Decreto Legge n. 23 dell’ 8 Aprile 2020 c.d. «Decreto Liquidità»
Misure Fiscali – I chiarimenti della Circolare n. 9/E del 13.04.2020 dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 9/E del 13.04.2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle misure fiscali contenute nel Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n 9/E ha fornito alcuni chiarimenti sulle misure fiscali contenute nel c.d. “Decreto Liquidità” (cfr. comunicazione Studio del 9.4.2020).
In questa sede sono riportati i chiarimenti forniti dall’Agenzia in riferimento alla “sospensione dei versamenti tributari”.
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro nell’anno 2019 (soggetti solari), l’art. 18 del “Decreto Liquidità” ha previsto la sospensione dei versamenti dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 a condizione che il fatturato o i corrispettivi dei mesi di marzo o aprile 2020 si sia ridotto, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, in misura almeno pari al 33% (50% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 50 milioni di euro).
Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
- Nel caso in cui non sussista l’obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi (es. per le operazioni in regimi speciali di cui all’art. 74 del DPR 633) il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso al concetto di ricavi e compensi; pertanto il contribuente potrà assumere detti elementi al fine della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione;
- per i soggetti che per l’attività svolta hanno operazioni certificate sia da fatture che da corrispettivi, la verifica della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si effettua sulla somma dei due dati;
- la verifica della riduzione del fatturato deve essere effettuata distintamente per il mese di marzo 2020 su marzo 2019, per la sospensione dei versamenti di aprile, e per il mese di aprile 2020 su aprile 2019, per la sospensione dei versamenti di maggio;
- il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, dovrà essere eseguito considerando le operazioni che in tali mesi sono state “fatturate o certificate”, e che, di conseguenza, hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA nei mesi in questione a cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione (art. 6 del DPR 633/72) che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2).
Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.
- Per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019).
Si ricorda che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’ unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure in 5 rate mensili a decorrere dal mese di giugno 2020.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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