisce alla data fissata per lo svolgimento dell’assemblea e non alla data di convocazione della stessa.


 

Sospensione degli ammortamenti anche per gli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022

Le Leggi di conversione del Decreto Milleproroghe e subito dopo del Decreto Sostegni -Ter (D.L. 4/2022 conv. in L.25/2022) hanno esteso la facoltà per i soggetti che non adottando i principi contabili internazionali, di non effettuare fino al 100% gli ammortamenti annui del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (art.60 c.7-bis del D.L.104/2020), sia per il bilancio 2021 che per il bilancio 2022 (per le società con esercizio coincidente con l’anno solare).

A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di am­montare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata, nonché specifici obblighi di informativa nella Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale è ammessa (si tratta di una fa­coltà) la deducibilità della quota di ammortamento sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.


Sterilizzazione delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2021

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha esteso all’esercizio 2021, la disciplina di “sterilizzazione” delle perdite prevista dall’art. 6 del D.L. 23/2020, che sospende l’applicazione di alcuni obblighi normativi stabiliti a protezione del capitale sociale.

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31dicembre 2021:

  1. in caso di riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 senza che quest’ultimo si riduca al di sotto del minimo legale (artt. 2446 c.2 e 2482-bis c. 4 del c.c.), la disposizione posticipa al quinto esercizio successivo (bilancio al 31.12.2026, per coloro che hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare) il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3;
  2. in caso di riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale o azzeramento (artt. 2447, e 2482-ter del c.c.), è consentito all’assemblea di rinviare l’obbligo di ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento alla chiusura del quinto esercizio successivo (bilancio al 31.12.2026, per coloro che hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
  3. fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio del quinto esercizio successivo (bilancio al 31.12.2026, per coloro che hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare) non operano le cause di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale delle società di capitali (ex art. 2484 c. 1 n.4 del c.c.) nonché quelle relative alla perdita di capitale sociale delle cooperative (ex art. 2545-duodecies del c.c.).

Le perdite in esame dovranno essere distintamente indicate in Nota Integrativa specificando in appositi prospetti la loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.


Modifiche all’operatività del Fondo di Garanzia PMI

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha apportato alcune modifiche all’operatività del Fondo di Garanzia delle PMI

  • Finanziamenti fino a 30.000 euro

È stata prevista la possibilità, previo accordo con la banca, di prorogare per un periodo non superiore a ulteriori 6 mesi, il termine inziale di rimborso del capitale finanziato (previsto nel corso dell’anno 2022). Tale possibilità riguarda i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti in via straordinaria dal Fondo di garanzia PMI, ex art. 13 c.1 lettere m) ed m-bis), erogati a PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti.

  • Operatività del Fondo per il periodo 1.07.2022-31.12.2022

Inoltre, a decorrere dall’01.07.2022 e fino al 31.12.2022, ferme restando le maggiori coperture previste dal D.M. 6.3.2017 del MISE in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, la garanzia del Fondo opera:

  • sui finanziamenti concessi per esigenze di investimento, in ragione dell’80% dell’importo, indipendentemente dalla fascia di merito dei beneficiari nell’ambito del modello di valutazione;
  • sui finanziamenti concessi per esigenze diverse da quelle di investimento, in ragione dell’80% dell’operazione finanziata per i soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3,4,5 di cui al modello di valutazione del merito creditizio o nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo livello.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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